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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 2008, n. 206

Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/1/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2017)
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Testo in vigore dal:  26-8-2017
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Visto in particolare l'articolo 18-bis del citato decreto legislativo, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, stabilisce i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali da possedersi da parte delle persone fisiche per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
Sentita la Banca d'Italia;
Sentita la Consob;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 12 maggio 2008;
Vista la nota prot. n. 11049 del 1 ottobre 2008, con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «Albo»: l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) «consulenti finanziari»: le persone fisiche di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) «consulenza in materia di investimenti»: il servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) «emittenti e intermediari»: gli emittenti prodotti finanziari, i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la società Poste Italiane autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi degli articoli 2 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e ogni altro soggetto che intermedia risorse finanziarie attraverso prodotti finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la propria sede;
e) «Organismo»: l'organismo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 4, lettera b)) che "A decorrere dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, stabilita ai sensi del comma 3:
a) [...];
b) nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2008, n. 206, per «Albo» deve intendersi la sezione dell'Albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dedicata ai consulenti finanziari autonomi e per «Organismo» deve intendersi l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, anzidetto".