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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2010, n. 54

Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2011
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 15/04/2010, n. 87 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2021)
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Testo in vigore dal: 1-1-2011
al: 25-12-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 18, comma  2-bis,  del  decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222; 
  Visti gli articoli 6, comma 1 e 29, comma 1, della legge  6  giugno
2009, n. 69; 
  Visto l'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.  59,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15; 
  Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2009; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza  del
27 agosto 2009; 
  Acquisito  il  parere  delle  Commissioni   parlamentari   di   cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 6  giugno  2009,  n.
69; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2009; 
  Sulla proposta del Ministro degli  affari  esteri  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione  e  per  la  semplificazione
normativa; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a)  uffici  all'estero:  rappresentanze  diplomatiche  e   uffici
consolari di I categoria; 
    b) titolare dell'ufficio all'estero: il  capo  di  rappresentanza
diplomatica e il capo di ufficio consolare di I categoria; 
    c) esperto amministrativo capo: dirigente amministrativo di prima
fascia; 
    d) esperto amministrativo: dirigente  amministrativo  di  seconda
fascia; 
    e)   commissario   amministrativo:   direttore    amministrativo,
consolare e sociale degli uffici centrali del Ministero degli  affari
esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari; 
    f)    commissario    amministrativo     aggiunto:     funzionario
amministrativo,  consolare  e  sociale  degli  uffici  centrali   del
Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche  ed
uffici consolari; 
    g)  vice   commissario   amministrativo:   funzionario   aggiunto
amministrativo-contabile; 
    h) CCVT: Conto corrente valuta tesoro. 
          Avvertenza: 
              II testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note al preambolo 
              -  L'art.  87  della  Costituzione,   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 17, comma 2 della legge  23  agosto
          1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri»
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari». 
              - Si riporta l'art. 18, comma 2-bis  del  decreto-legge
          1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222 recante «Interventi  urgenti
          in  materia  economico-finanziaria,  per  lo   sviluppo   e
          l'equita' sociale», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  2
          ottobre 2007, n. 229: 
              «2-bis.   Per   il   perseguimento   delle    finalita'
          istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in
          coerenza con il processo di revisione organizzativa di  cui
          all'art. 1, comma 404, lettera g), della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, ed  ai  fini  della  razionalizzazione  della
          spesa,  le  rappresentanze  diplomatiche   e   gli   uffici
          consolari  di 1ª  categoria  sono   dotati   di   autonomia
          gestionale e finanziaria,  secondo  modalita'  disciplinate
          con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma  1,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400». 
              - Si riporta l'art. 6 comma 1 e l'art. 29 comma 1 della
          legge 6 giugno 2009, n. 69  recante  «Disposizioni  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione,  la  competitivita'
          nonche' in materia di processo  civile»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S.O.: 
              «Art. 6 (Misure per la semplificazione  della  gestione
          amministrativa   e   finanziaria    delle    rappresentanze
          diplomatiche  e  degli  uffici   consolari).   -   1.   Con
          regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro
          degli affari esteri e del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione e con il  Ministro  per  la
          semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti
          in materia di  autonomia  gestionale  e  finanziaria  delle
          rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari  di  I
          categoria,  di  cui   all'art.   18,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.  222,
          nell'osservanza dei principi di cui all'art. 20,  comma  4,
          della  legge  15  marzo   1997,   n.   59,   e   successive
          modificazioni, nonche' dei seguenti criteri: 
                a) semplificazione e accelerazione  dei  procedimenti
          relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro
          gestione; 
                b)   semplificazione   e   razionalizzazione    della
          struttura  e  della  gestione  del  bilancio   delle   sedi
          all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa; 
                c) garanzia di  opportune  procedure  di  verifica  e
          controllo delle attivita' svolte nell'ambito dell'autonomia
          gestionale e finanziaria di  cui  al  presente  comma,  con
          particolare riferimento alla  gestione  contabile  e  delle
          risorse umane. 
              2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati: 
                a) il comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 14 marzo
          2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          maggio 2005, n. 80; 
                b)  gli  articoli  1,  3,  4,  8  e  9  del   decreto
          legislativo 15 dicembre 2006, n. 307; 
                c)  l'art.  75  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  5   gennaio   1967,   n.   18,   e   successive
          modificazioni; 
                d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'art. 1 della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296; 
                e) il regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120». 
              «Art. 29 (Disposizioni relative alle sedi  diplomatiche
          e consolari). - 1. All'art. 60 del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          comma: «15-bis. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma
          15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse
          al funzionamento  e  alla  sicurezza  delle  rappresentanze
          diplomatiche  e  consolari  nonche'  agli   interventi   di
          emergenza per la tutela dei cittadini italiani  all'estero,
          puo' assumere  impegni  superiori  a  quanto  previsto  dal
          predetto comma, nel rispetto,  in  ogni  caso,  del  limite
          complessivo  annuo  anche  a  valere  sulle  altre   unita'
          previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero». 
              - Si riporta l'art. 20, comma 4 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59 e successive modificazioni recante  «Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
          Amministrazione e per la  semplificazione  amministrativa»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997,  n.  63,
          S.O.: 
              «4. I decreti legislativi e i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
                d)   riduzione    del    numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita'; 
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
                f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
                f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
                f-ter) conformazione ai principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
                f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
                f-quinquies)  avvalimento  di  uffici   e   strutture
          tecniche e  amministrative  pubbliche  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni, sulla base di  accordi  conclusi
          ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
          successive modificazioni». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
          1967, n. 18 recante «Ordinamento dell'amministrazione degli
          affari esteri e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          febbraio 1967, n. 44, S.O. 
              - La legge 6 febbraio 1985, n. 15  recante  «Disciplina
          delle spese da effettuarsi all'estero dal  Ministero  degli
          affari esteri», e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  14
          febbraio 1985, n. 39. 
              - La legge 26  febbraio  1987,  n.  49  recante  «Nuova
          disciplina della cooperazione dell'Italia con  i  Paesi  in
          via di sviluppo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
          febbraio 1987, n. 49, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante
          «Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1987,
          n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  18  agosto
          1999, n. 193. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  Amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. S.O.