stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 maggio 2009, n. 41

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. (09G0049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/5/2009
nascondi
Testo in vigore dal:  5-5-2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno aprovato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca «Disposizioni in materia di ricorrenze festive» ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.