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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2009, n. 107

Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (09G0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/2013)
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Testo in vigore dal:  20-8-2009 al: 23-1-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 marzo 1987, n. 110, recante ratifica dell'Accordo tra Italia ed Austria del 4 ottobre 1985 per l'utilizzazione del porto di Trieste;
Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 18 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 1988;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340, ed, in particolare, l'articolo 36;
Visto l'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni, che autorizza il Governo ad adottare un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;
Attesa la necessità di dare esecuzione al comma 989 sopracitato mediante la riformulazione, nei limiti dei relativi criteri direttivi, della vigente normativa in materia di tasse e diritti marittimi, nell'ottica di un riordino e di una razionalizzazione della disciplina tramite l'accorpamento di taluni di detti tributi e delle relative procedure di riscossione e con l'obiettivo di una semplificazione della normativa e di una riduzione del numero delle tasse e dei diritti marittimi;
Considerato che la revisione della vigente disciplina delle tasse e dei diritti marittimi contribuisce ad una migliore e più efficace gestione dei porti e ne accresce le potenzialità competitive;
Ritenuto opportuno accorpare in due soli tributi la tassa e la soprattassa d'ancoraggio, da una parte, e la tassa erariale e quella cosiddetta «portuale» sulle merci imbarcate e sbarcate, dall'altra;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;

Sulla

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Tassa di ancoraggio
1. Le navi nazionali, le navi estere equiparate alle nazionali in virtù di trattati, nonché le navi operate da compagnie di navigazione di Stati con i quali l'Unione europea abbia stipulato accordi di navigazione e di trasporto marittimo, ancorché non battano la bandiera di detti Stati, che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato o negli ambiti richiamati al successivo articolo 3, comma 1, sono soggette al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta, nella seguente misura:
a) euro 0,09 per ogni tonnellata eccedente le prime 50, se hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate;
b) euro 0,14 se hanno una stazza netta superiore a 200 e fino a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente tra i porti dello Stato;
c) euro 0,72 se hanno una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero.
2. Per le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate provenienti o dirette all'estero, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia già compresa nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio di cui al comma 1 si applica altresì, in occasione dell'approdo nei porti, rade, spiagge dello Stato o negli ambiti di cui al successivo articolo 3, comma 1, ovvero in occasione del primo giorno di imbarco di tali merci, alle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, nella misura di cui al comma 1, lettera c), con la sola eccezione delle esenzioni previste per le navi dagli articoli 20 e 21 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.
3. La tassa di ancoraggio, nel caso di cui al comma 1, lettera a), è valevole per un anno, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per trenta giorni. Le navi, nei casi di cui alle lettere b) e c), possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di stazza netta. Le predette navi possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno anche relativamente alle merci ed ai contenitori pieni trasportati in coperta ovvero nelle sovrastrutture della nave, il cui spazio non è compreso nella stazza lorda della stessa, pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di stazza, calcolata secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, corrispondente allo spazio occupabile dalla quantità massima di merce e dal numero massimo di contenitori pieni trasportabili in coperta, o negli spazi chiusi non considerati nel calcolo della stazza, in accordo alle condizioni di caricamento prescritte nelle «Istruzioni al Comandante sulla stabilità della nave». La tassa di ancoraggio decorre dal giorno dell'approdo.
4. Le navi portacontenitori adibite a servizi regolari di linea in attività di transhipment di traffico internazionale possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Alla tassa di ancoraggio sono applicabili le ipotesi di esenzione di cui all'articolo 13 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e, ai fini del calcolo, trovano altresì applicazione i coefficienti di correzione di cui al decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1988.
6. La quota di gettito della tassa di ancoraggio relativa alle merci ed ai contenitori collocati in coperta o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente, al comma 2 ed al comma 4, nonché il diritto sostitutivo della tassa di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e quella per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione territoriale di competenza.
7. Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui al comma 1 e non hanno diritto all'abbonamento.
8. Al fine di consentire una puntuale identificazione dei pertinenti introiti delle autorità portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle riscossioni a titolo di abbonamento alla tassa di ancoraggio sono attribuiti, ai sensi della vigente normativa, appositi codici tributi, differenziati per modalità di pagamento o validità temporale delle tasse.
9. Alla tassa di ancoraggio si applicano le procedure di riscossione previste dall'articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'adozione del decreto del Capo del Dipartimento delle finanze, la tassa di ancoraggio è riscossa secondo la procedura di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340.
10. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei porti della Sicilia che non siano sede di autorità portuale, ferma restando l'attribuzione alla Regione siciliana del gettito della tassa di ancoraggio di cui al presente articolo e fatto salvo quanto disposto dal comma 6 per le autorità portuali della regione stessa, nonché dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- La legge 9 febbraio 1963, n. 82, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 1963, n. 52.
- La legge 14 agosto 1971, n. 822, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 ottobre 1971, n. 262.
- La legge 6 marzo 1987, n. 110, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 marzo 1987, n. 70.
- Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 marzo 1988, n. 61.
- La legge 13 maggio 1988, n. 153, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 maggio 1988, n. 112.
- Il decreto del Ministro della marina mercantile del 18 marzo 1988 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 aprile 1988, n. 82.
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 marzo 1967, n. 60:
«Art. 36 (Accertamento e riscossione delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate in determinati porti) - 1. Le tasse di cui agli articoli 33 34 e 35 della legge sono accertate e riscosse dalla Dogana sui documenti che scortano la merce con separata bolletta.».
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, è la legge 13 maggio 1988, n. 153, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 989 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario:
«989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 9 febbraio 1963, n. 82:
«Art. 20 (Navi esenti dal pagamento della soprattassa di ancoraggio). - Sono esenti dal pagamento della soprattassa di ancoraggio le navi che trasportano le merci di cui alle sottoindicate categorie ed hanno nelle stive uno spazio vuoto corrispondente al volume delle merci collocate in coperta:
a) le materie pericolose, in quei casi in cui, in base alle norme sull'imbarco, trasporto in mare e sbarco di dette materie, è fatto divieto di imbarcarle sotto coperta;
b) le merci facilmente deperibili;
c) le merci voluminose le quali per le loro dimensioni non possono essere introdotte nelle stive;
d) le merci emananti cattivi odori;
e) gli animali vivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 9 febbraio 1963, n. 82:
«Art. 21 (Esenzione dal pagamento della soprattassa di ancoraggio per fusti e recipienti vuoti). - Sono esenti dal pagamento della soprattassa di ancoraggio le navi che trasportano fusti, cassoni e recipienti in genere vuoti, che debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato, quando anche non abbiano nelle stive un corrispondente spazio vuoto.».
- Si riporta il testo del comma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:
«5. Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività di transhipment di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, terzo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:
«6. Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall'art. 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , e successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 9 febbraio 1963, n. 82:
«Art. 13 (Navi esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio). - Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio:
a) le navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate;
b) le navi da guerra;
c) le navi da diporto di qualunque bandiera riconosciute tali dai rispettivi governi;
d) le navi in disarmo;
e) le navi in rilascio forzato o volontario quando non facciano operazioni di commercio e quelle che approdano in zavorra per passare in disarmo, esservi riparate o trasformate o per svernare;
f) le navi porta-cavi;
g) le navi ospedale;
h) le navi nazionali che esercitano la pesca e che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di alti navi nazionali ed eccezione di quelle di cui al successivo articolo;
i) le navi addette ai servizi marittimi dei porti, delle rade e delle spiagge dello Stato, eccettuate quelle di cui all'art. 7, ed i galleggianti mobili in genere adibiti ai servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo;
l) le navi di proprietà dello Stato addette ai servizi di vigilanza costiera.».
- Il decreto del Ministro della marina mercantile del 18 marzo 1988 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 aprile 1988, n. 82.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 82:
«Art. 5 (Diritto sostitutivo della tassa d'ancoraggio per navi in crociera turistica). - Le navi nazionali e le estere, equiparate in virtù di trattati alle nazionali, le quali compiano crociere turistiche, hanno facoltà di pagare in luogo della tassa di ancoraggio un diritto di lire 300 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.
Il diritto di lire 300 viene pagato una sola volta qualunque sia il numero degli sbarchi o imbarchi effettuati dallo stesso passeggero durante la crociera.
L'esercizio della facoltà di cui al primo comma è indipendente da quanto dovuto in base all'art. 2 per le merci imbarcate o sbarcate.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 9 febbraio 1963, n. 82:
«Art. 7 (Tassa di ancoraggio per i rimorchiatori). - I rimorchiatori nazionali e quelli esteri, equiparati in virtù di trattati ai nazionali, sono soggetti al pagamento di una tassa di ancoraggio, con validità annuale, di lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza delle rispettive macchine motrici.
I rimorchiatori battenti bandiera estera, non equiparata a quella nazionale, sono soggetti al pagamento del doppio della tassa di cui al comma precedente.
La forza in cavalli delle macchine motrici è desunta dai documenti di bordo.».
- Le navi nazionali che effettuano la pesca oltre gli stretti o che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di dette navi, sono soggette, al pagamento della tassa di ancoraggio di cui all'art. 1, o di quella ridotta di cui all'art. 2 quando, ritornando nello Stato, compiano nel porto di arrivo operazioni di commercio.
Lo sbarco dei prodotti della pesca, che non abbiano subito trasformazione non è considerato operazione di commercio.».
- Si riporta il testo del comma 119 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario:
«119. A fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all'Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite con successivo decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340:
«Art. 1 (Ordini di introito e bollette di pagamento). - Le tasse di cui ai Titoli I, II (Capo 2°) della legge sono riscosse dai ricevitori della Dogana su presentazione di ordini di introito rilasciati dall'autorità marittima.
Gli ordini di introito devono essere staccati da un bollettario a matrice del modello stabilito, numerato e firmato al sommo di ciascuna pagina a cura della Capitaneria di porto competente. Di qualunque tassa o diritto pagati il ricevitore doganale rilascia ricevuta mediante bolletta di pagamento staccata da apposito registro a matrice.
L'ordine di introito, dopo il rilascio della bolletta di pagamento, viene allegato alla matrice di questo.
La bolletta di pagamento viene presentata alla Capitaneria competente, che dopo averla registrata nel modo di cui al successivo art. 4, la restituice all'interessato.».
- Si riporta il testo del comma 982 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«982. Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere l'autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:
a) il gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.».