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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 novembre 2008, n. 213

Regolamento recante norme per la nomina ad allievo agente ed allievo operatore del Corpo forestale dello Stato di congiunti superstiti degli appartenenti alle forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi per fatti di servizio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/1/2009
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  23-1-2009

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'articolo 16 concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le forze di polizia;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'articolo 26 sulle qualità morali e di condotta prescritte per l'accesso ai ruoli delle forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale dello stesso Corpo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, che stabilisce i limiti minimi di statura per l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare gli articoli 4, commi 4-ter e 4-quater, e 32, commi 7-bis e 7-ter, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno 1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente le modalità di trattamento dei dati personali;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;
Vista la comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 2175 del 30 settembre 2008;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Procedure riservate
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le procedure per la nomina ad allievo agente o ad allievo operatore del Corpo forestale dello Stato, ai sensi degli articoli 4, commi 4-ter e 4-quater, e 32, commi 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121:
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sotto ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53:
«Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualita-morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1991, n. 94.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1991, n. 99.
- Il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno 1999, n. 295, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1999, n. 198.
- La legge 6 febbraio 2004, n. 36, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2004, n. 37.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201:
«4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
4-quater Le disposizioni di cui al comma 4-ter si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.».
- Si riporta il testo dell'art. 32, commi 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è il seguente:
«7-bis. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi operatori ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.».