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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. 22

Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/4/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2010)
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Testo in vigore dal:  4-4-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
Vista la direttiva 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;
Vista la direttiva 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana

il presente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unità navali che effettuano navigazione nelle vie navigabili interne situate nel territorio nazionale e indicate nell'Allegato I:
a) alle navi nuove di lunghezza pari o superiore a 20 metri; ovvero
b) alle navi nuove per le quali il prodotto tra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a 100 m³, indipendentemente dalla lunghezza.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle seguenti unità navali nuove:
a) ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali;
b) alle navi da passeggeri;
c) ai galleggianti.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unità navali:
a) alle navi esistenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;
b) alle navi traghetto che hanno funzione di mero collegamento tra due sponde opposte di un fiume o canale;
c) alle navi militari e da guerra, nonché alle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale;
d) alle navi della navigazione marittima, che
1) navigano o si trovano in acque soggette a formazione di marea;
2) navigano temporaneamente nelle acque interne, purché provviste:
2.1) di un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente, e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; o 2.2) di un certificato rilasciato in conformità al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, ovvero ad altra disposizione dello Stato di bandiera attuativa della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui all'alinea precedente; o
2.3) di un certificato di sicurezza rilasciato dallo Stato di bandiera per le unità da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui al numero 2.1).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 25 febbraio 2008, n. 34, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O.».
- La direttiva 2006/87/CE e la direttiva 2006/137 sono pubblicate nella G.U.C.E. n. L 389 del 30 dicembre 2006.
- La direttiva 82/714/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 ottobre 1982 n. L 301.
- La direttiva 2008/59/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 2008 n. L 166.
- La direttiva 2008/68/CE è pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 260 del 30 settembre 2008.
- La direttiva 2008/87/CE è pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 255 del 23 settembre 2008.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, reca: «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55, S.O.».
- La direttiva 98/18/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 144 del 15/5/98.