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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 21

Attuazione della direttiva 2007/44/CE, che modifica le direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazione nel settore finanziario. (10G0034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/02/2010)
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Testo in vigore dal: 10-3-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008 ed,  in  particolare,
l'articolo 1 e l'Allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2007/44/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva  92/49/CEE
del Consiglio e le direttive  2002/83/CE,  2004/39/CE,  2005/68/CE  e
2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri  per
la  valutazione  prudenziale  di   acquisizioni   e   incrementi   di
partecipazioni nel settore finanziario; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2, la lettera h-quinquies) e' soppressa; 
    b) all'articolo 14, comma 1, lettera d), le parole:  «i  titolari
di partecipazioni  rilevanti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i
titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19»; 
    c) la rubrica del Capo III del  Titolo  II  e'  sostituita  dalla
seguente: «Partecipazioni nelle banche»; 
    d) all'articolo 19: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia
autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi  titolo  in  una
banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilita'
di  esercitare  un'influenza  notevole  sulla  banca  stessa  o   che
attribuiscono una quota dei diritti di voto  o  del  capitale  almeno
pari al 10  per  cento,  tenuto  conto  delle  azioni  o  quote  gia'
possedute.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia
autorizza preventivamente le variazioni delle  partecipazioni  quando
la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il  20
per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in  ogni  caso,  quando  le
variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.»; 
      3) al comma  4  la  parola:  «rilevanti»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «indicate ai commi 1 e 2»; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Banca d'Italia
rilascia  l'autorizzazione  quando  ricorrono   condizioni   atte   a
garantire una gestione sana e  prudente  della  banca,  valutando  la
qualita' del potenziale acquirente e  la  solidita'  finanziaria  del
progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la  reputazione
del potenziale acquirente, ivi compreso  il  possesso  dei  requisiti
previsti  ai  sensi  dell'articolo  25;  il  possesso  dei  requisiti
previsti ai sensi dell'articolo 26 da parte di coloro che,  in  esito
all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione,  direzione
e controllo nella banca;  la  solidita'  finanziaria  del  potenziale
acquirente;  la  capacita'  della  banca  di  rispettare  a   seguito
dell'acquisizione  le  disposizioni  che  ne  regolano   l'attivita';
l'idoneita' della struttura del gruppo del  potenziale  acquirente  a
consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non
puo' essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione
sia connessa ad operazioni di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del
terrorismo.  L'autorizzazione  puo'  essere  sospesa  o  revocata  se
vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo
rilascio.»; 
      5) al comma 8 dopo le parole: «nei  commi  1»  e'  inserita  la
seguente: «, 2»; 
      6) il  comma  9  e'  sostituito  dal  seguente:  «9.  La  Banca
d'Italia,  in  conformita'  delle  deliberazioni  del   CICR,   emana
disposizioni  attuative  del  presente  articolo,  e  in  particolare
disciplina le modalita' e i termini del procedimento  di  valutazione
di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti
ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e  2,  ivi
inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono  computati  ai  fini
dell'applicazione   dei   medesimi   commi,   e   i    criteri    per
l'individuazione dei casi di influenza notevole.»; 
    e) all'articolo 20: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia
stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a
operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.»; 
      2)  al  comma  2,  le  parole:  «entro  cinque   giorni   dalla
stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di
accertamento delle circostanze  che  ne  rivelano  l'esistenza»  sono
soppresse; 
      3) al comma 3 dopo le parole: «determina altresi' le modalita'»
sono inserite le seguenti: «e i termini»; 
    f) all'articolo 22: 
      1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Partecipazioni
indirette e acquisti di concerto»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Ai fini  dell'applicazione  dei  capi  III  e  IV  si
considera anche l'acquisizione di partecipazioni  da  parte  di  piu'
soggetti che,  in  base  ad  accordi  in  qualsiasi  forma  conclusi,
intendono esercitare in modo concertato i  relativi  diritti,  quando
tali  partecipazioni,  cumulativamente  considerate,  raggiungono   o
superano le soglie indicate nell'articolo 19.»; 
    g) all'articolo 24 il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Le
partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste  dall'articolo
19 non sono state  ottenute  o  sono  state  revocate  devono  essere
alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.»; 
    h) all'articolo 25: 
      1) al comma 1, le parole: «di  partecipazioni  rilevanti»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «delle    partecipazioni    indicate
all'articolo 19»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma 3, le parole: «eccedenti il suddetto  limite»  sono
sostituite dalle seguenti: «eccedenti le soglie indicate all'articolo
19, comma 1»; 
      4) al comma 4, le  parole:  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 3»; 
    i) all'articolo 65, comma 1, lettera  h),  le  parole:  «,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6,» sono soppresse; 
    l) all'articolo 96-bis, comma  4,  lettera  i),  le  parole:  «di
partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo  19»  sono  sostituite
dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell'articolo 19»; 
    m)  all'articolo  108,  comma  1,  la  parola:   «rilevanti»   e'
soppressa; 
    n)  all'articolo  110,  comma  1,  la  parola:   «rilevanti»   e'
soppressa; 
    o) all'articolo 114-ter, comma 1, le parole: «,  fatta  eccezione
per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7» sono soppresse; 
    p)  all'articolo  114-quater,  comma  1,  le  parole:  «,   fatta
eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7,» sono soppresse. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 1 e l'allegato B, della legge 7  luglio  2009,
          n. 88, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009,  n.  161
          S.O. cosi' recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,  quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei     necessari     elementi     integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.  117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
                                  «Allegato B 
                           (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2005/94/CE  del  Consiglio,  del  20   dicembre   2005,
          relativa a misure comunitarie di lotta  contro  l'influenza
          aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 
              2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni
          tecniche  per  la  donazione,  l'approvvigionamento  e   il
          controllo di tessuti e cellule umani; 
              2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17  maggio  2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione a carico  di  autoveicoli  pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture; 
              2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle macchine e  che  modifica  la
          direttiva 95/16/CE (rifusione); 
              2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle revisioni  legali  dei  conti
          annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio; 
              2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 
              2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006,  che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni  in  tema  di
          rintracciabilita',  la  notifica  di  reazioni  ed   eventi
          avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani; 
              2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre   2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
              2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 
              2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20  dicembre  2006,  concernente  la   patente   di   guida
          (rifusione); 
              2007/2/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          14  marzo  2007,  che  istituisce   un'infrastruttura   per
          l'informazione   territoriale   nella   Comunita'   europea
          (Inspire); 
              2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 maggio 2007,  relativa  all'immissione  sul  mercato  di
          articoli pirotecnici; 
              2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 giugno 2007, che modifica la  direttiva  89/391/CEE  del
          Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive  del
          Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e  94/33/CE  ai
          fini della semplificazione e della razionalizzazione  delle
          relazioni sull'attuazione pratica; 
              2007/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
          diritti degli azionisti di societa' quotate; 
              2007/43/CE del  Consiglio,  del  28  giugno  2007,  che
          stabilisce  norme  minime  per  la  protezione  dei   polli
          allevati per la produzione di carne; 
              2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che modifica la direttiva  92/49/CEE  del
          Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
          e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e  i
          criteri per la valutazione prudenziale  di  acquisizioni  e
          incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 
              2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che  reca  disposizioni  sulle  quantita'
          nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le  direttive
          75/106/CEE  e  80/232/CEE  del  Consiglio  e  modifica   la
          direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 
              2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, che modifica la direttiva  91/440/CEE  del
          Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
          e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione  della
          capacita' di infrastruttura ferroviaria  e  all'imposizione
          dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla  gestione
          dei rischi di alluvioni; 
              2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 novembre 2007, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
          mercato interno, recante modifica delle direttive  97/7/CE,
          2002/65/CE,  2005/60/CE  e  2006/48/CE,   che   abroga   la
          direttiva 97/5/CE; 
              2007/65/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
          del Consiglio  relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti l'esercizio delle  attivita'
          televisive; 
              2007/66/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
          e  92/13/CEE  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   il
          miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso  in
          materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 
              2008/5/CE  della  Commissione,  del  30  gennaio  2008,
          relativa  alla  specificazione  sull'etichetta  di   alcuni
          prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
          a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio (versione codificata); 
              2008/5/CE  della  Commissione,  del  30  gennaio  2008,
          relativa  alla  specificazione  sull'etichetta  di   alcuni
          prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
          a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio (versione codificata); 
              2008/8/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          modifica la direttiva 2006/112/CE per  quanto  riguarda  il
          luogo delle prestazioni di servizi; 
              2008/9/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          stabilisce norme dettagliate per il  rimborso  dell'imposta
          sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva  2006/112/CE,
          ai soggetti passivi non stabiliti  nello  Stato  membro  di
          rimborso, ma in un altro Stato membro; 
              2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  aprile  2008,  relativa  ai  contratti  di  credito  ai
          consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
              2008/49/CE  della  Commissione,  del  16  aprile  2008,
          recante   modifica   dell'allegato   II   della   direttiva
          2004/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto  riguarda  i  criteri  per   l'effettuazione   delle
          ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
          comunitari; 
              2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
          per un'aria piu' pulita in Europa; 
              2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, che modifica la  direttiva  91/477/CEE  del
          Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e  della
          detenzione di armi; 
              2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2008,  relativa  a  determinati  aspetti  della
          mediazione in materia civile e commerciale; 
              2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008,  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
          comunitaria nel campo della politica per l'ambiente  marino
          (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 
              2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del  sistema
          ferroviario comunitario (rifusione); 
              2008/59/CE del  Consiglio,  del  12  giugno  2008,  che
          adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le  navi  della
          navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
          di Bulgaria e della Romania; 
              2008/63/CE  della  Commissione,  del  20  giugno  2008,
          relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
          terminali di telecomunicazioni; 
              2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24 settembre 2008, relativa al trasporto interno  di  merci
          pericolose; 
              2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa
          all'identificazione e alla registrazione dei suini; 
              2008/73/CE del  Consiglio,  del  15  luglio  2008,  che
          semplifica le procedure di redazione  degli  elenchi  e  di
          diffusione  dell'informazione  in   campo   veterinario   e
          zootecnico  e  che  modifica   le   direttive   64/432/CEE,
          77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
          90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
          91/68/CEE,  91/496/CEE,  92/35/CEE,  92/65/CEE,  92/66/CEE,
          92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione  2000/258/CE
          nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 
              2008/87/CE della Commissione, del  22  settembre  2008,
          che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per  le  navi
          della navigazione interna; 
              2008/90/CE  del  Consiglio,  del  29  settembre   2008,
          relativa  alla   commercializzazione   dei   materiali   di
          moltiplicazione delle piante da frutto e  delle  piante  da
          frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 
              2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che  abroga  alcune
          direttive; 
              2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
          modifica la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio  relativa
          all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari  per
          quanto riguarda  le  razioni  giornaliere  raccomandate,  i
          coefficienti di  conversione  per  il  calcolo  del  valore
          energetico e le definizioni; 
              2008/117/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          recante modifica della direttiva  2006/112/CE  relativa  al
          sistema  comune  d'imposta   sul   valore   aggiunto,   per
          combattere  la  frode  fiscale  connessa  alle   operazioni
          intracomunitarie; 
              2008/118/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          relativa al regime generale delle accise e  che  abroga  la
          direttiva 92/12/CEE.» 
              La direttiva 2007/44/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 21
          settembre 2007, n. L 247. 
              La direttiva 92/49/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.  11
          agosto 1992, n. L 228. 
              La direttiva 2002/83/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19
          dicembre 2002, n. L 345. 
              La direttiva 2004/39/CE, e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 145. 
              La direttiva 2005/68/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  9
          dicembre 2005, n. L 323. 
              La direttiva 2006/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
          giugno 2006, n. L 177.». 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art.  1,  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 settembre  1993,  n.  230,  S.O.,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1 (  Definizioni  ).-  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo l'espressione: 
                a)  «autorita'   creditizie»   indica   il   Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; 
                b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio
          dell'attivita' bancaria; 
                c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il
          credito e il risparmio; 
                d) «CONSOB» indica la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
                d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui
          fondi pensione; 
                e) «ISVAP» indica l'Istituto per la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo; 
                f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi; 
                g) «Stato comunitario» indica lo Stato  membro  della
          Comunita' europea; 
                g-bis) «Stato d'origine» indica lo Stato  comunitario
          in  cui  la  banca  e'  stata   autorizzata   all'esercizio
          dell'attivita'; 
                g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato  comunitario
          nel quale la banca ha una succursale o presta servizi; 
                h)  «Stato  extracomunitario»  indica  lo  Stato  non
          membro della Comunita' europea; 
                i) «legge fallimentare» indica il  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267; 
                l) «autorita' competenti» indica, a seconda dei casi,
          uno o piu' fra le  autorita'  di  vigilanza  sulle  banche,
          sulle  imprese  di   investimento,   sugli   organismi   di
          investimento collettivo del  risparmio,  sulle  imprese  di
          assicurazione e sui mercati finanziari; 
                m) «Ministro dell'economia e delle finanze  »  indica
          il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                a) «banca italiana»: la banca avente sede  legale  in
          Italia; 
                b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e
          amministrazione centrale in un medesimo  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
                c) «banca extracomunitaria»:  la  banca  avente  sede
          legale in uno Stato extracomunitario; 
                d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane
          e le succursali in Italia di banche extracomunitarie; 
                e) «succursale»:  una  sede  che  costituisce  parte,
          sprovvista di personalita' giuridica, di una  banca  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          della banca; 
                f) «attivita' ammesse al  mutuo  riconoscimento»:  le
          attivita' di: 
                  1) raccolta  di  depositi  o  di  altri  fondi  con
          obbligo di restituzione; 
                  2) operazioni di prestito (compreso in  particolare
          il credito al consumo, il credito con garanzia  ipotecaria,
          il factoring, le cessioni  di  credito  pro  soluto  e  pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»); 
                  3) leasing finanziario; 
                  4) servizi di pagamento; 
                  5) emissione  e  gestione  di  mezzi  di  pagamento
          (carte  di  credito,  «travellers  cheques»,   lettere   di
          credito); 
                  6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
                  7) operazioni per proprio conto o per  conto  della
          clientela in: 
                    strumenti   di   mercato   monetario    (assegni,
          cambiali, certificati di deposito, ecc.); 
                    cambi; 
                    strumenti finanziari a termine e opzioni; 
                    contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; 
                    valori mobiliari; 
                  8)  partecipazione  alle  emissioni  di  titoli   e
          prestazioni di servizi connessi; 
                  9) consulenza alle imprese in materia di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' consulenza  e  servizi  nel  campo  delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese; 
                  10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
          «money broking»; 
                  11)  gestione  o  consulenza  nella   gestione   di
          patrimoni; 
                  12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
                  13) servizi di informazione commerciale; 
                  14) locazione di cassette di sicurezza; 
                  15) altre attivita' che, in virtu' delle misure  di
          adattamento  assunte  dalle  autorita'  comunitarie,   sono
          aggiunte all'elenco  allegato  alla  seconda  direttiva  in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
                g) «intermediari  finanziari»:  i  soggetti  iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 106; 
                h) «stretti legami»: i rapporti tra una  banca  e  un
          soggetto italiano o estero che: 
                  1) controlla la banca; 
                  2) e' controllato dalla banca; 
                  3)  e'  controllato  dallo  stesso   soggetto   che
          controlla la banca; 
                  4) partecipa al capitale della banca in misura pari
          almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 
                  5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
          al 20% del capitale con diritto di voto; 
                h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le  imprese,
          diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; 
                h-ter)  «moneta  elettronica»:  un  valore  monetario
          rappresentato da un credito  nei  confronti  dell'emittente
          che sia memorizzato su un dispositivo  elettronico,  emesso
          previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore
          monetario emesso e accettato come  mezzo  di  pagamento  da
          soggetti diversi dall'emittente; 
                h-quater) 'partecipazioni': le azioni, le quote e gli
          altri  strumenti  finanziari  che   attribuiscono   diritti
          amministrativi o  comunque  i  diritti  previsti  dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
                h-quinquies) (soppressa). 
              3. La Banca d'Italia, puo'  ulteriormente  qualificare,
          in conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione
          di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine
          di evitare situazioni di ostacolo  all'effettivo  esercizio
          delle funzioni di vigilanza. 
              3-bis. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo  amministrativo  e
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione ed ai suoi componenti; 
              3-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
          e ai loro componenti.». 
              - Il testo dell'art. 14 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi'  recita: 
              «Art. 14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria).-1. La
          Banca  d'Italia  autorizza  l'attivita'   bancaria   quando
          ricorrano le seguenti condizioni: 
                a) sia adottata la forma di societa' per azioni o  di
          societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata; 
                a-bis) la sede legale e la direzione  generale  siano
          situate nel territorio della Repubblica; 
                b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
          a quello determinato dalla Banca d'Italia; 
                c)  venga   presentato   un   programma   concernente
          l'attivita' iniziale,  unitamente  all'atto  costitutivo  e
          allo statuto; 
                d) i titolari delle partecipazioni indicate  all'art.
          19 abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti  dall'art.
          25   e   sussistano   i   presupposti   per   il   rilascio
          dell'autorizzazione prevista dall'art. 19; 
                e)   i   soggetti   che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione e controllo abbiano i  requisiti
          di professionalita', onorabilita' ed indipendenza  indicati
          nell'art. 26; 
                f) non sussistano, tra la  banca  o  i  soggetti  del
          gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
          ostacolino  l'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza. 
              2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
          verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non  risulti
          garantita la sana e prudente gestione. 
              2-bis. La Banca d'Italia  disciplina  la  procedura  di
          autorizzazione e  le  ipotesi  di  decadenza  dalla  stessa
          quando la banca autorizzata non abbia iniziato  l'esercizio
          dell'attivita'. 
              3.  Non  si  puo'  dare  corso  al   procedimento   per
          l'iscrizione nel  registro  delle  imprese  se  non  consti
          l'autorizzazione del comma 1. 
              4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale  di
          una  banca  extracomunitaria  e'  autorizzato  dalla  Banca
          d'Italia,  sentito  il  Ministero  degli   affari   esteri,
          subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a
          quelle del comma 1, lettere b), c) ed e).  L'autorizzazione
          e' rilasciata  tenendo  anche  conto  della  condizione  di
          reciprocita'.». 
              - Il testo dell'art.  19  del  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 19 ( Autorizzazioni  ).-  1.  La  Banca  d'Italia
          autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
          in una banca di partecipazioni che compoLa  Banca  d'Italia
          autorizza  preventivamente  rtano   il   controllo   o   la
          possibilita'  di  esercitare  un'influenza  notevole  sulla
          banca stessa o che attribuiscono una quota dei  diritti  di
          voto o del capitale almeno pari al  10  per  cento,  tenuto
          conto delle azioni o quote gia' possedute. 
              2.  La  Banca  d'Italia  autorizza  preventivamente  le
          variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti
          di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per  cento,
          30 per cento o 50 per cento e,  in  ogni  caso,  quando  le
          variazioni comportano il controllo sulla banca stessa. 
              3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e'  necessaria
          anche per l'acquisizione del controllo di una societa'  che
          detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. 
              4. La Banca d'Italia  individua  i  soggetti  tenuti  a
          richiedere  l'autorizzazione  quando  i  diritti  derivanti
          dalle partecipazioni indicate ai commi 1  e  2  spettano  o
          sono attribuiti ad un soggetto diverso dal  titolare  delle
          partecipazioni stesse. 
              5. La Banca d'Italia rilascia  l'autorizzazione  quando
          ricorrono condizioni atte a garantire una gestione  sana  e
          prudente della banca, valutando la qualita' del  potenziale
          acquirente e  la  solidita'  finanziaria  del  progetto  di
          acquisizione in base ai seguenti  criteri:  la  reputazione
          del potenziale acquirente, ivi  compreso  il  possesso  dei
          requisiti previsti ai sensi dell'art. 25; il  possesso  dei
          requisiti previsti ai sensi dell'art. 26 da parte di coloro
          che, in esito  all'acquisizione,  svolgeranno  funzioni  di
          amministrazione, direzione  e  controllo  nella  banca;  la
          solidita'  finanziaria  del   potenziale   acquirente;   la
          capacita'   della   banca   di   rispettare    a    seguito
          dell'acquisizione   le   disposizioni   che   ne   regolano
          l'attivita'; l'idoneita' della  struttura  del  gruppo  del
          potenziale acquirente  a  consentire  l'esercizio  efficace
          della   vigilanza.   L'autorizzazione   non   puo'   essere
          rilasciata in caso di fondato sospetto  che  l'acquisizione
          sia  connessa   ad   operazioni   di   riciclaggio   o   di
          finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo'  essere
          sospesa o revocata  se  vengono  meno  o  si  modificano  i
          presupposti e le condizioni per il suo rilascio. 
              6. 
              7. 
              8. Se alle operazioni indicate  nei  commi  1,  2  e  3
          partecipano soggetti appartenenti a  Stati  extracomunitari
          che non assicurano condizioni  di  reciprocita',  la  Banca
          d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al  Ministro
          dell'economia e delle finanze, su  proposta  del  quale  il
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   puo'   vietare
          l'autorizzazione. 
              8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
          si applicano  anche  all'acquisizione,  in  via  diretta  o
          indiretta, del controllo derivante da un contratto  con  la
          banca o da una clausola del suo statuto. 
              9.   La   Banca   d'Italia,   in   conformita'    delle
          deliberazioni del CICR, emana  disposizioni  attuative  del
          presente articolo, e in particolare disciplina le modalita'
          e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma
          5, i criteri di calcolo dei diritti di  voto  rilevanti  ai
          fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi  1  e
          2, ivi inclusi i casi in cui i diritti  di  voto  non  sono
          computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i
          criteri  per  l'individuazione  dei   casi   di   influenza
          notevole.». 
              - Il testo dell'art. 20 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto,cosi'  recita: 
               «Art. 20 ( Obblighi di comunicazione ). - 1. La  Banca
          d'Italia  stabilisce,  a  fini  informativi,  obblighi   di
          comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione
          di partecipazioni in banche. 
              2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso,  compresi
          quelli aventi forma di associazione, che regola  o  da  cui
          comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto  in
          una banca, anche cooperativa, o  in  una  societa'  che  la
          controlla deve essere comunicato alla  Banca  d'Italia  dai
          partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o
          della  societa'  cui   l'accordo   si   riferisce.   Quando
          dall'accordo derivi una  concertazione  del  voto  tale  da
          pregiudicare la gestione sana e prudente  della  banca,  la
          Banca d'Italia puo'  sospendere  il  diritto  di  voto  dei
          partecipanti all'accordo stesso. 
              3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e
          termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche  con
          riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e'
          attribuito  a   soggetto   diverso   dal   titolare   della
          partecipazione. La Banca  d'Italia  determina  altresi'  le
          modalita' e i  termini  delle  comunicazioni  previste  dal
          comma 2. 
              4.  La  Banca   d'Italia,   al   fine   di   verificare
          l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2,  puo'
          chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.». 
              - Il testo dell'art. 22 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n.  385  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  22  ( Partecipazioni  indirette  e  acquisti  di
          concerto ). - 1. Ai fini dell'applicazione dei capi  III  e
          IV  del   presente   Titolo   si   considerano   anche   le
          partecipazioni  acquisite  o  comunque  possedute  per   il
          tramite di societa' controllate, di societa'  fiduciarie  o
          per interposta persona. 
              1-bis Ai fini dell'applicazione dei capi III  e  IV  si
          considera anche l'acquisizione di partecipazione  da  parte
          di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma
          conclusi,  intendono  esercitare  in  modo   concertato   i
          relativi    diritti,    quando     tali     partecipazioni,
          cumulativamente  considerate,  raggiungono  o  superano  le
          soglie indicate nell'art. 19.». 
              - Il testo dell'art. 24 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 24 ( Sospensione del  diritto  di  voto  e  degli
          altri diritti, obbligo di alienazione). -  1.  Non  possono
          essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che
          consentono  di  influire  sulla  societa'   inerenti   alle
          partecipazioni per  le  quali  le  autorizzazioni  previste
          dall'art. 19 non siano state ottenute  ovvero  siano  state
          sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri  diritti,
          che consentono di  influire  sulla  societa',  non  possono
          essere altresi' esercitati per  le  partecipazioni  per  le
          quali  siano  state  omesse   le   comunicazioni   previste
          dall'art. 20. 
              2.  In   caso   di   inosservanza   del   divieto,   la
          deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o  il
          contributo determinanti delle partecipazioni  previste  dal
          comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del  codice
          civile. L'impugnazione puo'  essere  proposta  anche  dalla
          Banca d'Italia entro centottanta giorni  dalla  data  della
          deliberazione ovvero, se questa e'  soggetta  a  iscrizione
          nel  registro  delle  imprese,  entro  centottanta   giorni
          dall'iscrizione o, se e' soggetta solo  a  deposito  presso
          l'ufficio del registro  delle  imprese,  entro  centottanta
          giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali
          non  puo'  essere  esercitato  il  diritto  di  voto   sono
          computate  ai  fini  della  regolare   costituzione   della
          relativa assemblea. 
              3. Le partecipazioni per  le  quali  le  autorizzazioni
          previste dall'art. 19 non sono state ottenute o sono  state
          revocate devono essere alienate entro i  termini  stabiliti
          dalla Banca d'Italia; 
              3-bis.  Non  possono  essere   esercitati   i   diritti
          derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie  per  i
          quali le autorizzazioni previste  dall'art.  19  non  siano
          state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.». 
              -  Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo
          1° settembre 1993, n.  385  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2. (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti) .
          - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la
          Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          i   requisiti   di   onorabilita'   dei   titolari    delle
          partecipazioni indicate all'art. 19. 
              2. (Abrogato) 
              3.  In  mancanza  dei  requisiti  non  possono   essere
          esercitati i diritti di  voto  e  gli  altri  diritti,  che
          consentono  di  influire  sulla  societa',  inerenti   alle
          partecipazioni eccedenti le soglie  indicate  all'art.  19,
          comma 1. In caso di inosservanza, la  deliberazione  od  il
          diverso  atto,  adottati  con  il  voto  o  il   contributo
          determinanti delle partecipazioni  previste  dal  comma  1,
          sono impugnabili secondo le previsioni del  codice  civile.
          L'impugnazione  puo'  essere  proposta  anche  dalla  Banca
          d'Italia  entro  centottanta  giorni   dalla   data   della
          deliberazione ovvero, se questa e'  soggetta  a  iscrizione
          nel  registro  delle  imprese,  entro  centottanta   giorni
          dall'iscrizione o, se e' soggetta solo  a  deposito  presso
          l'ufficio del registro  delle  imprese,  entro  centottanta
          giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali
          non  puo'  essere  esercitato  il  diritto  di  voto   sono
          computate  ai  fini  della  regolare   costituzione   della
          relativa assemblea. 
              4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste  dal
          comma 3 dei soggetti privi dei  requisiti  di  onorabilita'
          devono essere alienate  entro  i  termini  stabiliti  dalla
          Banca d'Italia.». 
              - Il testo dell'art. 65 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 65 ( Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza
          consolidata ). - 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza
          su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti: 
                a) societa' appartenenti a un gruppo bancario; 
                b)  societa'  bancarie,  finanziarie  e   strumentali
          partecipate almeno per il 20% dalle societa' appartenenti a
          un gruppo bancario o da una singola banca; 
                c) societa' bancarie, finanziarie e  strumentali  non
          comprese  in  un  gruppo  bancario,  ma  controllate  dalla
          persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario
          ovvero una singola banca; 
                d) 
                e) 
                f) 
                g) 
                h) societa' che, controllano almeno una banca; 
                i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e
          strumentali quando siano controllate da una  singola  banca
          ovvero quando societa' appartenenti a  un  gruppo  bancario
          ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano,  anche
          congiuntamente, una partecipazione di controllo. 
              2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della
          vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione  di  norme
          specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo  la
          disciplina vigente.». 
              -  Il  testo  dell'art.  96-bis  del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 96-bis (Interventi). - 1. I sistemi  di  garanzia
          effettuano i  rimborsi  nei  casi  di  liquidazione  coatta
          amministrativa delle banche autorizzate in Italia.  Per  le
          succursali di banche comunitarie operanti  in  Italia,  che
          abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia
          italiano, i rimborsi  hanno  luogo  nei  casi  in  cui  sia
          intervenuto  il  sistema  di  garanzia   dello   Stato   di
          appartenenza.  I  sistemi  di  garanzia  possono  prevedere
          ulteriori casi e forme di intervento. 
              2. I sistemi di garanzia tutelano i  depositanti  delle
          succursali comunitarie delle banche italiane; essi  possono
          altresi'  prevedere  la  tutela   dei   depositanti   delle
          succursali extracomunitarie delle banche italiane. 
              3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi
          acquisiti dalle banche con obbligo di  restituzione,  sotto
          forma di depositi o sotto altra forma, nonche' agli assegni
          circolari  e  agli  altri  titoli  di   credito   ad   essi
          assimilabili. 
              4. Sono esclusi dalla tutela: 
                a) i depositi  e  gli  altri  fondi  rimborsabili  al
          portatore; 
                b)  le  obbligazioni  e  i   crediti   derivanti   da
          accettazioni, paghero' cambiari ed operazioni in titoli; 
                c) il  capitale  sociale,  le  riserve  e  gli  altri
          elementi patrimoniali della banca; 
                c-bis)  gli  strumenti  finanziari  disciplinati  dal
          codice civile; 
                d) i depositi derivanti da transazioni  in  relazione
          alle  quali  sia  intervenuta  una  condanna  per  i  reati
          previsti  negli  articoli  648-bis  e  648-ter  del  codice
          penale; 
                e) i  depositi  delle  amministrazioni  dello  Stato,
          degli enti regionali, provinciali, comunali e  degli  altri
          enti pubblici territoriali; 
                f) i depositi effettuati da  banche  in  nome  e  per
          conto proprio, nonche' i crediti delle stesse; 
                g) i depositi  delle  societa'  finanziarie  indicate
          nell'art. 59, comma  1,  lettera  b),  delle  compagnie  di
          assicurazione; degli organismi di  investimento  collettivo
          del  risparmio;  di  altre  societa'  dello  stesso  gruppo
          bancario degli istituti di moneta elettronica; 
                h)  i  depositi,  anche  effettuati  per   interposta
          persona, dei componenti  gli  organi  sociali  e  dell'alta
          direzione  della  banca  o  della  capogruppo  del   gruppo
          bancario; 
                i)  i  depositi,  anche  effettuati  per   interposta
          persona,  dei  titolari   delle   partecipazioni   indicate
          nell'art. 19; 
                l) i depositi per i quali il depositante ha  ottenuto
          dalla banca, a titolo individuale, tassi e  condizioni  che
          hanno concorso  a  deteriorare  la  situazione  finanziaria
          della banca, in base  a  quanto  accertato  dai  commissari
          liquidatori. 
              5.  Il  limite  massimo   di   rimborso   per   ciascun
          depositante non puo' essere inferiore a euro 103.291,38. 
              6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non  esclusi  ai
          sensi del comma 4, che  possono  essere  fatti  valere  nei
          confronti    della    banca    in    liquidazione    coatta
          amministrativa, secondo quanto previsto dalla  sezione  III
          del presente titolo. 
              7. Il rimborso e' effettuato,  sino  all'ammontare  del
          controvalore di 20.000 ECU, entro tre mesi dalla  data  del
          provvedimento di  liquidazione  coatta  amministrativa.  Il
          termine puo' essere  prorogato  dalla  Banca  d'Italia,  in
          circostanze eccezionali o in casi speciali, per un  periodo
          complessivo non superiore a nove mesi.  La  Banca  d'Italia
          stabilisce   modalita'   e   termini   per   il    rimborso
          dell'ammontare residuo dovuto  ed  aggiorna  il  limite  di
          20.000 ECU per adeguarlo  alle  eventuali  modifiche  della
          normativa comunitaria. 
              8. I sistemi di garanzia  subentrano  nei  diritti  dei
          depositanti  nei  confronti  della  banca  in  liquidazione
          coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e,
          entro tali limiti, percepiscono  i  riparti  erogati  dalla
          liquidazione in via  prioritaria  rispetto  ai  depositanti
          destinatari dei rimborsi medesimi.». 
              - Il testo dell'art. 108 del citato decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 108 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti).
          - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti  la
          Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento  emanato
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  i  requisiti  di  onorabilita'  dei  titolari  di
          partecipazioni in intermediari finanziari. 
              2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze   stabilisce   le   soglie
          partecipative ai fini dell'applicazione del medesimo  comma
          1. A questo fine si  considerano  anche  le  partecipazioni
          possedute per il tramite di societa' controllate,  societa'
          fiduciarie o per interposta persona. 
              3.  In  mancanza  dei  requisiti  non  possono   essere
          esercitati i diritti di  voto  e  gli  altri  diritti,  che
          consentono  di  influire  sulla  societa',  inerenti   alle
          partecipazioni eccedenti il suddetto  limite.  In  caso  di
          inosservanza del divieto, la  deliberazione  o  il  diverso
          atto, adottati con il voto  o  il  contributo  determinanti
          delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili
          secondo le previsioni  del  codice  civile.  L'impugnazione
          della deliberazione e' obbligatoria da parte  dei  soggetti
          che svolgono funzioni di amministrazione  e  controllo.  Le
          partecipazioni per le quali non puo' essere  esercitato  il
          diritto di voto  sono  computate  ai  fini  della  regolare
          costituzione della relativa assemblea. 
              4.  Le  partecipazioni   in   intermediari   finanziari
          iscritti nell'elenco speciale, possedute da soggetti  privi
          dei requisiti di onorabilita' in  eccedenza  rispetto  alle
          soglie previste dal comma 2, devono essere alienate entro i
          termini stabiliti dalla Banca d'Italia.». 
              - Il testo dell'art. 110 del citato decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 110 (Obblighi di comunicazione). -  1.  Chiunque,
          anche per il tramite di societa' controllate,  di  societa'
          fiduciarie  o  per  interposta  persona,  e'  titolare   di
          partecipazioni  in  un  intermediario  finanziario  ne  da'
          comunicazione all'intermediario finanziario nonche' all'UIC
          ovvero, se e' iscritto  nell'elenco  speciale,  alla  Banca
          d'Italia.   Le   variazioni   della   partecipazione   sono
          comunicate quando superano la misura stabilita dalla  Banca
          d'Italia. 
              2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e
          termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche  con
          riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e'
          attribuito a soggetto diverso dal socio. 
              3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono  chiedere
          informazioni ai soggetti comunque interessati  al  fine  di
          verificare l'osservanza degli obblighi indicati  nel  comma
          1. 
              4.  I  diritti  di  voto  e  gli  altri  diritti,   che
          consentono  di  influire  sulla  societa',  inerenti   alle
          partecipazioni  per  le  quali  siano   state   omesse   le
          comunicazioni, non possono essere esercitati.  In  caso  di
          inosservanza del divieto, la deliberazione  od  il  diverso
          atto, adottati con il voto  o  il  contributo  determinanti
          delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili
          secondo  le  previsioni  del   codice   civile.   Per   gli
          intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco   speciale
          l'impugnazione  puo'  essere  proposta  anche  dalla  Banca
          d'Italia  entro  centottanta  giorni   dalla   data   della
          deliberazione ovvero, se questa e'  soggetta  a  iscrizione
          nel  registro  delle  imprese,  entro  centottanta   giorni
          dall'iscrizione o, se e' soggetta solo  a  deposito  presso
          l'ufficio del registro  delle  imprese,  entro  centottanta
          giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali
          non  puo'  essere  esercitato  il  diritto  di  voto   sono
          computate  ai  fini  della  regolare   costituzione   della
          relativa assemblea.». 
              -  Il  testo  dell'art.  114-ter  del  citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   114-ter   (Autorizzazione    all'attivita'    e
          operativita' transfrontaliera).  -  1.  La  Banca  d'Italia
          autorizza gli istituti di moneta elettronica  all'esercizio
          dell'attivita'  quando  ricorrono  le  condizioni  previste
          dall'art. 14, comma 1. Agli istituti di moneta  elettronica
          si applicano altresi' i commi 2, 2-bis e 3 dell'art. 14. 
              2. Gli istituti di moneta elettronica italiani  possono
          operare: 
                a) in uno Stato comunitario, anche  senza  stabilirvi
          succursali, nel  rispetto  delle  procedure  fissate  dalla
          Banca d'Italia; 
                b)  in  uno  Stato  extracomunitario,   anche   senza
          stabilirvi succursali, previa  autorizzazione  della  Banca
          d'Italia. 
              3. Agli istituti di moneta elettronica con sede  legale
          in un altro Stato comunitario,  che  intendono  operare  in
          Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16,  comma
          3. Agli istituti di moneta elettronica con sede  legale  in
          uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia,
          si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4,  e  16,
          comma 4.». 
              - Il testo  dell'art.  114-quater  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 114-quater (Vigilanza). -  1.  Agli  istituti  di
          moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili,  le
          disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, e  IV;  nel
          Titolo III, fatta eccezione per l'art. 56; nel  Titolo  IV,
          Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel  Titolo  VI,
          Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140. 
              2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III,  Capo  II,
          gli istituti di moneta  elettronica  sono  assimilati  alle
          societa'  finanziarie  previste  dall'art.  59,  comma   1,
          lettera b). La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni per
          sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i
          soggetti che svolgono attivita' connesse  o  strumentali  o
          altre attivita' finanziarie, non sottoposti a vigilanza  su
          base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II,  Sezione
          II. 
              3.  La  Banca   d'Italia   puo'   stabilire,   a   fini
          prudenziali, un limite massimo  al  valore  nominale  della
          moneta elettronica. La Banca d'Italia, ai  sensi  dell'art.
          146, emana disposizioni volte a favorire lo sviluppo  della
          moneta elettronica,  ad  assicurarne  l'affidabilita'  e  a
          promuovere   il   regolare   funzionamento   del   relativo
          circuito.».