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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009, n. 205

Regolamento recante il riordino della Lega navale italiana (LNI), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-2-2010 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, concernente l'erezione della Lega navale italiana a ente morale;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, che colloca la Lega navale italiana tra gli enti pubblici non economici preposti a servizi di pubblico interesse;
Vista legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della citata legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, con il quale è stato approvato il vigente statuto della Lega navale italiana;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e, in particolare, l'articolo 52;
Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del citato decreto legislativo n. 171 del 2005, adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e, in particolare, l'articolo 43;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 maggio 2009;
Acquisto il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Natura e finalità dell'ente
1. La Lega navale italiana, di seguito denominata: "LNI", eretta a ente morale con regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, è riordinata quale ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. È sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza.
2. La LNI per il perseguimento dei propri fini istituzionali:
a) è ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;
b) si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere comunque attività di promozione e utilità sociale a norma dell'articolo 2 della stessa legge;
c) promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
d) promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
e) promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
« 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48 (Erezione in ente morale della Lega navale italiana, e approvazione del relativo statuto), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1907, n. 64.
- La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87. In particolare, l'Annesso A Tabella IV colloca la Lega navale italiana tra gli enti pubblici non economici preposti a servizi di pubblico interesse.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.
- La legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103.
- Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, è il seguente:
«Art. 52 (Cultura nautica). - 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, può inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'insegnamento della cultura nautica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti collabora alla definizione di specifici progetti formativi, avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione italiana della vela, delle Amministrazioni locali interessate, nonché attraverso gli istituti tecnici nautici.» .
- Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, è il seguente:
634 Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'art. 9, comma lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.».
- Il testo dell'art. 26, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. l 12 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è il seguente:
«Art. 26 (Taglia-enti). - I Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. l della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.».
- Il testo dell'art. 43 del regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222, è il seguente:
«Art. 43 (Enti e associazioni nautiche a livello nazionale). - 1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 42, comma 2.
2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sugli enti e sulle associazioni nautiche, di cui al comma 1, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o dell'associazione fa parte della commissione d'esame, senza diritto di voto.
4. La Lega navale italiana è centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.».
- Si riporta il comma 19 dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280, concernente «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»:
«19. È istituita la «Commissione parlamentare per la semplificazione», di seguito denominata «Commissione» composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.».
- L'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1° luglio 2009, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha tra l'altro introdotto modifiche all'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- La legge 3 agosto 2009, n. 102, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge l ° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179.
Note all'art. 1:
- Per il regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87, è il seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Lo stato giuridico e il trattamento economico d'attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge.
2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici, le università e gli istituti di istruzione, gli istituti di educazione, le opere universitarie, le scuole di ostetricia autonome, gli osservatori astronomici e vulcanologici, gli istituti geologici, le deputazioni di storia patria e in genere le accademie e gli istituti culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, e successive modificazioni, salvo quelli compresi nella parte VII della tabella allegata alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali, le camere di commercio e gli enti di patronato per l'assistenza dei lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno.
3. La tabella allegata alla presente legge contiene l'elenco degli enti individuali e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300, è il seguente:
«Art. 2 (Associazioni di promozione sociale). - 1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.».
- Per il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si veda nelle note alle premesse.