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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 31

Disciplina (( . . . )) dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè benefici economici (( . . . )), a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • (Disposizioni generali)
  • 1
  • 2
  • 3
  • (Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e
    l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici
    economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese;
    disposizioni sulla ((decommissioning)) degli impianti)
  • 4
  • 5
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  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
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  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • (Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico ((e dei relativi benefici economici)) )
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 28 bis
  • 29
  • 30
  • (Campagna di informazione)
  • 31
  • 32
  • (Norme finali)
  • 33
  • 34
  • 34 bis
  • 35
Testo in vigore dal:  28-5-2011
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l 'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ed in particolare, l'articolo 25;
VISTA la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni;
VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393 recante "Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica";
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000 recante "Direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2000";
VISTO il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", e successive modificazioni;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 di "Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
VISTA la legge 16 dicembre 2005, n. 282, "Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997";
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";
VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
VISTA la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 22 dicembre 2009;
VISTA la deliberazione, adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2010, relativa alla procedura in via di urgenza, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
PRESO ATTO che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche e integrazioni, al cui ordine del giorno era iscritto il presente decreto legislativo, non si è tenuta;
RITENUTO di adeguare il testo alle osservazioni del Consiglio di Stato tenendo conto di quanto rappresentato in ordine all'attuazione dell'articolo 25 comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e compatibilmente con l'esigenza di non modificare gli assetti programmatici per le valutazioni ambientali strategiche a livello nazionale e considerate le peculiarità tecniche del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010;
SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della semplificazione normativa:

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(( (Oggetto) ))
((
.

1. Con il presente decreto si disciplinano:
a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;
b) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;
c) i benefici economici relativi alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.
))