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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. 194

Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-12-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/2021)
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Testo in vigore dal:  12-12-2008 al: 9-7-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 27;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, concernente attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, concernente attuazione delle direttive 93/118/CEE e 96/43/CEE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 3;
Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, concernente attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Vista la decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi degli animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti di ispezione frontaliera a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE;
Considerato che ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 882/2004 gli Stati membri garantiscono che, per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali, siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 13 novembre 2008;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
2. Per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1, si applicano le tariffe previste negli allegati al presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 2.
3. Le tariffe di cui al presente decreto, che sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. È fatta salva la possibilità di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario:
«Art. 27 (Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004).
- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e g), nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 27 del regolamento (CE) n. 882/2004;
b) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli supplementari previsti dall'art. 28 del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, si applicano, ove di misura superiore a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004, le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizione regionale, ai fini dell'integrale copertura dei costi effettivi del servizio prestato.».
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n, 27, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28, supplemento ordinario.
- La direttiva 89/608/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 2 dicembre 1989 n. L. 351.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1998, n. 293.
- La direttiva 93/118/CEE è pubblicata nella G.U.C.E.
n. L. 34 del 31 dicembre 1993.
- La direttiva 96/43/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 162 del 1° luglio 1996.
- La direttiva 85/73/CEE è pubblicata nella G.U.C.E 5 febbraio 1985 n. L. 32. (Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali).
- L'art. 4, comma, 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1999, n. 105, così recita:
«Art. 4 (Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari). - 1.-2. (Omissis).
3. La domanda per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) e di cui all'art. 3 deve essere presentata alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.».
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, (Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2000, n. 82.
- Il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, supplemento ordinario.
- Il Regolamento (CE) n. 882/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 28 maggio 2004, n. L 191.
- La decisione del 17 aprile 2007, n. 275 è pubblicata nella G.U.C.E. 4 maggio 2007, n. L. 116.
Note agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13:
- Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle note alle premesse.