stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 209

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12 (in G.U. 26/02/2009, n.47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
nascondi
  • Articoli
  • CAPO I


    INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE
  • 1
  • 2
  • CAPO II


    MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • CAPO III


    DISPOSIZIONI FINALI
  • 7
  • 8
Testo in vigore dal: 1-1-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  2008,  n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno  dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' relative
alla  partecipazione  delle  Forze  armate  e  di  polizia a missioni
internazionali;
  Visto  il  decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  20  novembre  2008,  n.  183,  recante
disposizioni  urgenti  per assicurare la partecipazione italiana alla
missione  di  vigilanza  dell'Unione  europea  in Georgia, nonche' la
proroga  della  partecipazione italiana a missioni internazionali per
l'anno 2008;
  Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  e  urgenza  di  emanare
disposizioni  volte  ad assicurare la prosecuzione degli interventi a
sostegno  dei  processi  di  pace  e  di  stabilizzazione, nonche' la
proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia alle missioni internazionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  degli  affari  esteri,  della  difesa,  dell'interno, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
           Interventi per le esigenze di prima necessita'
                      della popolazione locale

  1.  Al  fine  di  sopperire  a  esigenze  di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata,  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2009 e fino al 30 giugno
2009,  la spesa complessiva di euro 10.273.400 per interventi urgenti
o  acquisti  e  lavori  da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni  di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi
di  necessita'  e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che
partecipano  alle  missioni  internazionali  per  la  pace  di cui al
presente  decreto,  entro il limite di euro 1.770.000 in Libano, euro
7.103.400 in Afghanistan, euro 1.400.000 nei Balcani.