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DECRETO-LEGGE 28 aprile 2010, n. 62

Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania. (10G0086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2010.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/2010)
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Testo in vigore dal:  30-4-2010 al: 28-6-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere le attività di demolizione, disposte dall'autorità giudiziaria, di fabbricati destinati a civile abitazione nella regione Campania realizzati in violazione della normativa urbanistica, in dipendenza sia della gravissima situazione abitativa, che ne risulterebbe ulteriormente compromessa, che degli effetti dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 28 giugno 2004, che ha dichiarato l'illegittimità della deliberazione della Giunta regionale campana che escludeva l'applicazione della normativa in tema di regolarizzazione di immobili contenuta nell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché della sentenza della medesima Corte n. 49 del 6 febbraio 2006, che si è pronunciata in merito alla legge della regione Campania 18 novembre 2004, n. 10, in materia di sanatoria di abusi edilizi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per il disagio abitativo nella regione Campania
1. Al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa nella regione Campania e di consentire una adeguata ed attuale ricognizione delle necessità determinanti vincoli di tutela paesaggistica, anche in dipendenza delle problematiche determinatesi dopo gli interventi della Corte Costituzionale successivi al 2003, sono sospese fino al 30 giugno 2011 le demolizioni di immobili destinati esclusivamente a prima abitazione, siti nel territorio della regione Campania, disposte a seguito di sentenza penale, purché riguardanti immobili occupati stabilmente da soggetti sforniti di altra abitazione e concernenti abusi realizzati entro il 31 marzo 2003.
2. Si procede, in ogni caso, alla demolizione, ove dall'ufficio tecnico del comune competente ovvero dal competente ufficio della protezione civile della Regione, siano stati riscontrati pericoli per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'edificio del quale sia stata disposta la demolizione in sede penale, ovvero sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente.