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LEGGE 6 febbraio 2009, n. 6

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/3/2009
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Testo in vigore dal: 4-3-2009
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.


              Istituzione e funzioni della Commissione


  1.  E'  istituita,  per  la  durata della XVI legislatura, ai sensi
dell'articolo  82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta  sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di
seguito denominata «Commissione», con il compito di:
   a)  svolgere  indagini  atte  a fare luce sulle attivita' illecite
connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte
o  ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo
svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle
associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
   b)  individuare  le  connessioni  tra  le  attivita'  illecite nel
settore  dei  rifiuti  e  altre attivita' economiche, con particolare
riguardo  al  traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e
verso altre nazioni;
   c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da
parte  della  pubblica  amministrazione  centrale  e periferica e dei
soggetti  pubblici  o  privati  operanti nella gestione del ciclo dei
rifiuti,  anche in riferimento alle modalita' di gestione dei servizi
di  smaltimento  da  parte degli enti locali e ai relativi sistemi di
affidamento;
   d)   verificare  l'eventuale  sussistenza  di  attivita'  illecite
relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;
   e)  verificare  la  corretta attuazione della normativa vigente in
materia  di  gestione  dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e
precisa  caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte
ad accertare eventuali attivita' illecite connesse a tale gestione.
  2.  La  Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole
relazioni  o  con  relazioni  generali  e ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri   e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.  La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla  segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma di
comunicazione   nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto  salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'articolo  133 del codice di
procedura penale.
                                     NOTE

             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione:
             «Art.  82.  (Ciascuna  Camera puo' disporre inchieste su
          materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i
          propri  componenti  una  commissione  formata  in  modo  da
          rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
          di  inchiesta  procede  alle  indagini e agli esami con gli
          stessi  poteri  e  le  stesse  limitazioni  della Autorita'
          giudiziaria.»;
             -  Si  riporta il testo degli articoli 416 e 416-bis del
          codice penale:
             «Art. 416. (Associazione per delinquere). - Quando tre o
          piu'  persone  si  associano  allo scopo di commettere piu'
          delitti   [c.p.   576,  n.  4],  coloro  che  promuovono  o
          costituiscono  od  organizzano l'associazione [c.p. 28, 29,
          32,  270,  305,  306]  sono  puniti,  per cio' solo, con la
          reclusione da tre a sette anni.
             Per  il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p.
          115],  la  pena  e'  della  reclusione da uno a cinque anni
          [c.p. 29, 32].
             I  capi  soggiacciono  alla  stessa pena stabilita per i
          promotori.
             Se gli associati scorrono in armi [c.p. 585] le campagne
          o le pubbliche vie [c.p. 70, n. 1] si applica la reclusione
          da cinque a quindici anni.
             La  pena  e'  aumentata [c.p. 63, 64] se il numero degli
          associati e' di dieci o piu' [c.p. 418].
             Se  l'associazione  e'  diretta  a commettere taluno dei
          delitti  di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la
          reclusione  da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
          primo  comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
          secondo comma; »
             «Art.  416-bis.  (Associazioni  di  tipo  mafioso  anche
          straniere).  - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
          mafioso  formata  da  tre  o piu' persone, e' punito con la
          reclusione da sette a dodici anni.
             Coloro    che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da nove a quattordici anni.
             L'associazione  e'  di tipo mafioso quando coloro che ne
          fanno  parte  si avvalgano della forza di intimidazione del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque   il   controllo   di   attivita'  economiche,  di
          concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri,  ovvero  al fine di impedire od ostacolare il libero
          esercizio  del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
          occasione di consultazioni elettorali.
             Se  l'associazione  e'  armata  si applica la pena della
          reclusione  da  nove  a quindici anni nei casi previsti dal
          primo  comma  e  da  dodici  a  ventiquattro  anni nei casi
          previsti dal secondo comma.
             L'associazione si considera armata quando i partecipanti
          hanno   la   disponibilita',  per  il  conseguimento  della
          finalita'  dell'associazione, di armi o materie esplodenti,
          anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
             Se   le   attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo, il prodotto, o il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'.
             Nei  confronti  del condannato e' sempre obbligatoria la
          confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
          commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
          denominate,  anche  straniere,  che  valendosi  della forza
          intimidatrice  del  vincolo  associativo  perseguono  scopi
          corrispondenti   a   quelli   delle  associazioni  di  tipo
          mafioso.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  133  del codice di
          procedura penale:
             «Art.  133. (Accompagnamento coattivo di altre persone).
          -  1.  Se  il  testimone, il perito, il consulente tecnico,
          l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente
          citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento
          di  comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice
          puo'  ordinarne  l'accompagnamento coattivo e puo' altresi'
          condannarli,  con  ordinanza,  a  pagamento di una somma da
          euro  51  a  euro  516  a  favore della cassa delle ammende
          nonche'  alle  spese  alle quali la mancata comparizione ha
          dato causa.
             2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».