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DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009, n. 198

Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. (09G0207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
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Testo in vigore dal: 13-1-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 3, 24,  76,  87,  97,  103,  113  e  117,  comma
secondo, lettere l) ed m) della Costituzione; 
  Vista la legge 4 marzo 2009,  n.  15,  recante  delega  al  Governo
finalizzata  all'ottimizzazione  della   produttivita'   del   lavoro
pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative  delle   funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte dei conti; 
  Visto il Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante Testo Unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034,  recante  istituzione  dei
tribunali amministrativi regionali, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in  materia  di  protezione  dei   dati   personali,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei Ministri in materia pubblica  amministrazione  e  innovazione  al
Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella  seduta  del  12
novembre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2009; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Presupposti dell'azione e legittimazione ad agire 
 
  1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o
la corretta erogazione  di  un  servizio,  i  titolari  di  interessi
giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralita' di  utenti  e
consumatori possono agire in giudizio, con le modalita' stabilite nel
presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei
concessionari di servizi pubblici, se  derivi  una  lesione  diretta,
concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini
o  dalla  mancata  emanazione   di   atti   amministrativi   generali
obbligatori  e   non   aventi   contenuto   normativo   da   emanarsi
obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o
da un regolamento, dalla violazione degli  obblighi  contenuti  nelle
carte di servizi ovvero dalla violazione di standard  qualitativi  ed
economici stabiliti, per i concessionari di servizi  pubblici,  dalle
autorita' preposte alla regolazione ed al controllo  del  settore  e,
per  le  pubbliche  amministrazioni,   definiti   dalle   stesse   in
conformita' alle disposizioni in materia di performance contenute nel
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  coerentemente  con  le
linee  guida  definite  dalla  Commissione  per  la  valutazione,  la
trasparenza e l'integrita' delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze  temporali
definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ((,  nonche'
dalla mancata attuazione o violazione dei  livelli  di  qualita'  dei
servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilita'  delle
persone con disabilita' contenuti  nelle  carte  dei  servizi  oppure
degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia)). 
  1-bis. Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma  1
il giudice tiene conto  delle  risorse  strumentali,  finanziarie,  e
umane concretamente a disposizione delle parti intimate. 
  1-ter. Sono  escluse  dall'applicazione  del  presente  decreto  le
autorita' amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le
assemblee legislative e gli altri organi  costituzionali  nonche'  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  2.  Del  ricorso  e'   data   immediatamente   notizia   sul   sito
istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati;  il
ricorso  e'  altresi'  comunicato  al  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione. 
  3. I soggetti che si trovano nella  medesima  situazione  giuridica
del ricorrente possono intervenire nel termine di venti giorni liberi
prima dell'udienza di  discussione  del  ricorso  che  viene  fissata
d'ufficio,  in  una  data  compresa  tra   il   novantesimo   ed   il
centoventesimo giorno dal deposito del ricorso. 
  4. Ricorrendo i presupposti di cui al  comma  1,  il  ricorso  puo'
essere proposto anche da  associazioni  o  comitati  a  tutela  degli
interessi dei  propri  associati,  appartenenti  alla  pluralita'  di
utenti e consumatori di cui al comma 1. 
  5. Il ricorso e' proposto nei confronti degli  enti  i  cui  organi
sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire  i  servizi  cui
sono riferite le violazioni e le omissioni di cui  al  comma  1.  Gli
enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso
il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale puo'
intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima udienza, se ritiene
che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o
diversi   da   quelli    intimati,    ordina    l'integrazione    del
contraddittorio. 
  6. Il ricorso non consente di ottenere il  risarcimento  del  danno
cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al  comma  1;  a  tal
fine, restano fermi i rimedi ordinari. 
  7. Il ricorso e' devoluto alla giurisdizione esclusiva del  giudice
amministrativo e le questioni di  competenza  sono  rilevabili  anche
d'ufficio.