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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 23

Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0039)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
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Testo in vigore dal: 12-3-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;  Visto  l'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia», ed, in particolare, l'articolo  53,  recante  delega  al
Governo per la riforma della  disciplina  in  materia  di  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  e  agli  enti  locali,  per  la   riforma   della   pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.112,  recante  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, ed in particolare gli articoli 37  e  38,
successivamente modificati e integrati; 
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante  il  riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 
  Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 2010, relativa all'adozione  della  procedura
in via di urgenza, a norma dell'articolo  3,  comma  4,  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Preso atto che la seduta  del  27  gennaio  2010  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  al  cui  ordine  del  giorno  era
iscritto il presente decreto legislativo, non si e' tenuta; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 
 
  1. L'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 1 (Natura e sede). - 1. Le camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura,  di  seguito  denominate:   «camere   di
commercio», sono enti pubblici dotati  di  autonomia  funzionale  che
svolgono,   nell'ambito   della   circoscrizione   territoriale    di
competenza,  sulla  base  del  principio  di  sussidiarieta'  di  cui
all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di  interesse  generale
per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle
economie locali. 
  2. Le camere di  commercio  italiane,  le  unioni  regionali  delle
camere di commercio, l'Unione italiana  delle  camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,   di   seguito   denominata:
«Unioncamere», nonche' i loro organismi strumentali costituiscono  il
sistema camerale italiano. Fanno parte altresi' del sistema  camerale
italiano le camere di  commercio  italiane  all'estero  e  estere  in
Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano. 
  3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia
e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella
della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 22  del
testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  4.   La   costituzione   di   nuove    province    non    determina
obbligatoriamente l'istituzione di nuove  camere  di  commercio.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  puo'  essere  disposta
l'istituzione di camere di commercio nelle nuove province solo se  in
ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento  risultano
iscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 40.000  imprese
e  sia  comunque  assicurato  il  raggiungimento  di  un  sufficiente
equilibrio economico. 
  5. I consigli di due o piu' camere di commercio  possono  proporre,
con delibera adottata a maggioranza dei  due  terzi  dei  componenti,
l'accorpamento  delle  rispettive  circoscrizioni  territoriali.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita la  camera  di
commercio   derivante    dall'accorpamento    delle    circoscrizioni
territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e  le
modalita' per la successione nei rapporti giuridici esistenti.». 
  2. L'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. Le camere di commercio svolgono,
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni
di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese  e
delle economie locali, nonche', fatte salve le competenze  attribuite
dalla Costituzione e dalle leggi  dello  Stato  alle  amministrazioni
statali, alle regioni, e agli enti  locali,  funzioni  nelle  materie
amministrative ed economiche relative al sistema  delle  imprese.  Le
camere di commercio, singolarmente o in forma associata,  esercitano,
inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato  e  dalle  regioni,
nonche' i compiti derivanti da accordi o convenzioni  internazionali,
informando la loro azione al principio di sussidiarieta'. 
  2. Le camere di commercio,  singolarmente  o  in  forma  associata,
svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a: 
    a) tenuta del registro delle imprese,  del  Repertorio  economico
amministrativo, ai sensi dell'articolo  8  della  presente  legge,  e
degli altri registri ed albi  attribuiti  alle  camere  di  commercio
dalla legge; 
    b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e
lo svolgimento di attivita' economiche; 
    c) promozione del territorio e delle economie locali al  fine  di
accrescerne la competitivita', favorendo l'accesso al credito per  le
PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi; 
    d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione
di informazione economica; 
    e) supporto  all'internazionalizzazione  per  la  promozione  del
sistema  italiano  delle  imprese  all'estero,   raccordandosi,   tra
l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico; 
    f) promozione dell'innovazione e  del  trasferimento  tecnologico
per le imprese,  anche  attraverso  la  realizzazione  di  servizi  e
infrastrutture informatiche e telematiche; 
    g) costituzione di commissioni arbitrali e  conciliative  per  la
risoluzione  delle  controversie  tra  imprese  e   tra   imprese   e
consumatori e utenti; 
    h)  predisposizione   di   contratti-tipo   tra   imprese,   loro
associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori
e degli utenti; 
    i) promozione di forme di controllo sulla  presenza  di  clausole
inique inserite nei contratti; 
    l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia  legale
e rilascio dei certificati d'origine delle merci; 
    m) raccolta degli usi e delle consuetudini; 
    n) cooperazione con le istituzioni scolastiche  e  universitarie,
in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro
e alle professioni. 
  3. Le camere di commercio, nei cui  registri  delle  imprese  siano
iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di
cui alle lett. g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata. 
  4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere  di  commercio
promuovono, realizzano e gestiscono strutture  ed  infrastrutture  di
interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale,
direttamente o mediante  la  partecipazione,  secondo  le  norme  del
codice civile, con altri soggetti pubblici e  privati,  ad  organismi
anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. 
  5. Le camere di commercio, nel rispetto di  criteri  di  equilibrio
economico e finanziario,  possono  costituire,  in  forma  singola  o
associata, e secondo  le  disposizioni  del  codice  civile,  aziende
speciali operanti secondo le norme del diritto  privato.  Le  aziende
speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali  dotati
di  soggettivita'  tributaria.  Le  camere   di   commercio   possono
attribuire  alle  aziende  speciali  il  compito  di  realizzare   le
iniziative  funzionali  al  perseguimento  delle  proprie   finalita'
istituzionali e del proprio programma di attivita',  assegnando  alle
stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie. 
  6. Per la realizzazione di interventi a favore  del  sistema  delle
imprese e dell'economia, le camere di  commercio  e  le  loro  unioni
possono partecipare agli accordi di programma ai sensi  dell'articolo
34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  7. La programmazione degli interventi in favore del  sistema  delle
imprese e  dell'economia-nell'ambito  del  programma  pluriennale  di
attivita' di cui all'articolo 11, comma 1,  lett.  c),  formulata  in
coerenza con la programmazione dell'Unione  europea,  dello  Stato  e
delle regioni. 
  8. Le camere di commercio  possono  costituirsi  parte  civile  nei
giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e
il  commercio.  Possono,  altresi',  promuovere   l'azione   per   la
repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601  del
codice civile. 
  9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri
e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti
locali sulle questioni che  comunque  interessano  le  imprese  della
circoscrizione territoriale di competenza.». 
  3. L'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 3 (Potesta' statutaria e regolamentare). - 1. In  conformita'
ai principi della presente legge, ad  ogni  camera  di  commercio  e'
riconosciuta  potesta'  statutaria  e   regolamentare.   Lo   statuto
disciplina, tra l'altro, con  riferimento  alle  caratteristiche  del
territorio: 
    a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio; 
    b) le competenze e le modalita' di funzionamento degli organi; 
    c) la composizione degli organi per  le  parti  non  disciplinate
dalla presente legge; 
    d) le forme di partecipazione. 
  2. Lo statuto  stabilisce,  altresi',  anche  tenendo  conto  degli
eventuali  criteri  a  tal  fine  individuati  dal  decreto  di   cui
all'articolo 10, comma 3, norme per  assicurare  condizioni  di  pari
opportunita' tra uomo e donna ai sensi  del  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi
negli organi collegiali delle camere di commercio, nonche' degli enti
e aziende da esse dipendenti. 
  3. Lo statuto e' approvato dal consiglio con il voto dei due  terzi
dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie. 
  4. Lo statuto e' pubblicato sul sito internet  istituzionale  della
camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo  economico
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.». 
  4. L'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 4 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sul sistema camerale, di cui
al comma 2 dell'articolo 1, spetta rispettivamente: 
    a) al Ministero dello sviluppo economico per  le  funzioni  ed  i
compiti attinenti alla competenza dello Stato; 
    b) alle regioni nelle materie di propria competenza. 
  2. La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti  relativi
all'attivita' amministrativa  e  contabile,  al  funzionamento  degli
organi e allo svolgimento dei compiti di interesse  generale  secondo
quanto stabilito negli articoli 4-bis, 5 e 5-bis.». 
  5. Dopo l'articolo 4 della legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis (Vigilanza amministrativo-contabile). - 1. Il  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  le  norme  che
disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle  camere  di
commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di
armonizzazione della finanza pubblica. 
  2. Fatti salvi i poteri  ispettivi  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  ai  sensi
delle disposizioni vigenti, sono individuate forme di  collaborazione
fra  gli  stessi  Ministeri,  al  fine  di  coordinare  le  attivita'
ispettive nei confronti  delle  camere  di  commercio  e  delle  loro
aziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere.». 
  6. L'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 5 (Scioglimento dei consigli). - 1. I consigli  sono  sciolti
con decreto del Ministro dello sviluppo economico: 
    a) nel caso di gravi e persistenti  violazioni  di  legge  o  per
gravi motivi di ordine pubblico; 
    b) nel caso di decadenza  per  mancata  ricostituzione  entro  il
termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n.  273,
per  effetto  di   ritardi   o   inadempimenti   dell'amministrazione
regionale. 
  2.  I  consigli  sono  sciolti   dal   presidente   della   regione
interessata: 
    a)  quando  non   ne   possa   essere   assicurato   il   normale
funzionamento; 
    b) quando non e' approvato nei termini il preventivo economico  o
il bilancio di esercizio; 
    c) nel caso di decadenza per mancata elezione del  presidente  di
cui all'articolo 16, comma 1; 
    d) nel caso di decadenza  per  mancata  ricostituzione  entro  il
termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n.  273,
fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1. 
  3. Nella ipotesi di cui  al  comma  2,  lettera  b),  trascorso  il
termine entro il quale il  preventivo  economico  o  il  bilancio  di
esercizio devono essere approvati senza  che  sia  stato  predisposto
dalla giunta il relativo progetto, la regione nomina  un  commissario
ad  acta  con  il  compito  di  predispone  il  progetto  stesso  per
sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il  consiglio
non abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico o
di bilancio di esercizio predisposto dalla giunta, la regione assegna
al consiglio, con  lettera  notificata  ai  singoli  consiglieri,  un
termine non superiore  a  venti  giorni  per  la  loro  approvazione,
decorso inutilmente il quale dispone lo scioglimento del consiglio. 
  4. Con i provvedimenti di cui ai commi  1  e  2  si  provvede  alla
nomina  di  un  commissario  straordinario,  scelto   tra   dirigenti
pubblici, anche in quiescenza, ed esperti  di  comprovata  esperienza
professionale. Entro e non oltre  centoventi  giorni  dalla  data  di
emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario  avvia
le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza
dall'incarico.». 
  7. Dopo l'articolo 5 della legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 5-bis (Relazione sull'attivita').  -  1.  Il  Ministro  dello
sviluppo economico presenta al Parlamento entro il  30  settembre  di
ogni anno, anche sulla base dei  dati  forniti  da  Unioncamere,  una
relazione  generale  sulle  attivita'  del  sistema   camerale,   con
particolare riferimento agli interventi  realizzati  e  ai  programmi
attuati nell'esercizio precedente. 
  2. Le Unioni regionali presentano alle regioni, entro il 30  giugno
di ogni anno, la  relazione  annuale  sulle  attivita'  svolte  dalle
camere di commercio con particolare riferimento a  quelle  in  favore
dell'economia locale.». 
  8. L'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 6 (Unioni regionali).  -  1.  Le  camere  di  commercio  sono
associate in unioni regionali, costituite ai sensi del codice civile,
allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni  e  compiti  per  il
perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerate nell'ambito
del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e
rappresentano  gli  interessi  comuni  delle  camere   di   commercio
associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le  Regioni
territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare  servizi
comuni per l'esercizio in forma associata di attivita' e  servizi  di
competenza camerale. 
  2. L'attivita'  delle  unioni  regionali  e'  disciplinata  da  uno
statuto  deliberato  con  il  voto  dei  due  terzi  dei   componenti
dell'organo assembleare. 
  3. L'organo assembleare dell'Unioncamere, su  proposta  dell'organo
di amministrazione, individuai principi e  le  linee  guida  cui  gli
statuti delle unioni regionali si devono attenere. 
  4. Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni  regionali
per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2. 
  5. Le unioni regionali possono formulare  pareri  e  proposte  alle
regioni sulle questioni di  interesse  del  sistema  regionale  delle
imprese. Le regioni possono prevedere la partecipazione delle  unioni
regionali alle fasi  di  consultazione  e  concertazione  riguardanti
materie di comune interesse. 
  6. Le unioni regionali  svolgono  funzioni  di  osservatorio  e  di
monitoraggio dell'economia regionale. 
  7. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali  delle  camere
di  commercio  e'  assicurato  da  un'aliquota  delle  entrate,  come
definite per l'Unioncamere ai sensi dell'articolo 7, comma  7,  delle
camere di commercio associate e dalle entrate e  dai  contributi  per
attivita' svolte per conto della regione ed  altri  enti  pubblici  o
privati.». 
  9. L'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 7 (Unione italiana  delle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura). - 1. L'Unioncamere, ente con personalita'
giuridica di diritto  pubblico,  cura  e  rappresenta  gli  interessi
generali delle camere  di  commercio  e  degli  altri  organismi  del
sistema   camerale   italiano;   promuove,   realizza   e   gestisce,
direttamente o per il tramite di proprie  aziende  speciali,  nonche'
mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a
consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato, servizi  e
attivita' di interesse delle camere di commercio  e  delle  categorie
economiche. 
  2. L'Unioncamere  esercita,  altresi',  le  funzioni  eventualmente
delegate dal Ministero dello sviluppo economico. 
  3.  Al  fine  del  coordinamento  delle  iniziative,  l'Unioncamere
stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche  autonome,
o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma,
intese, convenzioni,  in  rappresentanza  dei  soggetti  del  sistema
camerale, che sono chiamati ad attuarli. 
  4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli  organismi  del
sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di  cui
all'articolo 2, fatte salve le finzioni di indirizzo delle competenti
autorita' statali e regionali. 
  5. Lo statuto di Unioncamere e' deliberato, con  il  voto  dei  due
terzi dei componenti, dall'organo  assembleare  competente,  composto
dai rappresentanti di tutte le camere di commercio  ed  e'  approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 
  6. Fanno parte  dell'organo  di  amministrazione  dell'Unioncamere,
oltre ai rappresentanti delle camere di  commercio  come  individuati
dallo  Statuto,  tre  rappresentanti  designati  dal  Ministro  dello
sviluppo economico e tre rappresentanti  designati  dalla  Conferenza
Unificata. 
  7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere  e'  rappresentata  da
un'aliquota delle  entrate  per  contributi,  trasferimenti  statali,
imposte, diritto annuale e diritti  di  segreteria  delle  camere  di
commercio. 
  8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere e'  regolato
da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le  organizzazioni
sindacali nazionali maggiormente rappresentative del  personale.  Gli
atti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le  ipotesi
di accordo  raggiunte  sono  sottoposti  a  verifica  rispettivamente
preventiva e successiva, di compatibilita' con i vincoli  di  finanza
pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze  e  del
Dipartimento della funzione  pubblica.  Il  rapporto  di  lavoro  dei
dirigenti  di  Unioncamere  continua  ad  essere   disciplinato   dal
contratto collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione
e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  trova
applicazione nei riguardi dell'Unioncamere con esclusivo  riferimento
ai principi generali di cui al titolo  I  dello  stesso,  nonche'  ai
principi desumibili dal  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.
150.». 
  10.  L'articolo  8  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente 
  «Art. 8 (Registro delle imprese).  -  1.  E'  istituito  presso  la
camera di commercio l'ufficio  del  registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo 2188 del codice civile. 
  2. Al fine di garantire condizioni di  uniformita'  informativa  su
tutto  il  territorio  nazionale  e  fatte  salve   le   disposizioni
legislative  e   regolamentari   in   materia,   nonche'   gli   atti
amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo
economico,  d'intesa  con  il  Ministero  della  giustizia,   sentita
l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro. 
  3. L'ufficio provvede alla tenuta del  registro  delle  imprese  in
conformita' agli  articoli  2188,  e  seguenti,  del  codice  civile,
nonche' alle disposizioni della presente legge e  al  regolamento  di
cui al comma 6 del  presente  articolo,  sotto  la  vigilanza  di  un
giudice delegato  dal  presidente  del  tribunale  del  capoluogo  di
provincia. 
  4. L'ufficio e' retto da  un  conservatore  nominato  dalla  giunta
nella persona del segretario generale ovvero di  un  dirigente  della
camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. 
  5.   L'iscrizione   nelle   sezioni   speciali   ha   funzione   di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre agli  effetti
previsti dalle leggi speciali. 
  6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e  la  gestione,
secondo tecniche informatiche,  del  registro  delle  imprese  ed  il
funzionamento dell'ufficio sono  realizzati  in  modo  da  assicurare
completezza ed  organicita'  di  pubblicita'  per  tutte  le  imprese
soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione
su tutto il territorio nazionale.  Le  modalita'  di  attuazione  del
presente  comma  sono  regolate  ai  sensi  dell'articolo  1-bis  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.». 
  11. L'articolo  10  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti  del  consiglio
e' determinato in base al numero delle imprese iscritte nel  registro
delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: 
    a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri; 
    b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri; 
    c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri. 
  2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri  secondo
le caratteristiche economiche della  circoscrizione  territoriale  di
competenza   in   rappresentanza   dei   settori    dell'agricoltura,
dell'artigianato, delle assicurazioni, del  commercio,  del  credito,
dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni,
del  turismo  e  degli  altri  settori  di  rilevante  interesse  per
l'economia della  circoscrizione  medesima.  Nella  composizione  del
consiglio deve essere assicurata  la  rappresentanza  autonoma  delle
societa' in forma cooperativa. 
  3. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  con  decreto  emanato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
definisce i criteri generali per la ripartizione dei  consiglieri  di
cui  al  comma  2,  sulla  base  della  classificazione  ISTAT  delle
attivita' economiche  e  tenendo  conto  del  numero  delle  imprese,
dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto  di  ogni  settore,
nonche'  dell'ammontare  del  diritto  annuale  versato,   ai   sensi
dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio  dalle  imprese
di ogni settore. Con le stesse modalita' sono apportate le successive
modifiche. 
  4.  Il  numero  dei  consiglieri  in  rappresentanza  dei   settori
dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria  e  del  commercio
deve essere pari  almeno  alla  meta'  dei  componenti  il  consiglio
assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui  al
comma 2. 
  5. Nei settori dell'industria,  del  commercio  e  dell'agricoltura
deve essere assicurata una rappresentanza  autonoma  per  le  piccole
imprese. 
  6. Del  consiglio  fanno  parte  tre  componenti,  di  cui  due  in
rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori  e  delle  associazioni  di  tutela  degli  interessi  dei
consumatori e  degli  utenti  e  uno  in  rappresentanza  dei  liberi
professionisti designato dai presidenti  degli  ordini  professionali
costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio. 
  7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data
dell'insediamento e  i  suoi  componenti  operano  senza  vincolo  di
mandato.». 
  12. L'articolo  11  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Funzioni del consiglio). - 1. Il  consiglio,  nell'ambito
delle materie di competenza previste dalla  legge  e  dallo  statuto,
svolge in particolare le seguenti funzioni: 
    a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche; 
    b) elegge tra i  suoi  componenti,  con  distinte  votazioni,  il
presidente e la giunta e nomina i membri del  collegio  dei  revisori
dei conti; 
    c) determina  gli  indirizzi  generali  e  approva  il  programma
pluriennale di attivita' della camera di commercio; 
    d)  approva  la  relazione  previsionale  e   programmatica,   il
preventivo  economico  e  il  suo  aggiornamento,  il   bilancio   di
esercizio; 
    e) determina gli emolumenti per i componenti degli  organi  della
camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze.». 
  13. L'articolo  12  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Costituzione  del  consiglio).  -  1.  I  componenti  del
consiglio sono designati dalle organizzazioni  rappresentative  delle
imprese appartenenti ai settori di  cui  all'articolo  10,  comma  2,
nonche'  dalle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e   dalle
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6. 
  2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1,
per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma  2,  avvengono
in rapporto proporzionale  alla  loro  rappresentativita'  in  ambito
provinciale, sulla base degli indicatori previsti  dall'articolo  10,
comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di  cui  al
comma 1 sono depositati presso la  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento  delle  opportune
verifiche;  anche  in  caso  di  apparentamento   le   organizzazioni
presentano i dati disgiuntamente. 
  3. E' fatta salva la possibilita' per le imprese di essere iscritte
a piu'  associazioni;  in  tale  caso,  esse  sono  rappresentate  da
ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. 
  4. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  con  decreto  adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2,
nonche' al comma 1 dell'articolo 14, con particolare  riferimento  ai
tempi, ai  criteri  e  alle  modalita'  relativi  alla  procedura  di
designazione dei componenti il consiglio,  nonche'  all'elezione  dei
membri della giunta.  Con  le  stesse  modalita'  sono  apportate  le
successive modifiche. 
  5. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta regionale. 
  6. Qualora  le  organizzazioni  non  provvedano  ad  effettuare  le
designazioni dei consiglieri con le modalita' indicate al decreto  di
cui  al  comma  4  del  presente  articolo,  la  designazione  o   le
designazioni vengono richieste all'organizzazione o  all'associazione
immediatamente   successiva   in   termini   di    rappresentativita'
nell'ambito dello stesso settore. In caso  di  ulteriore  inerzia  da
parte delle organizzazioni individuate, il  presidente  della  giunta
regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti  del
consiglio camerale tra  le  personalita'  di  riconosciuto  prestigio
nella  vita   economica   della   circoscrizione   territoriale   con
riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalita' di
applicazione del presente  comma  nel  caso  di  apparentamento  sono
stabilite con il decreto di cui al comma 4. 
  7. Il consiglio puo' comunque svolgere le  proprie  funzioni  anche
quando non sono stati ancora nominati  o  sono  dimissionari  singoli
componenti, purche' siano in carica almeno i due terzi dei componenti
il consiglio stesso. 
  8. I consigli nominati  ai  sensi  del  presente  articolo  possono
prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli
stessi mediante elezione diretta  dei  componenti  in  rappresentanza
delle categorie di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  da  parte  dei
titolari o dei  rappresentanti  legali  delle  imprese  iscritte  nel
registro di cui all'articolo 8. 
  9. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  ,  stabilisce  con  proprio
decreto le modalita' per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo  in
particolare: 
    a) l'espressione del voto anche per corrispondenza  o  attraverso
il ricorso a supporti telematici che  consentano  il  rispetto  della
segretezza del voto medesimo; 
    b) l'attribuzione del voto plurimo in  relazione  al  numero  dei
dipendenti e all'ammontare del diritto annuale; 
    c) la ripartizione proporzionale per liste e  per  settori  delle
rappresentanze provinciali.». 
  14. L'articolo  13  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Requisiti per la nomina e cause ostative). -  1.  Possono
far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la
maggiore eta' e godano dei diritti  civili,  che  siano  titolari  di
imprese, rappresentanti legali o amministratori  unici  di  societa',
esercenti arti e professioni o  esperti  in  possesso  dei  requisiti
stabiliti con il decreto di cui  all'articolo  12,  comma  4,  e  che
esercitino  la  loro  attivita'  nell'ambito   della   circoscrizione
territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai  cittadini
italiani i cittadini degli Stati  membri  della  Comunita'  economica
europea in possesso dei suddetti requisiti. 
  2. Non possono far parte del consiglio: 
    a)  i  parlamentari  nazionali  ed  europei,  i  consiglieri   ed
assessori regionali, il presidente della provincia,  i  membri  della
giunta provinciale,  i  consiglieri  provinciali,  i  sindaci  e  gli
assessori dei comuni con popolazione superiore ai  5.000  abitanti  e
coloro che ricoprono gia' l'incarico di componente del  consiglio  di
altra camera di commercio; 
    b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere
di commercio e i dipendenti di enti,  istituti,  consorzi  o  aziende
dipendenti o soggetti a vigilanza della camera  di  commercio  o  che
dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto  o
in parte facoltativa; 
    c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e  degli
enti locali compresi nel territorio della medesima camera; 
    d) coloro per  i  quali  sussistono  le  cause  ostative  di  cui
all'articolo 58 del testo unico della  legge  nell'ordinamento  degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58; 
    e) coloro che, per fatti compiuti in qualita'  di  amministratori
della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili  verso
la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito; 
    f) coloro che siano iscritti ad  associazioni  operanti  in  modo
occulto o clandestino e  per  la  cui  adesione  siano  richiesti  un
giuramento o una promessa solenne. 
  3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o  la  sopravvenienza
di una delle situazioni di cui al comma  2,  lettere  d),  e)  e  f),
comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento
che dichiara la decadenza e' adottato dall'autorita'  competente  per
la nomina. 
  4. I membri  del  consiglio  per  i  quali  sopravvenga  una  delle
situazioni di cui al comma 2, lettere a), b)  e  c),  devono  optare,
entro trenta giorni, per una delle cariche.». 
  15. L'articolo  14  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Giunta). - 1.  La  giunta  e'  l'organo  esecutivo  della
camera di commercio ed e' composta dal presidente e da un  numero  di
membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei  membri
del  consiglio  arrotondato  all'unita'  superiore,  secondo   quanto
previsto dallo statuto. Dei suddetti  membri  almeno  quattro  devono
essere eletti  in  rappresentanza  dei  settori  dell'industria,  del
commercio, dell'artigianato  e  dell'agricoltura.  Nell'elezione  dei
membri della giunta ciascun consigliere puo' esprimere un  numero  di
preferenze  non  superiore  ad  un  terzo  dei  membri  della  giunta
medesima. 
  2. La giunta dura in carica  cinque  anni  in  coincidenza  con  la
durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e' rinnovabile  per
due sole volte. 
  3. La giunta nomina tra i suoi membri  il  vicepresidente  che,  in
caso  di  assenza   o   impedimento   del   presidente,   ne   assume
temporaneamente le funzioni. 
  4.  La  giunta  puo'  essere  convocata  in  via  straordinaria  su
richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti  che  si
intendono trattare. 
  5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del  consiglio
la relazione previsionale e programmatica, il  preventivo  economico,
il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio: 
    a) adotta i provvedimenti  necessari  per  la  realizzazione  del
programma di attivita' in  base  a  quanto  previsto  dalla  presente
legge, dalle relative  norme  di  attuazione,  dallo  statuto  e  dai
regolamenti; 
    b) delibera sulla partecipazione  della  camera  di  commercio  a
consorzi, societa',  associazioni,  gestioni  di  aziende  e  servizi
speciali e sulla costituzione di gestioni e  di  aziende  speciali  e
sulle dismissioni societarie; 
    c) delibera l'istituzione di uffici distaccati  in  altri  comuni
della circoscrizione territoriale di competenza. 
  6. La giunta  adotta  ogni  altro  atto  per  l'espletamento  delle
funzioni e delle attivita' previste  dalla  presente  legge  e  dallo
statuto che non rientri nelle  competenze  riservate  dalla  legge  o
dallo statuto al consiglio o al presidente. 
  7.  La  giunta  delibera  in  casi  di  urgenza  sulle  materie  di
competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione e' sottoposta
al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.». 
  16. L'articolo  15  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 15 (Riunioni e deliberazioni). - 1. Il consiglio si  riunisce
in via ordinaria entro il  mese  di  giugno  per  l'approvazione  del
bilancio d'esercizio, entro il mese  di  ottobre  per  l'approvazione
della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio
per l'aggiornamento del preventivo economico  ed  entro  il  mese  di
dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce  in
via straordinaria quando lo richiedano il presidente o  la  giunta  o
almeno  un  quarto  dei  componenti   del   consiglio   stesso,   con
l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. 
  2. Le riunioni del consiglio e della  giunta  sono  valide  con  la
presenza della maggioranza dei componenti in carica. 
  3. Le deliberazioni del consiglio e della  giunta,  fatti  salvi  i
casi in cui  si  richieda,  a  norma  di  legge  o  di  statuto,  una
maggioranza qualificata, sono assunte  a  maggioranza  dei  presenti.
Nelle votazioni a scrutinio palese, a parita'  di  voti,  prevale  il
voto del presidente; in quelle a  scrutinio  segreto,  a  parita'  di
voti, la proposta si intende respinta. 
  4.  Sono  nulle  le  deliberazioni  adottate  in  violazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo o su materie  estranee  alle
competenze degli organi deliberanti.». 
  17. L'articolo  16  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente e' eletto,  entro  trenta
giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei  due  terzi
dei  componenti  del  consiglio.  Qualora  non  si   raggiunga   tale
maggioranza neanche con un secondo scrutinio,  si  procede,  entro  i
successivi quindici  giorni,  ad  una  terza  votazione  in  cui  per
l'elezione e' richiesta la maggioranza dei componenti del  consiglio.
Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la  maggioranza
necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra  i
due candidati che nella terza votazione  hanno  ottenuto  il  maggior
numero di  voti.  Qualora  nella  votazione  di  ballottaggio  nessun
candidato  raggiunga  la  maggioranza  della  meta'  piu'   uno   dei
componenti in carica, il consiglio decade. 
  2. Il presidente rappresenta la  camera  di  commercio,  convoca  e
presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine  del  giorno
e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta.
In tale caso gli atti sono sottoposti alla  giunta  per  la  ratifica
nella prima riunione successiva. 
  3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con  la
durata del consiglio e puo' essere rieletto per due sole volte.». 
  18. L'articolo  17  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 17 (Collegio dei revisori dei conti). - 1.  Il  collegio  dei
revisori dei conti e' nominato dal consiglio ed e'  composto  da  tre
membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente
dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con   funzioni   di
presidente, dal Ministro dello sviluppo economico  e  dal  Presidente
della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti  devono
essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si  tratti
di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di  cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
286. 
  2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e
i  suoi  membri  possono  essere  designati  per   due   sole   volte
consecutivamente. Ove nei collegi si proceda  a  sostituzione  di  un
singolo componente, la durata dell'incarico  del  nuovo  revisore  e'
limitata alla residua parte del quadriennio  in  corso,  calcolata  a
decorrere dalla  data  di  adozione  della  deliberazione  di  nomina
dell'intero collegio. 
  3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda,
entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto  legge  16  maggio
1994, n. 293, convertito con  modificazioni  nella  legge  15  luglio
1994, n. 444, alla designazione del  membro  effettivo,  il  revisore
mancante  sara'  provvisoriamente  sostituito  da  uno  dei  revisori
supplenti designati dalle  altre  amministrazioni  rappresentate  nel
collegio. 
  4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio  dei
revisori delle aziende speciali. 
  5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso  agli  atti  e  ai
documenti della camera di commercio. 
  6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita' allo statuto,
alle disposizioni  della  presente  legge,  alle  relative  norme  di
attuazione  esercita  la  vigilanza  sulla  regolarita'  contabile  e
finanziaria della gestione della camera di  commercio  e  attesta  la
corrispondenza  del  bilancio  d'esercizio  alle   risultanze   delle
scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al  progetto
di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta. 
  7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i
contenuti in base ai quali e' redatta la relazione di cui al comma 6,
nonche' eventuali modalita' operative per lo svolgimento dei  compiti
del collegio. 
  8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i  principi  del
codice civile relativi ai  sindaci  delle  societa'  per  azioni,  in
quanto compatibili.». 
  19. L'articolo  18  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 18  (Finanziamento  delle  camere  di  commercio).  -  1.  Al
finanziamento  ordinario  delle  camere  di  commercio  si   provvede
mediante: 
    a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5  e
6; 
    b) i proventi derivanti  dalla  gestione  di  attivita'  e  dalla
prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; 
    c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi
regionali, da convenzioni o previsti in relazione  alle  attribuzioni
delle camere di commercio; 
    d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta  e
sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti  ai  sensi
delle disposizioni vigenti; 
    e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di  cittadini
o di enti pubblici e privati; 
    f) altre entrate e altri contributi. 
  2.  Le  camere  di  commercio  sono,  altresi',   destinatarie   di
contributi a carico del bilancio dello Stato, per  l'espletamento  di
funzioni delegate. 
  3. Le voci e gli importi dei diritti  di  segreteria  di  cui  alla
lettera d) del comma 1 sono modificati e aggiornati con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  tenendo  conto  dei  costi  medi  di
gestione e di fornitura dei relativi servizi. 
  4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola  camera  di
commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata  nei  registri
di cui all'articolo 8, ivi  compresi  gli  importi  minimi  e  quelli
massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura  fissa,  e'
determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite  l'Unioncamere  e  le
organizzazioni di categoria maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale, in base al seguente metodo: 
    a) individuazione del fabbisogno  necessario  per  l'espletamento
dei servizi che il sistema delle camere  di  commercio  e'  tenuto  a
fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle  funzioni
amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a  quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni; 
    b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una  quota
calcolata in relazione ad un  obiettivo  annuale  di  efficienza  del
sistema delle camere di commercio  nell'espletamento  delle  funzioni
amministrative, sentita l'Unioncamere; 
    c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per  i
soggetti iscritti al REA e per le  imprese  individuali  iscritte  al
registro  delle  imprese,  e   mediante   applicazione   di   diritti
commisurati al fatturato dell'esercizio  precedente,  per  gli  altri
soggetti. 
  5. Qualora si verifichino variazioni significative  del  fabbisogno
di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite
l'Unioncamere  e  le   organizzazioni   di   categoria   maggiormente
rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre  dell'anno  precedente,  la  misura  del
diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati  gli
importi del diritto applicabili alle unita' locali. 
  6.  La  partecipazione  del  sistema  camerale  agli  obiettivi  di
contenimento   di   finanza   pubblica   puo'   essere    annualmente
rideterminato, garantendo il conseguimento di tali obiettivi, secondo
modalita' anche compensative tra diverse tipologie omogenee di  spese
e tra le diverse camere di commercio e le  loro  unioni  regionali  e
nazionale, con il decreto di determinazione del  diritto  annuale  di
cui al comma 4. 
  7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  determina
i presupposti  per  il  pagamento  del  diritto  annuale  nonche'  le
modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale. 
  8. In caso di tardivo o omesso pagamento  si  applica  la  sanzione
amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento  dell'ammontare  del
diritto dovuto,  secondo  le  disposizioni  in  materia  di  sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
472, e successive modificazioni. 
  9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una  quota  del
diritto annuale da riservare ad un fondo  di  perequazione  istituito
presso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione  del  fondo
stesso tra le camere di commercio e,  per  specifiche  finalita',  le
Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il  territorio
nazionale l'espletamento delle funzioni  attribuite  da  leggi  dello
Stato al sistema delle camere di commercio. 
  10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi  per  scopo
l'aumento  della  produzione  e  il  miglioramento  delle  condizioni
economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere
di commercio,  sentite  le  associazioni  di  categoria  maggiormente
rappresentative a livello  provinciale,  possono  aumentare  per  gli
esercizi di riferimento la misura  del  diritto  annuale  fino  a  un
massimo del venti per cento.». 
  20. L'articolo  20  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Segretario generale). - 1. Al segretario  generale  della
camera   di   commercio   competono   le    funzioni    di    vertice
dell'amministrazione, di cui all'articolo 16 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il segretario  generale  coordina  l'attivita'
dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilita' della  segreteria
del consiglio e della giunta. 
  2. Nelle camere  di  commercio  per  cui  non  viene  raggiunto  un
sufficiente equilibrio economico e' consentito  avvalersi,  in  forma
associata ed in  regime  convenzionale,  di  un  segretario  generale
titolare di altra camera di commercio, sulla base di criteri  fissati
con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
  3.  Il  segretario  generale,  su  designazione  della  giunta,  e'
nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un
apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero. 
  4. All'elenco di cui al comma 3, possono essere iscritti, a domanda
e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli: 
    a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni  regionali
delle camere  di  commercio,  dell'Unioncamere,  delle  loro  aziende
speciali e di altre amministrazioni o  enti  pubblici  che  siano  in
possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto  di  cui
al comma 5; 
    b) i soggetti in  possesso  del  diploma  di  laurea  in  materie
giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalita'  e  in
ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al  comma  5  con
esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio   in   qualifiche
dirigenziali. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono  definiti
i  requisiti  di  professionalita'  e   stabiliti   i   criteri   per
l'espletamento della selezione di cui al comma 4 ed e' istituita  una
commissione, composta da un dirigente del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  che  la  presiede,  da  due  esperti  in   rappresentanza
rispettivamente dello stesso Ministero e delle  regioni,  di  provata
esperienza  in  discipline  economiche  e   giuridiche,   e   da   un
rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto  sono  stabilite
le modalita' per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma
3. 
  6. E' fatto obbligo a ciascun segretario  generale  di  partecipare
alle attivita'  di  formazione  organizzate  da  Unioncamere  secondo
criteri e modalita' stabiliti con il decreto di cui al comma 5. 
  7. Ai dirigenti di cui alla lettera a)  del  comma  4,  al  momento
della cessazione dalla carica di segretario generale,  e'  consentito
il  rientro  nei  ruoli  dell'amministrazione   o   degli   enti   di
provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti  di
provenienza non possono procedere  a  conseguenti  ampliamenti  della
dotazione organica qualora i dirigenti di cui  alla  lettera  a)  del
comma 4 vengano nominati segretari generali. 
  8. Sono fatte salve le disposizioni di cui  alla  legge  25  luglio
1971, n. 557, e successive modificazioni.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76  della  Costituzione   della   Repubblica
          italiana, regola la delega al Governo dell'esercizio  della
          funzione  legislativa  e  stabilisce  che  essa  non   puo'
          avvenire se non con determinazione di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Gli articoli  117  e  118  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana, cosi' recitano: 
              «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  comuni,   province   e   citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  regioni  in
          ogni altra materia. I  comuni,  le  province  e  le  citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio  unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I comuni, le province e le  citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di intesa e coordinamento nella materia  della  tutela  dei
          beni culturali. 
              Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.». 
              - L'art. 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  che
          reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»  (pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,  S.O.),
          cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  commissioni
          permanenti delle due camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - L'art. 53 della legge 23  luglio,  n.  99  che  reca:
          «Disposizioni per lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione
          delle imprese, nonche' in materia  di  energia  (pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio  2009,  n.  176,  S.O.),
          cosi' recita: 
              «Art. 53  (Delega  al  governo  per  la  riforma  della
          disciplina in materia di camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura). - 1. Il governo e' delegato  ad
          adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge,  un  decreto  legislativo,  ai  sensi
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro dello  sviluppo  economico,  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          per la riforma della disciplina in  materia  di  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e   agricoltura,   nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) riordino della disciplina in materia di  vigilanza
          sulle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura, al fine di assicurare uniformita'  e  coerenza
          nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel  rispetto  del
          riparto  di  competenze  tra  lo  Stato  e  le  regioni,  e
          revisione della disciplina relativa ai  segretari  generali
          delle camere di commercio; 
                b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di
          nomina degli organi  camerali  al  fine  di  consentire  un
          efficace funzionamento degli stessi; 
                c)  previsione  di  una  maggiore  trasparenza  nelle
          procedure  relative   alla   rilevazione   del   grado   di
          rappresentativita'  delle  organizzazioni  imprenditoriali,
          sindacali e delle  associazioni  di  consumatori,  ai  fini
          della designazione dei componenti delle stesse nei consigli
          camerali; 
                d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio
          quali autonomie funzionali  nello  svolgimento  dei  propri
          compiti di interesse generale per il sistema delle  imprese
          nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema
          regionale delle autonomie locali; 
                e) previsione di limitazioni per la  costituzione  di
          nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di  un
          sufficiente equilibrio economico; 
                f) valorizzazione e  rafforzamento  del  ruolo  delle
          camere  di  commercio  a  sostegno   dell'autonomia   delle
          istituzioni   scolastiche,   in   materia   di   alternanza
          scuola-lavoro  e  di  orientamento   al   lavoro   e   alle
          professioni; 
                g)  miglioramento  degli  assetti  organizzativi   in
          coerenza con i compiti assegnati alle camere  di  commercio
          sul   territorio,   nonche'   valorizzazione   del    ruolo
          dell'Unioncamere  con   conseguente   razionalizzazione   e
          semplificazione del sistema contrattuale; 
                h) previsione che all'attuazione del  presente  comma
          si provveda nei limiti delle risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              2. Al comma 1 dell' art. 23-bis della legge 6  dicembre
          1971, n. 1034, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
              "g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 12,
          comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580". 
              3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e'  emanato
          previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni
          parlamentari. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - La legge 15 marzo  1997,  n.  59,  reca:  «Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa» ed
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  marzo  1997,  n.
          63, S.O. 
              - Gli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 112 che reca: «Conferimento di funzioni e  compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,
          n. 92, S.O.), cosi' recitano: 
              «Art.  37  (Vigilanza  sulle   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura). -  1.  Sono  aboliti
          gli  atti  di  controllo  sugli  statuti  delle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e   agricoltura,   sui
          bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle
          stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonche' gli
          atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e
          le unioni interregionali delle camere stesse. 
              2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4  della  legge
          29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,   sentita   la   Conferenza
          Stato-regioni,  presenta  ogni  anno  al   Parlamento   una
          relazione  generale  sulle  attivita'   delle   camere   di
          commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  e  delle
          loro  unioni  regionali,  che  riguardi  in  particolare  i
          programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione
          e' redatta  sulla  base  delle  relazioni  trasmesse  dalle
          regioni sentite le unioni regionali delle predette camere. 
              3. Le regioni  esercitano  il  controllo  sugli  organi
          camerali,  in   particolare   per   i   casi   di   mancato
          funzionamento o costituzione, ivi compreso lo  scioglimento
          dei consigli camerali nei casi previsti dall'art.  5  della
          legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  salvo  quanto  previsto
          all'art. 38, comma 1,  lettera  e),  del  presente  decreto
          legislativo. Nel collegio  dei  revisori  delle  camere  di
          commercio,  industria,   artigianato   e   agricoltura   e'
          garantita la presenza di rappresentanti della regione,  del
          Ministero del tesoro e del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato.». 
              «Art. 38 (Funzioni e compiti conservati allo Stato).  -
          1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          le funzioni amministrative concernenti: 
                a)   l'approvazione   dello   statuto,   e   relative
          modifiche, dell'Unione italiana delle camere di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura; 
                b) la vigilanza sull'attivita'  dell'Unione  italiana
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura; 
                c) l'emanazione, con regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 17 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  delle
          norme di attuazione dell'art. 8  della  legge  29  dicembre
          1993, n. 580, relativo alla disciplina del  registro  delle
          imprese  istituito  presso  ogni   camera   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura; 
                d) la  determinazione  delle  voci  e  degli  importi
          massimi   dei   diritti   di   segreteria    sull'attivita'
          certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
          registri  ed  albi  tenuti  ai  sensi  delle   disposizioni
          vigenti; 
                e) lo scioglimento degli organi  camerali  per  gravi
          motivi di ordine pubblico; 
                f) la  tenuta  dell'elenco  dei  segretari  generali,
          l'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali
          ai sensi dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
              2. Sono conservate allo Stato, che le  esercita  previa
          intesa  con  la  Conferenza  Stato-regioni,   le   funzioni
          concernenti: 
                a)   l'istituzione   delle   camere   di   commercio,
          industria,    artigianato    e    agricoltura     derivanti
          dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di  due
          o piu' camere; 
                b) la fissazione dei criteri per  la  determinazione,
          da  parte  del  consiglio  camerale,  degli  emolumenti  da
          corrispondere ai componenti degli organi camerali; 
                c) l'emanazione delle norme di  attuazione  dell'art.
          12, commi 1 e 2, e dell'art. 14, comma 1,  della  legge  29
          dicembre 1993,  n.  580,  relativi  alla  costituzione  del
          consiglio  camerale  e,   rispettivamente,   della   giunta
          camerale; 
                d)  la  disciplina  della  gestione  patrimoniale   e
          finanziaria  delle  camere  di  commercio,  ivi  inclusi  i
          termini per  l'approvazione  del  conto  consuntivo  e  del
          bilancio preventivo. 
              3.  Su  proposta  del  Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato,  la  Conferenza   unificata
          delibera sulle seguenti materie: 
                a) la determinazione  dei  diritti  annuali  e  della
          quota  destinata  al  fondo  perequativo  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
                b)  la  definizione  dei  criteri  generali  per   la
          ripartizione dei componenti i consigli camerali; 
                c) la determinazione delle modalita'  per  l'elezione
          diretta dei consigli camerali, ai sensi dell'art. 12, comma
          5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.». 
              -  La  legge  29  dicembre  1993,  n.  580  che   reca:
          «Riordinamento  delle  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O. 
              - Il comma 4 dell'art. 3, del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281 che reca: «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali» (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202), cosi' recita: 
              «4. In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
          Note all'art. 1: 
              -  La  legge  29  dicembre  1993,  n.  580  che   reca:
          «Riordinamento  delle  Camere  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura», e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O. 
              - L'art. 38 della legge 12 dicembre 2002,  n.  273  che
          reca:  «Misure  per  favorire  l'iniziativa  privata  e  lo
          sviluppo  della  concorrenza»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 dicembre 2002, n. 293, S.O), cosi' recita: 
              «Art. 38 (Misure concernenti le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura).  -  1.  In  caso  di
          ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli  delle  Camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine
          di dare continuita' alla attivita'  degli  organi,  la  cui
          composizione assicura la tutela degli  interessi  economici
          rappresentati  dalle  imprese,  i  consigli  continuano  ad
          esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei  mesi
          a decorrere dalla loro scadenza. 
              2. A decorrere dal  1°  gennaio  2003,  il  trattamento
          economico del personale gia' appartenente ai ruoli  di  cui
          alla tabella C allegata alla legge  23  febbraio  1968,  n.
          125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n.
          1203, in  servizio  presso  il  Ministero  delle  attivita'
          produttive,  pari  a  2.580.000  euro  annui,   attualmente
          sostenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura, e' posto a  carico  del  bilancio  di  detto
          Ministero  e  il  relativo  trattamento   previdenziale   e
          assistenziale resta disciplinato dagli  articoli  2,  primo
          comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557. 
              3. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  2,
          pari a  2.580.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2003,  si
          provvede mediante utilizzo delle proiezioni  per  gli  anni
          2003 e  2004  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio  triennale  2002-2004,   nell'ambito   dell'unita'
          previsionale di base di  parte  corrente  «Fondo  speciale»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2002,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle
          attivita' produttive. 
              4. A decorrere dal  1°  gennaio  2003,  il  trattamento
          economico del personale di cui al comma 2, in posizione  di
          comando presso altre amministrazioni, e' posto a carico  di
          queste ultime e il  relativo  trattamento  previdenziale  e
          assistenziale resta disciplinato dagli  articoli  2,  primo
          comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557. 
              5. Con decorrenza 1° gennaio 2003, il personale di  cui
          al  comma  2  e'  disciplinato  dal  contratto   collettivo
          nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto  Ministeri,
          fatto  salvo,  sotto  forma  di   assegno   personale   non
          riassorbibile,  il  maggiore   trattamento   economico   in
          godimento   alla   stessa   data.    All'onere    derivante
          dall'attuazione del presente comma, determinato  in  44.415
          euro a  decorrere  dall'anno  2003,  si  provvede  mediante
          utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003  e  2004  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e, per l'anno 2004, l'accantonamento relativo
          al Ministero delle attivita' produttive.». 
              - Il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  che
          reca: «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150  che
          reca: «Attuazione della legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          ottobre 2009, n. 254, S.O. 
              - L'art. 2188 del codice civile cosi' recita: 
              «Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito  il
          registro delle imprese per  le  iscrizioni  previste  dalla
          legge. 
              Il registro e' tenuto dall'ufficio del  registro  delle
          imprese sotto la  vigilanza  di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale. 
              Il registro e' pubblico.». 
              - L'art. 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.
          203 che reca: «Misure di contrasto all'evasione  fiscale  e
          disposizioni urgenti in materia tributaria e  finanziaria»,
          convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
          dicembre 2005, n. 248 (Gazzetta Ufficiale 2 dicembre  2005,
          n. 281, S.O.), cosi' recita: 
              «Art.  1-bis  (Norme  per  la   semplificazione   delle
          procedure di iscrizione al registro  delle  imprese  ed  al
          repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA).
          - 1. Con uno o  piu'  regolamenti  emanati  secondo  quanto
          disposto  dal  comma  2,  sono  stabilite   le   norme   di
          adeguamento del regolamento istitutivo del  registro  delle
          imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
          580, che dovranno prevedere in particolare: 
                a) la razionalizzazione delle  forme  di  pubblicita'
          per le imprese in  coordinamento  con  le  disposizioni  di
          riforma  del  diritto  societario,  di   cui   al   decreto
          legislativo 17 gennaio 2003, n. 6,  emanato  in  attuazione
          della legge 3 ottobre 2001, n. 366; 
                b) la semplificazione delle procedure di  iscrizione,
          modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza  con  i
          processi di riforma della regolazione e secondo criteri  di
          omogeneita' di  disciplina,  unicita'  di  responsabilita',
          snellimento di fasi ed eliminazione di  adempimenti,  anche
          in linea con i principi di  telematizzazione  del  registro
          delle imprese,  introdotti  dall'art.  31  della  legge  24
          novembre  2000,  n.  340,   e   successive   modificazioni,
          prevedendo l'attivazione di collegamenti telematici con  le
          pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del  portale  per  i
          servizi integrati per le imprese; 
                c) l'individuazione, nel rispetto delle  disposizioni
          del codice civile  ed  in  attuazione  dei  principi  della
          legislazione  in  materia  di   imprese,   degli   elementi
          informativi su soggetti, atti e  fatti  che  devono  essere
          riportati  nel  repertorio  delle  notizie   economiche   e
          amministrative (REA),  prevedendo  altresi'  interventi  di
          iscrizione   e   cancellazione   d'ufficio   ed    evitando
          duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese; 
                d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese
          tra un ammontare minimo di euro 50 ed un ammontare  massimo
          di  euro  500,  per  il   ritardo   o   l'omissione   della
          presentazione delle domande d'iscrizione  al  REA,  secondo
          criteri di tassativita', trasparenza e proporzionalita'; 
                e) il rilascio, anche per corrispondenza  e  per  via
          telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di  certificati
          e  visure,  attestanti  l'iscrizione  nel  registro   delle
          imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti  a  tal  fine
          richiesti, o  che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
          nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto  per  il
          quale  siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito   nel
          registro delle imprese e nel REA, in conformita' alle norme
          vigenti; 
                f)  la  disciplina  semplificata  delle   misure   da
          adottare   in   caso   di   smarrimento,   distruzione    o
          malfunzionamento  del  dispositivo  di  firma  digitale   o
          comunque di impedimento da parte  del  soggetto  obbligato,
          anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema,  in
          modo da garantire la continuita' di gestione amministrativa
          delle attivita' di pubblicita'  presso  il  registro  delle
          imprese; 
                g)   l'espressa   abrogazione   delle    disposizioni
          regolamentari nonche'  delle  disposizioni  legislative  di
          natura procedimentale in materia di registro delle  imprese
          incompatibili  con  la  nuova  normativa,  con  particolare
          riferimento ai regolamenti di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del
          Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558; 
                h) l'integrazione della modulistica  in  uso  per  il
          registro  delle  imprese,  per   l'attivazione   automatica
          dell'iscrizione agli enti previdenziali, ai sensi dell'art.
          44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e
          successive modificazioni. 
              2. I regolamenti di cui al  comma  1  sono  emanati  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro delle attivita'  produttive,  di  concerto  con  i
          Ministri della giustizia, dell'economia e delle  finanze  e
          per la funzione pubblica, previa  acquisizione  del  parere
          della Conferenza unificata di cui all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  dei  pareri   del
          Consiglio di Stato  nonche'  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari. I pareri della  Conferenza  unificata  e  del
          Consiglio di Stato sono resi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta; quello delle Commissioni parlamentari  e'  reso,
          successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni  dalla
          richiesta.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla  richiesta  di
          parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono
          essere comunque emanati. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - L'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267 che reca  «Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  28
          settembre 2000, n. 227, S.O.), cosi' recita: 
              «Art. 58 (Cause ostative alla candidatura).  -  1.  Non
          possono  essere  candidati   alle   elezioni   provinciali,
          comunali  e  circoscrizionali  e   non   possono   comunque
          ricoprire  le  cariche  di  presidente   della   provincia,
          sindaco, assessore e consigliere  provinciale  e  comunale,
          presidente e  componente  del  consiglio  circoscrizionale,
          presidente e componente del  consiglio  di  amministrazione
          dei consorzi, presidente e componente dei consigli e  delle
          giunte   delle   unioni   di   comuni,    consigliere    di
          amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
          istituzioni di cui all'art. 114,  presidente  e  componente
          degli organi delle comunita' montane: 
                a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
          il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice  penale  o
          per il delitto  di  associazione  finalizzata  al  traffico
          illecito di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui
          all'art. 74 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  o  per
          un delitto di cui  all'art.  73  del  citato  testo  unico,
          concernente la produzione o il traffico di dette  sostanze,
          o   per   un   delitto   concernente   la    fabbricazione,
          l'importazione,  l'esportazione,  la  vendita  o  cessione,
          nonche', nei  casi  in  cui  sia  inflitta  la  pena  della
          reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
          e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti,  o
          per  il  delitto  di  favoreggiamento  personale  o   reale
          commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 
                b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
          i  delitti  previsti  dagli  articoli  314,   primo   comma
          (peculato), 316  (peculato  mediante  profitto  dell'errore
          altrui), 316-bis (malversazione a danno dello  Stato),  317
          (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio),  319
          (corruzione per un atto  contrario  ai  doveri  d'ufficio),
          319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di
          persona incaricata di  un  pubblico  servizio)  del  codice
          penale; 
                c) coloro che  sono  stati  condannati  con  sentenza
          definitiva  alla  pena  della  reclusione  complessivamente
          superiore a sei mesi per uno o piu'  delitti  commessi  con
          abuso dei poteri o con violazione dei  doveri  inerenti  ad
          una pubblica funzione o a un pubblico servizio  diversi  da
          quelli indicati nella lettera b); 
                d) coloro che  sono  stati  condannati  con  sentenza
          definitiva  ad  una  pena  non  inferiore  a  due  anni  di
          reclusione per delitto non colposo; 
                e)  coloro  nei  cui  confronti   il   tribunale   ha
          applicato, con  provvedimento  definitivo,  una  misura  di
          prevenzione, in quanto  indiziati  di  appartenere  ad  una
          delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31  maggio
          1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della  legge  13
          settembre 1982, n. 646. 
              2. Per tutti  gli  effetti  disciplinati  dal  presente
          articolo e dall'art. 59 la sentenza prevista dall'art.  444
          del codice di procedura penale e' equiparata a condanna. 
              3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano  a
          qualsiasi  altro  incarico   con   riferimento   al   quale
          l'elezione o la nomina e' di competenza: 
                a)   del   consiglio    provinciale,    comunale    o
          circoscrizionale; 
                b) la giunta  provinciale  o  del  presidente,  della
          giunta comunale o del sindaco, di assessori  provinciali  o
          comunali. 
              4. L'eventuale elezione  o  nomina  di  coloro  che  si
          trovano nelle condizioni  di  cui  al  comma  1  e'  nulla.
          L'organo che ha provveduto alla  nomina  o  alla  convalida
          dell'elezione   e'   tenuto   a   revocare   il    relativo
          provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza
          delle condizioni stesse. 
              5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si
          applicano nei confronti di  chi  e'  stato  condannato  con
          sentenza passata in giudicato o di chi e' stato  sottoposto
          a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e'
          concessa la  riabilitazione  ai  sensi  dell'art.  178  del
          codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988,  n.
          327.». 
              - Il comma 4 dell'art. 2  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 286, cosi' recita: 
              «4. I  membri  dei  collegi  di  revisione  degli  enti
          pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria  nominati
          tra  gli  iscritti  all'albo  dei  revisori  contabili.  Le
          amministrazioni  pubbliche,  ove   occorra,   ricorrono   a
          soggetti esterni  specializzati  nella  certificazione  dei
          bilanci.». 
              - L'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 che
          reca:    «Disciplina    della    proroga    degli    organi
          amministrativi» (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          maggio 1994, n. 114) convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 1994, n.  444  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 luglio 1994, n. 165), cosi' recita: 
              «Art. 3 (Proroga degli organi - Regime degli  atti).  -
          1. Gli organi amministrativi non ricostituiti  nel  termine
          di  cui  all'art.  2  sono  prorogati  per  non   piu'   di
          quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza
          del termine medesimo. 
              2. Nel  periodo  in  cui  sono  prorogati,  gli  organi
          scaduti  possono  adottare  esclusivamente  gli   atti   di
          ordinaria  amministrazione,  nonche'  gli  atti  urgenti  e
          indifferibili  con  indicazione  specifica  dei  motivi  di
          urgenza e indifferibilita'. 
              3. Gli atti non  rientranti  fra  quelli  indicati  nel
          comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.». 
              - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  che
          reca:  «Disposizioni  generali  in  materia   di   sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  gennaio
          1998, n. 5, S.O. 
              - L'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165 che reca «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle   dipendenze    delle    amministrazioni    pubbliche»
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
          S.O.), cosi' recita: 
              «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
          generali). (Art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
          come sostituito prima dall'art. 9 del  decreto  legislativo
          n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto  legislativo
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del
          decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. I  dirigenti  di
          uffici   dirigenziali   generali,   comunque    denominati,
          nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra
          gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
                a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
          nelle materie di sua competenza; 
                a-bis)   propongono   le   risorse   e   i    profili
          professionali  necessari  allo  svolgimento   dei   compiti
          dell'ufficio   cui   sono   preposti    anche    al    fine
          dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4; 
                b)  curano  l'attuazione  dei  piani,   programmi   e
          direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
          dirigenti gli incarichi e la responsabilita'  di  specifici
          progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i
          dirigenti devono perseguire e attribuiscono le  conseguenti
          risorse umane, finanziarie e materiali; 
                c)  adottano  gli  atti  relativi  all'organizzazione
          degli uffici di livello dirigenziale non generale; 
                d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
          ed esercitano i poteri di spesa e  quelli  di  acquisizione
          delle  entrate  rientranti  nella  competenza  dei   propri
          uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; 
                e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
          dirigenti   e    dei    responsabili    dei    procedimenti
          amministrativi, anche con potere  sostitutivo  in  caso  di
          inerzia,  e  propongono  l'adozione,  nei   confronti   dei
          dirigenti, delle misure previste dall'art. 21; 
                f) promuovono e  resistono  alle  liti  ed  hanno  il
          potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
          disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile  1979,
          n. 103; 
                g)  richiedono  direttamente   pareri   agli   organi
          consultivi dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza; 
                h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
          del personale e di gestione dei  rapporti  sindacali  e  di
          lavoro; 
                i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti  e
          i   provvedimenti   amministrativi   non   definitivi   dei
          dirigenti; 
                l) curano  i  rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione
          europea e degli organismi internazionali nelle  materie  di
          competenza secondo le specifiche direttive  dell'organo  di
          direzione politica,  sempreche'  tali  rapporti  non  siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; 
                l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
          prevenire e  contrastare  i  fenomeni  di  corruzione  e  a
          controllarne  il   rispetto   da   parte   dei   dipendenti
          dell'ufficio cui sono preposti. 
              2.  I  dirigenti  di   uffici   dirigenziali   generali
          riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta
          correntemente e in tutti i  casi  in  cui  il  Ministro  lo
          richieda o lo ritenga opportuno. 
              3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
          1 puo'  essere  conferito  anche  a  dirigenti  preposti  a
          strutture  organizzative  comuni  a  piu'   amministrazioni
          pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
          progetti e gestioni. 
              4. Gli atti e i provvedimenti  adottati  dai  dirigenti
          preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
          uffici dirigenziali generali di cui  al  presente  articolo
          non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
              5. Gli ordinamenti delle amministrazioni  pubbliche  al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento o altro  dirigente  comunque  denominato,  con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.». 
              - La legge 25 luglio 1971, n.  557,  che  reca:  «Norme
          integrative  della legge  23   febbraio   1968,   n.   125,
          concernente il personale statale delle camere di commercio,
          industria  e  agricoltura  e   degli   uffici   provinciali
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1971, n. 200.