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LEGGE 8 giugno 2009, n. 67

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (09G0084)

note: Entrata in vigore della legge: 4-7-2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2009)
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  • Allegato Intesa tra la Repubblica Italiana e l'unione italiana delle chiese
  • art. 1
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Testo in vigore dal:  4-7-2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana
e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7° giorno

1. È approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, ai sensi dell'articolo 37, terzo comma, della citata intesa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 22 novembre 1988, n. 516, reca: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 dell'intesa, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516:
«Art. 37. - Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.
La disposizione di cui all'art. 12 potrà essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al primo comma.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle Chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'art. 8 della Costituzione, le intese del caso.».