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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 96

Regolamento recante modifiche all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 1, comma 430 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (09G0105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/8/2009
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vigente al 11/10/2025
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-8-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma  430, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  che  dispone  che,  al  fine di conseguire economie, garantendo
comunque  la  piena funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza,  le  Direzioni  interregionali della Polizia di Stato sono
soppresse  a  decorrere  dal  1° dicembre 2007 e le relative funzioni
sono  ripartite  tra le strutture centrali e periferiche della stessa
Amministrazione,  assicurando il decentramento di quelle attinenti al
supporto tecnico-logistico;
  Visto  l'articolo  1,  comma  432, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  che  tra  l'altro prevede che i provvedimenti di organizzazione
occorrenti,  ivi  comprese  le  modificazioni ai regolamenti previsti
dall'articolo  6  della  legge 31 marzo 2000, n. 78, vengano adottati
entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge
n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);
  Vista  la  legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in
materia  di  riordino  dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale
dello  Stato,  del  Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato.  Norme  in materia di coordinamento delle Forze di polizia, ed
in  particolare  l'articolo  6  che  dispone  che, con regolamento da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  e'  determinata  la  struttura  organizzativa  delle
articolazioni   centrali  e  periferiche  dell'Amministrazione  della
pubblica  sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2)
a  9),  della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari
stanziamenti  di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del
personale;
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n.
208,   recante   il  regolamento  per  il  riordino  della  struttura
organizzativa    delle    articolazioni    centrali   e   periferiche
dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo
6  della legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare gli articoli 6
e 7 concernenti le Direzioni interregionali della Polizia di Stato ed
il relativo ordinamento;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985,
n.   782,   recante   approvazione   del   regolamento   di  servizio
dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ed  in  particolare
l'articolo  75-septies  concernente le commissioni periferiche per le
ricompense;
  Ritenuto  di dovere procedere alla modificazione del citato decreto
n. 208 del 2001, al fine di dare attuazione al richiamato articolo 1,
comma  430,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, nonche' alla
modificazione  del  menzionato articolo 75-septies del decreto n. 782
del 1985;
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente
del    personale   della   Polizia   di   Stato   e   del   personale
dell'Amministrazione civile dell'interno;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle Adunanze del 2 febbraio 2009
e del 2 marzo 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 giugno 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.



  1.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 2001, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera c) e' soppressa;
   b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  «2-bis.   Le   funzioni  afferenti  al  supporto  tecnico-logistico
dell'attivita'  svolta  dagli  uffici periferici dell'Amministrazione
della  pubblica  sicurezza  continuano  ad  essere  esercitate in via
decentrata,  utilizzando, in via prioritaria, il personale ed i mezzi
dei  corrispondenti  uffici  delle soppresse Direzioni interregionali
della  Polizia di Stato, a tal fine allocati presso le Questure delle
sedi  di  cui alla allegata Tabella A, con la competenza territoriale
ivi determinata.
  2-ter.  All'espletamento  delle  funzioni  ispettive e di controllo
sull'attivita'    svolta   dagli   uffici   centrali   e   periferici
dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza, nonche' alle funzioni
di  vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile
2008,  n.  81,  nelle  aree  individuate  con il decreto previsto dal
medesimo   articolo,   provvede   l'Ufficio  centrale  ispettivo  del
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza, nonche', relativamente alle
funzioni  ispettive  e  di  controllo  per  il  personale dipendente,
ciascun  ufficio  di  livello  dirigenziale  e,  per  le  funzioni di
vigilanza  di  cui  al  citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il
personale medico e tecnico designato anche a livello decentrato.».
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Nota al titolo:
             - Si riporta l'art. 1, comma 430 della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007.)
             «430.   Al   fine  di  conseguire  economie,  garantendo
          comunque  la piena funzionalita' dell'Amministrazione della
          pubblica   sicurezza,  le  Direzioni  interregionali  della
          Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre
          2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture
          centrali   e   periferiche  della  stessa  Amministrazione,
          assicurando   il   decentramento  di  quelle  attinenti  al
          supporto tecnico-logistico.».
          Note alle premesse:
             - Si riporta l'art. 87 della Costituzione:
             «Art.  87  -  Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
             Indice  le  elezioni  delle  nuove  Camere e ne fissa la
          prima riunione.
             Autorizza  la  presentazione  alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             Indice  il  referendum  popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
             Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funzionari
          dello Stato.
             Accredita   e   riceve   i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
             Ha  il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica.
             -  Per l'art. 1, comma 430 della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296, si veda nella nota al titolo.
             - Si riporta l'art. 1, comma 432 della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296  (per  l'argomento  si  veda  nella  nota al
          titolo.):
             «432.  I  provvedimenti  di  organizzazione  occorrenti,
          comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'art.
          6   della   legge  31  marzo  2000,  n.  78,  e  successive
          modificazioni,  e dall'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono adottati entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.».
             -  Si  riporta l'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78
          (Delega  al  Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei
          carabinieri,  del  Corpo  forestale  dello Stato, del Corpo
          della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
          materia di coordinamento delle Forze di polizia):
             «Art.   6   (Disposizioni  per  l'Amministrazione  della
          pubblica  sicurezza  e  per alcune attivita' delle Forze di
          polizia  e  delle  Forze  armate).  - 1. Con regolamento da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, della legge 23
          agosto   1988,   n.   400,   e'  determinata  la  struttura
          organizzativa  delle  articolazioni  centrali e periferiche
          dell'Amministrazione   della   pubblica  sicurezza  di  cui
          all'art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1°
          aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti
          di  bilancio  e  delle  dotazioni organiche complessive del
          personale, osservando i seguenti criteri:
              a)  economicita',  speditezza e rispondenza al pubblico
          interesse dell'azione amministrativa;
              b)  articolazione  degli  uffici per funzioni omogenee,
          anche  attraverso  la  diversificazione  fra  strutture con
          funzioni  finali  e  quelle  con  funzioni strumentali o di
          supporto;
              c)  ripartizione  a livello centrale e periferico delle
          funzioni  di  direzione  e  controllo, con riferimento alla
          funzione  di  cui  all'art.  4,  numero  3), della legge 1°
          aprile  1981,  n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza
          gerarchica o funzionale;
              d) flessibilita' organizzativa, da conseguire anche con
          atti amministrativi.
             2.   Il  regolamento  di  cui  al  comma  1  prevede  le
          corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e
          istituti   individuati   e   quelle   previgenti,   nonche'
          l'abrogazione,  con effetto dalla data di entrata in vigore
          delle   norme   regolamentari,   delle  disposizioni  degli
          articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
             3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del
          regolamento  di cui al presente articolo, la lettera a) del
          secondo  comma  dell'art.  3 della legge 1° aprile 1981, n.
          121,  e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)  dal  personale
          addetto   agli   uffici  del  dipartimento  della  pubblica
          sicurezza  ed  agli altri uffici, istituti e reparti in cui
          la stessa si articola; ».
             4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  da  emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  determinate  le  modalita'  per il reclutamento ed il
          trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
          alle  specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
          e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
          armate,  nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
          individuali  e  collettive,  con  l'osservanza dei seguenti
          criteri:
              a)  valutazione,  per  il  personale  da  reclutare nei
          gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
          ottenuti nell'anno precedente;
              b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco,  firmatari  di  apposite convenzioni con il Comitato
          olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  rappresentati nel
          Comitato  sportivo militare, possano essere riconosciuti ai
          fini   sportivi  e  possano  ottenere  l'affiliazione  alle
          federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
          statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
          disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
              c)  valutazione,  per  il  personale da reclutare nelle
          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
          titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
              d)  previsione  che  il  personale non piu' idoneo alle
          attivita'  dei  gruppi  sportivi e delle bande musicali, ma
          idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa essere impiegato in
          altre  attivita'  istituzionali o trasferito in altri ruoli
          delle Amministrazioni di appartenenza;
              d-bis)  assicurare  criteri omogenei di valutazione per
          l'autorizzazione  delle  sponsorizzazioni e di destinazione
          dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
          comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
             5.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore dei
          regolamenti  di  cui  al comma 4, sono abrogate le seguenti
          disposizioni:
              a)  l'art.  62  della  legge  10 maggio 1983, n. 212, e
          successive modificazioni;
              b)  gli  articoli  12,  13, 14, 15 e 28 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 aprile 1987, n. 240, come
          modificato  dall'art.  10 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 197;
              c)  il  capo  III  del  decreto legislativo 27 febbraio
          1991, n. 78, e successive modificazioni;
              d)  il  capo  III  del  decreto legislativo 27 febbraio
          1991, n. 79;
              e)  l'articolo  33,  commi  2,  3,  4  e 5, del decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 196.».
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             «2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
             -   La  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  reca:  Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
             -  Il  decreto  legislativo  9 aprile 2008, n. 81, reca:
          Attuazione  dell'art.  1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
          in  materia  di  tutela  della salute e della sicurezza nei
          luoghi di lavoro.
             -  Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche.
             -  Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
             -  Per il testo vigente degli articoli 6 e 7 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  22  marzo 2001, n. 208,
          (Regolamento  per il riordino della struttura organizzativa
          delle      articolazioni     centrali     e     periferiche
          dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  a  norma
          dell'art.  6  della  legge  31  marzo 2000, n. 78), si veda
          rispettivamente agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
             -  Per  il  testo  dell'art.  75-septies del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28  ottobre  1985,  n.  782,
          (Approvazione      del      regolamento     di     servizio
          dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza),  si veda
          all'art. 4 del presente decreto.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  completezza  d'informazione, si riporta il testo
          integrale  dell'art.  2  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  22  marzo 2001, n. 208, (per l'argomento vedasi
          nelle  note  alle  premesse),  come modificato dal presente
          decreto:
             «Art.   2   (Articolazione   dell'Amministrazione  della
          pubblica  sicurezza).  -  1.  Oltre a quanto previsto dagli
          articoli  4  e  5  della  legge  1°  aprile 1981, n. 121, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  e  dalle altre
          disposizioni  di  legge in materia, nonche' dal decreto del
          Presidente   della  Repubblica  28  gennaio  1991,  n.  39,
          l'amministrazione  della pubblica sicurezza si articola sul
          territorio nei seguenti uffici:
              a) uffici con funzioni finali:
               1)   questure,  uffici  territoriali  provinciali  per
          l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e
          per  l'assolvimento,  nel  medesimo territorio, dei compiti
          istituzionali della Polizia di Stato;
              2)  commissariati  di  pubblica sicurezza, direttamente
          dipendenti   dalle   questure,   istituiti,  ove  effettive
          esigenze  lo  richiedano,  per  l'esercizio,  da  parte  di
          funzionari    di   pubblica   sicurezza,   delle   funzioni
          dell'autorita'   locale   di   pubblica   sicurezza  e  per
          l'assolvimento  dei  compiti istituzionali della Polizia di
          Stato non devoluti alla competenza di altri uffici;
               3)   distretti,  commissariati  e  posti  di  polizia,
          istituiti  alle  dipendenze delle questure, o, nel caso dei
          posti  di polizia, anche dei commissariati e dei distretti,
          per  le  esigenze  di  controllo  del  territorio  e per lo
          svolgimento   di  altri  compiti  istituzionali,  anche  di
          carattere temporaneo;
               4)   ispettorati   ed   uffici  speciali  di  pubblica
          sicurezza  privi  di  competenza  territoriale  aventi  gli
          speciali compiti di cui all'art. 5;
               5)  uffici  periferici,  istituiti alle dipendenze del
          dipartimento  della  pubblica sicurezza, per le esigenze di
          polizia  stradale,  ferroviaria,  delle  comunicazioni e di
          polizia di frontiera;
               6)  reparti  mobili,  istituiti  alle  dipendenze  del
          dipartimento  della pubblica sicurezza per i compiti di cui
          all'art. 33 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
               7)  reparti, centri o nuclei istituiti alle dipendenze
          del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure,
          per   particolari   attivita'   operative   che  richiedono
          l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio
          di mezzi speciali o di animali;
              b)  uffici centri e istituti con funzioni strumentali e
          di supporto:
               1) Istituto superiore di polizia;
               2)  istituti  di istruzione, istituiti alle dipendenze
          del  dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze
          di     istruzione,     addestramento,    aggiornamento    e
          perfezionamento del personale;
               3)  strutture  sanitarie  presso gli uffici centrali e
          periferici   dell'amministrazione,   alle   dipendenze  del
          dipartimento  della  pubblica  sicurezza  o  degli uffici o
          reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze
          funzionali loro attribuite;
               4)  gabinetti  di  polizia scientifica alle dipendenze
          del  dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure
          in   cui  sono  istituiti,  in  relazione  alle  competenze
          funzionali loro attribuite;
               5)   zone   telecomunicazioni;  centri  elettronici  e
          informatici,  centri  logistici  di raccolta di materiali e
          mezzi  e  centri  motorizzazione, istituiti alle dipendenze
          del  dipartimento  della  pubblica  sicurezza, e ogni altro
          ufficio,   centro   o   magazzino   posto  alle  dipendenze
          dell'ufficio  o  reparto  presso cui sono istituiti, per le
          esigenze   logistiche,  strumentali  e  di  supporto  della
          Polizia  di  Stato  e  per  quelle  tecniche  del Ministero
          dell'interno.
             2.   Oltre   alle  attivita'  di  direzione  unitaria  e
          coordinamento  generale  assicurate  dal dipartimento della
          pubblica  sicurezza,  per  specifiche  attivita' di polizia
          investigativa,  giudiziaria e di pubblica sicurezza possono
          essere  stabilite, con provvedimento del Capo della polizia
          -   Direttore   generale   della   pubblica  sicurezza,  in
          attuazione  delle  direttive  del  Ministro  dell'interno -
          Autorita'   nazionale   di  pubblica  sicurezza,  forme  di
          coordinamento anche regionale e interregionale degli uffici
          o reparti di cui al comma 1.
             2-bis.     Le    funzioni    afferenti    al    supporto
          tecnico-logistico   dell'attivita'   svolta   dagli  uffici
          periferici  dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza
          continuano   ad   essere   esercitate  in  via  decentrata,
          utilizzando,  in  via  prioritaria, il personale ed i mezzi
          dei   corrispondenti   uffici   delle  soppresse  Direzioni
          interregionali  della Polizia di Stato, a tal fine allocati
          presso  le  Questure  delle  sedi  di  cui  alla tabella in
          allegato A, con la competenza territoriale ivi determinata.
             2-ter.  All'espletamento  delle  funzioni ispettive e di
          controllo  sull'attivita'  svolta  dagli  uffici centrali e
          periferici  dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza,
          nonche'  alle  funzioni di vigilanza di cui all'art. 13 del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  nelle aree
          individuate  con il decreto previsto dal medesimo articolo,
          provvede  l'Ufficio  centrale  ispettivo  del  Dipartimento
          della   pubblica  sicurezza,  nonche',  relativamente  alle
          funzioni   ispettive   e  di  controllo  per  il  personale
          dipendente,  ciascun ufficio di livello dirigenziale e, per
          le   funzioni   di  vigilanza  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo  n.  81 del 2008, il personale medico e tecnico
          designato anche a livello decentrato.
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo  9 aprile 2008, n. 81, (per l'argomento si veda
          nelle note alle premesse):
             «Art.    13    (Vigilanza).    -    1.    La   vigilanza
          sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
          sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e' svolta dalla azienda
          sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di
          specifica  competenza,  dal  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva
          attuazione  del trasferimento di competenze da adottarsi ai
          sensi  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, e
          successive  modificazioni,  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico,   e  per  le  industrie  estrattive  di  seconda
          categoria  e  le  acque  minerali e termali dalle regioni e
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano. Le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano provvedono alle finalita'
          del    presente   articolo,   nell'ambito   delle   proprie
          competenze,   secondo   quanto   previsto   dai  rispettivi
          ordinamenti.
             2.  Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
          attribuite   dalla   legislazione   vigente   al  personale
          ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale, lo stesso personale puo' esercitare l'attivita' di
          vigilanza  sull'applicazione  della legislazione in materia
          di  salute  e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti
          attivita',  informandone  preventivamente  il  servizio  di
          prevenzione   e  sicurezza  dell'Azienda  sanitaria  locale
          competente per territorio:
              a)  attivita'  nel settore delle costruzioni edili o di
          genio  civile  e piu' in particolare lavori di costruzione,
          manutenzione,  riparazione,  demolizione,  conservazione  e
          risanamento  di  opere  fisse,  permanenti o temporanee, in
          muratura  e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie,
          idrauliche,  scavi,  montaggio  e  smontaggio  di  elementi
          prefabbricati;  lavori  in  sotterraneo  e  gallerie, anche
          comportanti l'impiego di esplosivi;
              b)  lavori  mediante cassoni in aria compressa e lavori
          subacquei;
              c)  ulteriori  attivita'  lavorative comportanti rischi
          particolarmente   elevati,   individuate  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta dei
          Ministri  del  lavoro  e  della previdenza sociale, e della
          salute,  adottato  sentito  il comitato di cui all'art. 5 e
          previa  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo
          del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge
          attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione
          in  materia  di  salute  e  sicurezza nei luoghi di lavoro,
          informandone  preventivamente  il servizio di prevenzione e
          sicurezza  dell'Azienda  sanitaria  locale  competente  per
          territorio.
             3.  In  attesa del complessivo riordino delle competenze
          in  tema  di vigilanza sull'applicazione della legislazione
          in  materia  di  salute  e  sicurezza sui luoghi di lavoro,
          restano   ferme  le  competenze  in  materia  di  salute  e
          sicurezza   dei   lavoratori   attribuite   alle  autorita'
          marittime  a  bordo  delle navi ed in ambito portuale, agli
          uffici   di  sanita'  aerea  e  marittima,  alle  autorita'
          portuali  ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
          dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
          portuale  ed  aeroportuale  nonche'  ai  servizi sanitari e
          tecnici  istituiti  per  le  Forze armate e per le Forze di
          polizia  e  per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
          competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
          quelle  che  presentano  analoghe esigenze da individuarsi,
          anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
          decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e della salute.
          L'Amministrazione   della   giustizia  puo'  avvalersi  dei
          servizi  istituiti  per le Forze armate e di polizia, anche
          mediante  convenzione  con  i rispettivi Ministeri, nonche'
          dei   servizi  istituiti  con  riferimento  alle  strutture
          penitenziarie.
             4.   La   vigilanza  di  cui  al  presente  articolo  e'
          esercitata  nel  rispetto  del  coordinamento  di  cui agli
          articoli 5 e 7.
             5.   Il   personale   delle  pubbliche  amministrazioni,
          assegnato  agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,
          non  puo'  prestare,  ad alcun titolo e in alcuna parte del
          territorio nazionale, attivita' di consulenza.
             6.  L'importo  delle  somme  che  l'ASL,  in qualita' di
          organo   di   vigilanza,   ammette   a   pagare   in   sede
          amministrativa  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  2,  primo
          periodo,  del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
          integra   l'apposito   capitolo  regionale  per  finanziare
          l'attivita'  di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
          dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
             7.  E'  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art. 64 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
          303,  con  riferimento agli organi di vigilanza competenti,
          come individuati dal presente decreto.».