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DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010, n. 22

Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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vigente al 12/09/2024
Testo in vigore dal: 8-2-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia, ed in particolare l'articolo 27, comma 28; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare
l'articolo 14; 
  Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; 
  Visto l'articolo 826 del codice civile; 
  Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante la disciplina della
ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione
del  piano  energetico  nazionale:  aspetti  istituzionali,  centrali
idroelettriche   ed   elettrodotti,    idrocarburi    e    geotermia,
autoproduzione e disposizioni fiscali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128,  recante  norme  di  polizia  delle  miniere  e  delle  cave,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n.
395, recante approvazione del regolamento di attuazione della legge 9
dicembre 1986, n. 896,  recante  disciplina  della  ricerca  e  della
coltivazione delle risorse geotermiche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di
attuazione della direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, ed in particolare all'articolo
13; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e  successive
modificazioni,   recante   conferimento   di   funzioni   e   compiti
amministrativi dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239 recante riordino del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81,  di  attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante  norme  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  recante
attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla   promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita', ed in particolare gli articoli 2 e
12; 
  Vista la segnalazione dell'Autorita' Garante della concorrenza  del
mercato al Parlamento e al Governo del 10 settembre 2008; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2009; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 2010, relativa all'adozione  della  procedura
in via di urgenza, a norma dell'articolo  3,  comma  4,  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Preso atto che la seduta  del  27  gennaio  2010  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  al  cui  ordine  del  giorno  era
iscritto il presente decreto legislativo, non si e' tenuta; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Ambito di applicazione della legge e competenze 
 
  1. La ricerca e la coltivazione a scopi  energetici  delle  risorse
geotermiche  effettuate  nel  territorio  dello   Stato,   nel   mare
territoriale  e  nella  piattaforma  continentale   italiana,   quale
definita dalla legge 21 luglio 1967,  n.  613,  sono  considerate  di
pubblico interesse e di  pubblica  utilita'  e  sottoposte  a  regimi
abilitativi ai sensi del presente decreto. 
  2. Ai sensi e per gli effetti  del  presente  decreto  legislativo,
valgono le seguenti definizioni: 
    a)   sono   risorse   geotermiche   ad   alta   entalpia   quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150
°C; 
    b)   sono   risorse   geotermiche   a   media   entalpia   quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90
°C e 150 °C; 
    c)   sono   risorse   geotermiche   a   bassa   entalpia   quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a  90
°C. 
  3. Sono  d'interesse  nazionale  le  risorse  geotermiche  ad  alta
entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per  la  realizzazione
di  un  progetto  geotermico,  riferito  all'insieme  degli  impianti
nell'ambito del titolo di  legittimazione,  tale  da  assicurare  una
potenza  erogabile  complessiva  di  almeno  20  MW   termici,   alla
temperatura convenzionale dei reflui di  15  gradi  centigradi;  sono
inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche  economicamente
utilizzabili rinvenute in aree marine. 
  3-bis. Al fine di promuovere la ricerca  e  lo  sviluppo  di  nuove
centrali geotermoelettriche  a  ridotto  impatto  ambientale  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono
altresi' di interesse nazionale i fluidi geotermici a media  ed  alta
entalpia finalizzati alla sperimentazione,  su  tutto  il  territorio
nazionale, di impianti pilota con reiniezione del  fluido  geotermico
nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con  emissioni  di
processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5  MW
per ciascuna centrale, per un impegno complessivo  autorizzabile  non
superiore ai 50 MW; per ogni proponente  non  possono  in  ogni  caso
essere autorizzati piu' di tre impianti, ciascuno di potenza nominale
non superiore  a  5  MW.  Gli  impianti  geotermici  pilota  sono  di
competenza statale. 
  3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma  3-bis,  che  per  il
migliore sfruttamento ai  fini  sperimentali  del  fluido  geotermico
necessitano di una maggiore potenza nominale installata  al  fine  di
mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5  MW
e'  determinato  in  funzione  dell'energia   immessa   nel   sistema
elettrico, che non puo' in nessun caso essere superiore a 40.000  MWh
elettrici annui. 
  3-bis.2. I  soggetti  titolari  di  permessi  rilasciati  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  2-bis,   ((tenuto   conto   dei   risultati
sperimentali)),  nell'ambito   della   successiva   richiesta   della
concessione   possono   presentare   contestualmente    istanza    di
potenziamento con una variazione del  programma  dei  lavori  e  agli
stessi non  si  applica  il  limite  di  5  MW  di  potenza  nominale
installata, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1,  nonche'  il  limite  di
40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui  al
medesimo comma 3-bis.1. 
  4. Fatto salvo quanto disposto ai comma  3,  3-bis  e  5,  sono  di
interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa  entalpia,  o
quelle  economicamente  utilizzabili  per  la  realizzazione  di   un
progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti  nell'ambito
del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili
dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei  reflui
di 15 gradi centigradi. 
  5. Sono piccole utilizzazioni locali le  risorse  geotermiche  come
definite e disciplinate dall'articolo 10. Le stesse non sono soggette
alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927,  n.
1443, e all'articolo 826 del codice civile. 
  6. Le risorse geotermiche ai sensi e  per  gli  effetti  di  quanto
previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927 n.  1443,  e
dall'articolo 826 del codice civile sono risorse minerarie,  dove  le
risorse  geotermiche   di   interesse   nazionale   sono   patrimonio
indisponibile dello Stato mentre  quelle  di  interesse  locale  sono
patrimonio indisponibile regionale. (2) 
  7. Le autorita' competenti per le funzioni amministrative, ai  fini
del  rilascio  del  permesso  di  ricerca  e  delle  concessioni   di
coltivazione, comprese le  funzioni  di  vigilanza  sull'applicazione
delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse  geotermiche
d'interesse nazionale e  locale  sono  le  Regioni  o  enti  da  esse
delegati, nel cui territorio sono  rinvenute  o  il  Ministero  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che si avvale, per l'istruttoria  e
per il  controllo  sull'esercizio  delle  attivita',  senza  nuovi  o
maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  della  Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio  nazionale
minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo 40 della  legge  11
gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche,  alla  cui  denominazione
sono aggiunte le parole «e  le  georisorse»,  di  seguito  denominato
UNMIG,  nel  caso  di  risorse   geotermiche   rinvenute   nel   mare
territoriale e nella piattaforma continentale italiana. 
  7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo  1,  comma
7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57,
comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35,
nell'ambito  della  determinazione  degli  indirizzi  della  politica
energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle  risorse
geotermiche. 
  8. E'  esclusa  dall'applicazione  del  presente  provvedimento  la
disciplina  della  ricerca  e  coltivazione  delle   acque   termali,
intendendosi come tali le acque da utilizzarsi a  scopo  terapeutico,
ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. 
  ((8-bis. E' consentita la coltivazione  delle  risorse  geotermiche
per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le  istanze  per  il
rilascio  del  permesso  di  ricerca  e  della  concessione  per   la
coltivazione delle risorse geotermiche devono  essere  corredate  dei
risultati forniti dalla modellizzazione  idrogeologico-numerica,  che
dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica  e  termica
tra i territori dell'area termale interessata e i  pennacchi  formati
dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o  di
qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo)). 
  9. Nel  caso  che  insieme  al  fluido  geotermico  siano  presenti
sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le  disposizioni  del
presente provvedimento non si applicano qualora il  valore  economico
dei KWH termici recuperabili da  detto  fluido  risulti  inferiore  a
quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano
le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927,  n.  1443  e  quelle
relative alla legislazione regionale di settore. 
  10. L'iniezione di acque e  la  reiniezione  di  fluidi  geotermici
nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque  al  di  sotto  di
falde utilizzabili a  scopo  civile  o  industriale,  anche  in  area
marina, sono autorizzate dall'autorita' competente. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 112 (in
G.U. 1a s.s.  13/4/2011,  n.  16),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1,  comma  6,  del  decreto  legislativo  11
febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca
e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma  dell'articolo  27,
comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), nella parte in cui  non
prevede che la disposizione relativa all'appartenenza  delle  risorse
geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello  Stato
non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano".