stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilità e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
nascondi
vigente al 09/09/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
                             approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
         (Principi di coordinamento e ambito di riferimento) 
 
    1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli
obiettivi  di  finanza  pubblica  definiti  in  ambito  nazionale  in
coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e
ne  condividono  le  conseguenti  responsabilita'.  Il  concorso   al
perseguimento di  tali  obiettivi  si  realizza  secondo  i  principi
fondamentali  dell'armonizzazione  dei   bilanci   pubblici   e   del
coordinamento della finanza pubblica. 
    2. Ai fini della applicazione delle disposizioni  in  materia  di
finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche  si  intendono,  per
l'anno 2011, gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini  statistici
nell'elenco  oggetto  del  comunicato  dell'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato  in  pari  data
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche'  a
decorrere dall'anno 2012 gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini
statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto  del  comunicato
del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato  in  pari
data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica  italiana  n.  228,  e
successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente  articolo,
effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui  agli  specifici
regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'   indipendenti   e,
comunque, le amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. (8) (13) (19) 
    3. La ricognizione delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al
comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. 
    4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai  relativi
decreti   legislativi   costituiscono   principi   fondamentali   del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione e sono finalizzate  alla  tutela  dell'unita'  economica
della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione. 
    5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti. 
                                                               ((21)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito  con  modificazioni,
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art.  34,  comma
38) che "Ai fini della corretta applicazione  delle  disposizioni  in
materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le  societa'
partecipate dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  si  intendono  per
societa' quotate le societa' emittenti strumenti  finanziari  quotati
in mercati regolamentati." 
------------ 
AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
547) che "Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni
e servizi nonche' quelle limitative delle  assunzioni  di  personale,
anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla  legislazione
vigente a  carico  dei  soggetti  inclusi  nell'elenco  dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) delle  amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e
successive modificazioni, non si applicano, fino al 31 dicembre 2015,
alla societa' Expo 2015 Spa, in considerazione del suo scopo sociale.
Restano fermi il limite di spesa delle risorse disponibili previste a
legislazione vigente per la  realizzazione  del  Grande  Evento  Expo
Milano 2015 e l'applicazione delle disposizioni  sui  limiti  massimi
retributivi delle societa' pubbliche". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con  l'art.  6,  comma
10-quater) che "Le norme di contenimento delle spese  per  l'acquisto
di beni e servizi, per incarichi  di  consulenza,  studi  e  ricerca,
nonche' di collaborazione,  previste  dalla  legislazione  vigente  a
carico   dei   soggetti   inclusi   nell'elenco   dell'ISTAT    delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  non  si
applicano alla societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione fino alla  data
di entrata in vigore del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione,
di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1096) che "Al fine di assicurare il  pieno  ed  efficace  svolgimento
delle  attivita'  funzionali  al   raggiungimento   degli   obiettivi
istituzionali e societari attribuiti alla societa' concessionaria del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonche'  di
garantire gli equilibri concorrenziali nel  mercato  radiotelevisivo,
non si applicano alla societa' RAI-Radiotelevisione italiana  Spa  le
norme  di  contenimento  della  spesa   in   materia   di   gestione,
organizzazione, contabilita', finanza, investimenti e disinvestimenti
previste dalla legislazione vigente a  carico  dei  soggetti  inclusi
nell'elenco  dell'ISTAT  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196;  pertanto  la
RAI-Radiotelevisione italiana Spa puo' avviare, in un'ottica virtuosa
di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di  figure
al livello retributivo piu' basso, attingendo in primis al  personale
idoneo  inserito  nelle  graduatorie  2013  e  2015  di   giornalisti
professionisti riconosciuti idonei".