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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 marzo 2010, n. 65

Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonchè dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. (10G0087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2013)
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Testo in vigore dal: 4-9-2013
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                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa  alla  gestione
dei rifiuti; 
  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  recante
«Attuazione delle  direttive  2002/95/CE,  2002/96/CE  e  2003/108/CE
relative  alla  riduzione  dell'uso  di  sostanze  pericolose   nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche'  allo  smaltimento
dei rifiuti», e successive modifiche; 
  Visto in  particolare  l'articolo  6,  comma  1,  lettera  b),  del
predetto decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede  l'obbligo,
per i distributori  di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
(AEE), di assicurare il ritiro gratuito, in  ragione  di  uno  contro
uno, dell'apparecchiatura usata al momento  della  fornitura  di  una
nuova  apparecchiatura  ad  un  nucleo  domestico,   provvedendo   al
trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche
(RAEE)  presso  i  centri  di  raccolta  comunali   organizzati   dai
produttori, nonche' il comma 1-bis, che prevede che con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del  lavoro  della
salute e delle politiche sociali, sentita  la  Conferenza  unificata,
siano individuate nel rispetto delle norme  comunitarie  e  anche  in
deroga alle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152,  specifiche  modalita'  semplificate  per  la
raccolta e il trasporto dei RAEE ritirati da parte dei distributori; 
  Visto l'articolo 195, comma 2, lettera s-bis,  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006,  ai  sensi  del  quale  rientra  tra  le
competenze dello Stato l'individuazione e la disciplina, nel rispetto
delle norme comunitarie e anche in  deroga  alle  disposizioni  della
parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006, di semplificazioni
in materia  di  adempimenti  amministrativi  per  la  raccolta  e  il
trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero  e
conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che  originano  i
rifiuti ai produttori e ai distributori dei beni stessi; 
  Ritenuto di individuare modalita' semplificate per la gestione  dei
RAEE provenienti dai nuclei  domestici  da  parte  dei  distributori,
tenuti ad adempiere all'obbligo predetto al fine di rendere possibile
la restituzione dei RAEE  al  produttore  e  la  realizzazione  degli
obiettivi di recupero fissati a livello comunitario; 
  Ritenuto altresi' di  individuare  modalita'  semplificate  per  la
gestione dei RAEE provenienti dai nuclei  domestici  da  parte  degli
installatori e dei gestori di centri di assistenza di AEE, al fine di
incentivarne il conferimento presso  i  centri  di  raccolta  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo  n.
151 del 2005; 
  Ritenuto infine di prevedere modalita' semplificate per la gestione
dei RAEE professionali  da  parte  dei  distributori,  nonche'  degli
installatori e dei gestori di centri di assistenza  che  agiscano  in
nome dei produttori  di  AEE  professionali,  al  fine  di  agevolare
l'organizzazione di adeguati sistemi di  raccolta  separata  di  tali
rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto n.  151
del 2005; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  del  28  aprile  2008,  n.  99,
recante  «Disciplina  dei  centri  di  raccolta  dei  rifiuti  urbani
raccolti in modo  differenziato,  come  previsto  dall'articolo  183,
comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,  e
successive  modifiche»  come  modificato  ed  integrato  dal  decreto
ministeriale del 13 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 18 luglio 2009, n.165; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni,  citta'
e autonomie locali, espresso nella seduta del 26 marzo 2008; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio  e  del
23 luglio 2009; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n.
DAGL 6.1.6/7/09/8324 del 10 novembre 2009: 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro  raggruppamento  per
                 il trasporto ai centri di raccolta 
 
  1. I distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  n),  del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, al momento della fornitura
di una nuova apparecchiatura elettrica od  elettronica,  in  appresso
AEE, destinata ad un nucleo domestico assicurano il  ritiro  gratuito
della apparecchiatura che viene sostituita. I distributori,  compresi
coloro che  effettuano  televendite  o  vendite  elettroniche,  hanno
l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuita' del ritiro,  con
modalita' chiare e di  immediata  percezione,  anche  tramite  avvisi
posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili. 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)). 
  3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al  comma
2 adempiono all'obbligo di tenuta del registro di  carico  e  scarico
mediante la compilazione, all'atto del ritiro di cui al comma  1,  di
uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello  di  cui
all'Allegato I, dal quale risultino il nominativo e  l'indirizzo  del
consumatore che conferisce il rifiuto e la  tipologia  dello  stesso.
Tale schedario,  integrato  con  i  documenti  di  trasporto  di  cui
all'articolo 2, comma 2,  e'  conservato  per  tre  anni  dalla  data
dell'ultima registrazione.