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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 133

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ((e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento)). (09G0143)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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vigente al 17/09/2024
  • Articoli
  • ((Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche))
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  • ((Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi))
  • 17 bis
  • 17 ter
  • 17 quater
  • 17 quinquies
  • 17 sexies
  • ((Disposizioni finali))
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Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ed il regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE; 
  Vista  la  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,  ed  in  particolare
l'articolo 3; 
  Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative  del  suddetto
regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto concerne in  particolare  le
sanzioni applicabili alle violazioni delle  disposizioni  del  citato
regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse
siano  attuate  in  applicazione  degli  articoli  125  e   126   del
regolamento medesimo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 2008; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Considerata  la  necessita'  di  introdurre  nel  testo   modifiche
ulteriori rispetto a quelle derivanti  dai  rilievi  formulati  dalle
competenti Commissioni permanenti della Camera  dei  deputati  e  del
Senato    della    Repubblica,    con     particolare     riferimento
all'armonizzazione delle sanzioni previste agli articoli 14 e 16; 
  Vista  l'ulteriore  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009; 
  Acquisiti  nuovamente  i  pareri   delle   competenti   Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 luglio 2009; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della  salute
e  delle  politiche  sociali,  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare, dello sviluppo  economico  e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
 
  1. ((Il presente capo)) reca la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  18  dicembre  2006,
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione  e  la
restrizione  delle  sostanze   chimiche,   di   seguito   denominato:
«regolamento».