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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 aprile 2008, n. 104

Regolamento previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/6/2008
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Testo in vigore dal:  24-6-2008

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE LOCALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini», con il quale è stato previsto che ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi ed esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attività soggette ad autorizzazione disciplinate dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 8 ottobre 1974, n. 618, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972»;
Viste altresì: la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»; la legge 6 febbraio 1980, n. 15, di conversione del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, recante «Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica»; la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito del materiale d'armamento»; la legge 5 luglio 1991, n. 197, di conversione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»; il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante «Attuazione delle direttive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom, 92/3 Euratom e 96/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti»; il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante «Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 1999»; la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», nonché il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, recante «Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39»; il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, recante «Regolamento recante la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose»;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» ed in particolare l'articolo 220 ai sensi del quale, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Ritenuto che nell'adozione del regolamento si debba tenere conto di tutte le esigenze di controllo finalizzate alla prevenzione dei delitti indicati dalla legge, rimettendo alle disposizioni vigenti il riparto delle competenze funzionali o per materia degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione per gli Atti Normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2007;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. DAGL 8980/13.2.2.1/7/2007 del 28 novembre 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Prevenzione dei delitti concernenti armi ed esplosivi
1. Per le finalità di prevenzione dei delitti concernenti armi ed esplosivi di qualsiasi tipo, ivi comprese le parti e gli accessori d'arma, le armi di cui all'articolo 11, commi 2 e 3-bis, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le materie, le sostanze, gli agenti patogeni ed i precursori atti alla composizione o fabbricazione di esplosivi e delle armi di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni o di armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche, le tecnologie e gli strumenti specificamente progettati per la produzione dei materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, i beni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, oltre alle materie di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, fermi i poteri già attribuiti dalle norme vigenti, esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, d'ora in avanti denominato T.U.L.P.S., nei luoghi e sui mezzi comunque utilizzati per l'esercizio delle attività di seguito specificate, soggette ad autorizzazione in conformità alla normativa indicata:
a) raccolta e detenzione di armi da guerra, tipo guerra o di parti di esse - articolo 28 del T.U.L.P.S. e articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
b) fabbricazione di armi da guerra, tipo guerra o di parti di esse; iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse ai materiali d'armamento - articolo 28 del T.U.L.P.S., e articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
c) importazioni ed esportazioni, definitive o temporanee, di materiali d'armamento, di armi da guerra o di parti di esse - articolo 28 del T.U.L.P.S. e articoli 9, comma 5, e 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
d) fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione e vendita di strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia - articolo 28 del T.U.L.P.S.;
e) prestazione di servizi per la manutenzione di materiali d'armamento - articolo 2, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185;
f) trasformazione o adattamento di mezzi o materiali per uso civile che comportino variazioni operative del mezzo o del materiale a fini bellici - articolo 2, comma 7, della legge 9 luglio 1990, n. 185;
g) attività sottoposte a licenza globale di progetto - articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
h) transito di materiali d'armamento - articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
i) transito o introduzione nel territorio dello Stato dei materiali d'armamento per i quali si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza - articolo 16 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e articolo 28 del T.U.L.P.S.;
k) importazione, esportazione, raccolta per ragioni di commercio o di industria di armi comuni da sparo - articolo 31 del T.U.L.P.S.;
l) collezione di armi artistiche, rare o antiche - articolo 31 del T.U.L.P.S.;
m) esercizio dell'industria di riparazione delle armi - articolo 31 del T.U.L.P.S. e articolo 8, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
n) locazione e comodato di armi - articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
o) fabbricazione ed importazione di armi ad aria compressa o gas compressi con modesta capacità offensiva e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articolo 5 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 e articolo 31 del T.U.L.P.S.;
p) esportazione di armi ad aria compressa o a gas compressi con modesta capacità offensiva e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articoli 6 e 15 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;
q) vendita per corrispondenza di armi ad aria compressa o gas compressi con modesta capacità offensiva e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articolo 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e articoli 7 e 15 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;
r) fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di dinamite e altri prodotti esplodenti - articolo 46 del T.U.L.P.S.;
s) fabbricazione, deposito, vendita, trasporto di polveri piriche e altri prodotti esplodenti - articolo 47 del T.U.L.P.S.;
t) impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano, si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie - articolo 52 del T.U.L.P.S.;
u) importazione e transito nel territorio dello Stato di prodotti esplodenti di qualsiasi specie - articolo 54, commi 1 e 3, del T.U.L.P.S.;
v) introduzione nel territorio nazionale, da uno Stato membro dell'Unione europea, di esplosivi per uso civile e di munizioni per uso civile - articoli 8 e 10 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
w) trasferimento di esplosivi per uso civile e di munizioni per uso civile verso un altro Stato membro dell'Unione europea - articoli 9 e 11 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
y) esportazione di beni a duplice uso - articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
z) trasferimento di beni a duplice uso all'interno dell'Unione europea - articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
aa) attività sottoposte ad autorizzazione in materia di armi chimiche - articoli 3 e 4 della legge 18 novembre 1995, n. 496;
bb) commercio di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e dispositivi in quanto contenenti tali materie - articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e articolo 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
cc) aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo ed importazione ed esportazione di tali beni - articolo 18-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
dd) trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantità e delle materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda i valori determinati dall'ordinamento - articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
ee) impiego di isotopi radioattivi - articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
ff) impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti da parte di impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori adibiti ad attività comportanti a qualsiasi titolo la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti detto materiale - articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
gg) impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A - articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
hh) impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B - articolo 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
ii) allontanamento di rifiuti o materiali contenenti radionuclidi - articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
jj) raccolta di rifiuti radioattivi per conto terzi - articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
kk) spedizione di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi destinati, importazione ed esportazione dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati e loro transito sul territorio nazionale - articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
ll) costruzione o, comunque, costituzione ed esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni - articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
mm) esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari di cui all'articolo 7, lettera g), e quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all'articolo 7, lettera b), del decreto legislativo n. 230/1995 - articolo 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
nn) impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica ed impianti nucleari di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni dello Stato - articolo 37 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
oo) gestione di impianti con reattore di ricerca - articolo 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
pp) esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali, impianti per il trattamento e l'utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive - articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
qq) deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non irradiati - articolo 53 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
rr) disattivazione di un impianto nucleare - articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, fermi restando i poteri già attribuiti dalle norme vigenti, esercitano, altresì, i controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S., nei locali destinati alle attività di tiro a segno e di tiro a volo e ad ogni altra attività di tiro da esercitarsi in campi e poligoni di tiro pubblici, aperti al pubblico e privati, comunque sottoposti a provvedimenti autorizzativi, nonché alle attività di cui all'articolo 99 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ed a quelle ad esse complementari, o svolte dagli organismi notificati in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.
3. Restano ferme le funzioni di vigilanza e controllo esercitate dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in materia di merci pericolose nei termini previsti dall'articolo 193 del codice della navigazione e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, nonché da altre norme speciali di settore.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini», è il seguente:
«3. Ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi o esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attività soggette ad autorizzazione disciplinata dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro per gli affari regionali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
- Il testo dell'art. 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente:
«Art. 16. - Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.».
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza».
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999».
- La legge 29 marzo 2001, n. 135 reca: «Riforma della legislazione nazionale del turismo».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 reca: «Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'art. 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39».
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11, commi 2 e 3-bis, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999), è il seguente:
«2. All'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: "le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte" sono sostituite dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule,"».
«3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule.».
- La legge 18 novembre 1995, n. 496 reca: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993».
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 reca: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 reca: «Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'art. 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 reca: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti».
- Per il testo dell'art. 16 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente:
«Art. 28 (Art. 27 T.U. 1926). - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di Forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.
La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.
Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento a euro tremila».
- Il testo dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), è il seguente:
«Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo). - A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.
Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.
Chiunque trasferisce le armi di cui all'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000.
È punito con l'ammenda fino a lire 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.
Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'art. 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.
Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.
La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento.
Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.
Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) è il seguente:
«Art. 3 (Registro nazionale delle imprese). - 1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.
5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale purché nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, semprechè il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).
6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.
7. Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.
8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite.
9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della presente legge.
11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.
12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'art. 22, assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministeri di cui al comma 1.
14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione.
Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.».
- Il testo dell'art. 9, comma 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), è il seguente:
«Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali). - 5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale purché nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, semprechè il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b)».
- Il testo dell'art. 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), è il seguente:
«Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7, autorizza, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato. L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'art. 7 per le operazioni:
a) previste dall'art. 9, comma 4;
b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'art. 9, comma 5.
3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.
4.
5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.».
- Il testo dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), è il seguente:
«6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.
7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.».
- Il testo dell'art. 16, della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), è il seguente:
«Art. 16 (Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza). - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'art. 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di non residenti.
2. In tali casi, nonché in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri paesi, si applicano, semprechè i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
3. Tali disposizioni, con esclusione dell'art. 40 del regolamento succitato, si applicano altresì per le armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali.
4. Il prefetto può negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.».
- Il testo dell'art. 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente:
«Art. 31. - Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.».
- Per il testo dell'art. 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) vedasi nota precedente.
- Il testo del secondo comma dell'art. 8, della legge 18 aprile 1975, n. 110 è il seguente:
«La licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.».
- Il testo dell'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) è il seguente:
«Art. 22 (Locazione e comodato di armi). - Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000 chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.
2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare od importare devono contenere le indicazioni stabilite dall'art. 46 del regio decreto n. 635/1940.».
- Il testo dell'art. 15 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 (Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo), è il seguente:
«Art. 15 (Disposizioni applicabili). - 1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11.».
- Il testo dell'art. 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) è il seguente:
«Art. 17 (Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza). - Alle persone residenti nello Stato non è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a lire 300.000.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 (Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo) è il seguente:
«Art. 7 (Cessione). - 1. La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all'art. 1 è consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista dall'art. 31 del regio decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dell'operazione, persona o ditta con la quale l'operazione è compiuta, specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute e modalità con le quali l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
3. Le armi di cui all'art. 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all'art. 1, purché avvengano con scrittura privata tra soggetti maggiorenni. Non è necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza è regolata dal disposto dell'art. 17 della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche è consentita nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. È fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui all'art. 1.».
- Il testo dell'art. 46 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente:
«Art. 46 (Art. 45 T.U. 1926). - Senza licenza del Ministero dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.».
- Il testo dell'art. 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è il seguente:
«Art. 47 (Art. 46 T.U. 1926). - Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.
È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.».
- Il testo dell'art. 52 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è il seguente:
«Art. 52 (Art. 51 T.U. 1926). - Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.
Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.
Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.».
- Il testo dell'art. 54 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è il seguente:
«Art. 54 (Art. 53 T.U. 1926). - Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.
La licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto o classificato.
Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.».
- Il testo degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile) è il seguente:
«Art. 8. - 1. Gli esplosivi per uso civile possono essere introdotti nel territorio nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea, previa autorizzazione del prefetto della provincia di destinazione, ovvero della provincia di ingresso ove si tratti di mero transito verso un altro Stato membro dell'Unione europea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al destinatario, che sia provvisto delle vigenti autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'art. 2.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) le generalità e la residenza o sede del destinatario e della persona o ente che fornisce gli esplosivi;
b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi;
c) la specie, il numero e la quantità degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento, compreso il numero di identificazione delle Nazioni unite;
d) le indicazioni relative all'attestato di esame «CE del tipo» e alle valutazioni di conformità riguardanti gli esplosivi oggetto del trasferimento;
e) le modalità del trasferimento e l'itinerario;
f) le date previste di partenza e di arrivo;
g) il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti di mero transito, quello di uscita;
h) gli estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il deposito degli esplosivi.
4. L'autorizzazione deve accompagnare gli esplosivi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data dell'arrivo, il titolare dell'autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di destinazione e, su richiesta di quest'ultimo, esibiscono copia della medesima.
Nel caso in cui gli esplosivi siano soltanto transitati nel territorio nazionale, il titolare della relativa autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione alla stessa prefettura che l'ha rilasciata entro cinque giorni dalla data del transito.».
«Art. 10. - 1. L'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni per uso civile provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea è subordinata ad autorizzazione delle competenti autorità dello Stato di partenza, previo apposito nullaosta del prefetto della provincia di destinazione.
2. Il nulla-osta di cui al comma 1 è rilasciato quando sussistono le condizioni ed i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio della licenza di cui all'art. 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. La domanda per il rilascio del nulla-osta di cui al comma 1 deve contenere le indicazioni previste dall'art. 11, comma 3, del presente decreto legislativo.
4. L'autorizzazione ed il nulla-osta di cui al comma 1 devono accompagnare le munizioni fino al luogo di destinazione e devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.».
- Il testo degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (Recepimento della direttiva 93/15/CE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile) è il seguente:
«Art. 9. - 1 Gli esplosivi per uso civile possono essere introdotti nel territorio nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea, previa autorizzazione del prefetto della provincia di destinazione, ovvero della provincia di ingresso ove si tratti di mero transito verso un altro Stato membro dell'Unione europea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al destinatario, che sia provvisto delle vigenti autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'art. 2.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) le generalità e la residenza o sede del destinatario e della persona o ente che fornisce gli esplosivi;
b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi;
c) la specie, il numero e la quantità degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento, compreso il numero di identificazione delle Nazioni unite;
d) le indicazioni relative all'attestato di esame «CE del tipo» e alle valutazioni di conformità riguardanti gli esplosivi oggetto del trasferimento;
e) le modalità del trasferimento e l'itinerario;
f) le date previste di partenza e di arrivo;
g) il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti di mero transito, quello di uscita;
h) gli estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il deposito degli esplosivi.
4. L'autorizzazione deve accompagnare gli esplosivi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data dell'arrivo, il titolare dell'autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di destinazione e, su richiesta di quest'ultimo, esibiscono copia della medesima.
Nel caso in cui gli esplosivi siano soltanto transitati nel territorio nazionale, il titolare della relativa autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione alla stessa prefettura che l'ha rilasciata entro cinque giorni dalla data del transito.».
«Art. 11. - 1. Il trasferimento di munizioni per uso civile verso un altro Stato membro della Unione europea è subordinato ad apposita autorizzazione del prefetto della provincia di partenza.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio della licenza di trasporto, di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché, ove prevista, quando è stata rilasciata l'autorizzazione della competente autorità nazionale dello Stato di destinazione.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) le generalità e la residenza o sede del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;
b) l'indirizzo del luogo di partenza e di quello in cui verranno spedite o trasportate le munizioni;
c) la specie e la quantità di munizioni che fanno parte della spedizione o del trasporto;
d) i dati che consentono l'identificazione delle munizioni nonché l'indicazione che esse hanno formato oggetto di controllo in base alle disposizioni della convenzione 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;
e) l'indicazione del mezzo di trasferimento;
f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.
4. Le informazioni di cui al comma 3, lettere e) ed f), non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.
5. L'autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.».
- Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ) è il seguente:
«Art. 27 (Licenza per il mestiere del fochino). - Le operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose,
devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere.
La Commissione, di cui al comma precedente, è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.
La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);
b) della capacità intellettuale e della cultura generale indispensabili;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalità del richiedente, il domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo comma del presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame.».
- Il testo dell'art. 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
«Art. 163 (Trasferimenti agli enti locali). - 1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'art. 161 del presente decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'art. 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'art. 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'art. 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'art. 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi;
f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'art. 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;
h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'art. 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'art. 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'art. 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.».
- Il testo degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 (Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'art. 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39) è il seguente:
«Art. 4 (Autorizzazione specifica individuale). - 1.
L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati I e IV del regolamento può avere luogo con autorizzazione specifica individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno specifico utilizzatore finale.
2. L'autorizzazione specifica individuale è rilasciata, previo parere del Comitato consultivo di cui all'art. 11, per un periodo di tempo determinato e con possibilità di proroga su richiesta che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
3. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, è indirizzata all'Autorità competente, utilizzando l'apposito modulo comunitario (Allegato III-bis del regolamento) interamente compilato secondo le istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione incompleta o errata è fatta salva la possibilità, per l'istante, di regolarizzare la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'esportatore sotto la propria responsabilità. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorità competente.
4. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione dell'utilizzatore finale contenente necessariamente:
a) l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attività svolta;
b) la descrizione dei beni importati, la loro quantità e valore, gli estremi del contratto di riferimento o una copia dello stesso;
c) l'indicazione dello specifico uso civile dei beni e dell'esatto luogo di destinazione;
d) l'impegno espresso a non utilizzare tali beni in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attività civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia A.I.E.A. (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) o in applicazioni collegate allo sviluppo e/o produzione di altre anni di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali anni;
e) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni importati.
5. Tale dichiarazione, debitamente datata, timbrata e firmata da un legale rappresentante dell'utilizzatore finale, deve essere autenticata dalla competente autorità amministrativa straniera e/o diplomatica italiana, qualora venga così richiesto dall'Autorità competente.
6. L'Autorità competente può richiedere all'esportatore di presentare anche un certificato internazionale d'importazione e/o un certificato di uso finale rilasciato dalla competente autorità amministrativa del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale.
7. Oltre a quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, l'Autorità competente può richiedere all'esportatore di presentare ulteriore specifica documentazione.
8. L'autorizzazione specifica individuale può essere sottoposta a particolari condizioni e l'esportatore può essere tenuto ad adempiere specifici obblighi richiesti dall'Autorità competente ed indicati nell'autorizzazione stessa.
9. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale è conservata negli archivi della sede legale dall'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorità competente che può effettuare o disporre idonea attività di ispezione e controllo ai sensi dell'art. 12.
10. L'autorizzazione specifica individuale può essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'art. 11, secondo quanto stabilito dall'art. 8.».
«Art. 5 (Autorizzazione globale individuale). - 1.
L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati I e IV del regolamento può avere luogo con autorizzazione globale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno o più Paesi di destinazione specifici.
2. Le autorizzazioni globali individuali sono rilasciate, previo parere del Comitato consultivo di cui all'art. 11, con validità non superiore a tre anni e con possibilità di proroga su richiesta, che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
3. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, è indirizzata all'Autorità competente, utilizzando l'apposito modulo comunitario (Allegato III-bis del regolamento) interamente compilato secondo le istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione incompleta o errata è fatta salva la possibilità, per l'istante, di regolarizzare la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'esportatore sotto la propria responsabilità. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorità competente.
4. È escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali.
5. Alla domanda è allegata una dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, con cui l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni:
a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i beni a duplice uso e per i Paesi di destinazione in essa indicati;
b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)»;
c) richiedere in sede di conclusione del contratto ovvero di accettazione della proposta contrattuale una dichiarazione di impegno del committente estero e/o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni a duplice uso oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili.
6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre civile l'esportatore trasmette all'Autorità competente per posta, e-mail o fax una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione (definitiva, temporanea o transito).
7. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale è conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorità competente che può effettuare o disporre idonea attività di ispezione e controllo ai sensi dell'art. 12.
8. Le autorizzazioni globali individuali possono essere negate, annullate, revocate, sospese o modificate dall'Autorità competente, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'art. 11, secondo quanto stabilito dall'art. 8.».
«Art. 6 (Autorizzazione generale nazionale). - 1.
L'esportazione dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato I e nell'Allegato IV, parte I, del regolamento può aver luogo con autorizzazione generale nazionale limitatamente ai beni ed ai Paesi di destinazione che saranno indicati con decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. La domanda per ottenere l'autorizzazione generale nazionale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, è indirizzata all'Autorità competente e deve contenere l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede e dei legali rappresentanti dell'esportatore medesimo.
3. L'Autorità competente provvede in merito alla domanda entro sessanta giorni. Il nominativo dell'esportatore che intende operare attraverso l'autorizzazione generale nazionale viene iscritto in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale» con attribuzione di un numero di ordine progressivo. Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
L'esportatore iscritto nel registro comunica tempestivamente all'Autorità competente ogni variazione dei dati di cui al comma 2.
4. I documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale nazionale devono riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 1 del presente decreto legislativo.
5. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre civile, l'esportatore trasmette all'Autorità competente per posta, e-mail o fax una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale nazionale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione (definitiva, temporanea o transito).
6. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale nazionale è conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorità competente, che può effettuare o disporre idonea attività di ispezione e controllo ai sensi dell'art. 12.
7. L'autorizzazione generale nazionale può essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata secondo quanto stabilito dall'art. 8.».
«Art. 7 (Autorizzazione generale comunitaria). - 1.
L'esportazione dei beni a duplice uso può avere luogo con autorizzazione generale comunitaria limitatamente ai beni ed ai paesi di destinazione elencati nell'Allegato II del regolamento secondo la procedura prevista dall'art. 6, commi 2, 3, 5 e 6. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale comunitaria è sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti previsti dallo stesso Allegato II del regolamento. Il nominativo dell'esportatore viene iscritto in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale comunitaria».
2. I documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale comunitaria devono riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 2 del presente decreto legislativo.
3. Nei casi previsti dall'Allegato II del regolamento, le parti 2 e 3 dello stesso possono essere modificate con decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'art. 11.
4. L'autorizzazione generale comunitaria può essere negata, annullata, revocata, sospesa o modificata secondo quanto stabilito dall'art. 8.».
«Art. 9 (Autorizzazione per beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento). - 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, 2 e 3, del regolamento l'Autorità competente può subordinare l'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4, dandone tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa ed al Ministero dell'interno.
2. L'esportazione di tali beni può anche essere subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno.
La richiesta è inviata all'Autorità competente e comunicata agli altri due Ministeri.
3. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte di una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, entro i tre giorni successivi alla ricezione della comunicazione o della richiesta, l'Autorità competente indice, entro i successivi tre giorni, una conferenza di servizi per il loro esame. Qualora all'esito della stessa venga confermato che l'esportazione è da assoggettare ad autorizzazione, l'Autorità competente comunica tempestivamente tale decisione all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
4. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte di una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità competente, ove l'esportazione sia da assoggettare ad autorizzazione, comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane che l'esportazione è subordinata ad autorizzazione.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento l'esportatore che è a conoscenza che i beni a duplice uso che intende esportare, che non sono compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del regolamento deve informarne l'Autorità competente producendo tutta la documentazione necessaria.
6. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento l'esportatore che abbia motivo di sospettare che i beni a duplice uso che intende esportare, che non sono compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento, siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad una delle utilizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 4 del regolamento deve informarne l'Autorità competente producendo tutta la documentazione necessaria.
7. L'Autorità competente, ove non ritenga manifestamente infondata la segnalazione dell'esportatore di cui ai commi 5 e 6, comunica la stessa al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, attivando la procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
8. Il procedimento di cui al presente articolo può essere precisato limitatamente ai profili di natura procedurale con provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e criteri direttivi individuati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.».
«Art. 13 (Trasferimento di beni a duplice uso all'interno dell'Unione europea). - 1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato IV del regolamento è richiesta un'autorizzazione. Si applica integralmente quanto disposto nell'art. 21 del regolamento.
2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea dei beni a duplice uso, elencati nella Parte I dell'Allegato IV del regolamento, può essere rilasciata un'autorizzazione generale nazionale secondo le procedure previste dall'art. 6.».
- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 18 novembre 1995, n. 496 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993) è il seguente:
«Art. 3. - 1. Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso - salvo nei casi di cui al comma 2 - dei composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della Convenzione, nonché di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche.
2. Le attività che si svolgono sul territorio nazionale e quelle di trasferimento nei confronti degli Stati parte, consentite ai sensi della parte IV dell'annesso sulle verifiche, sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia, nell'ambito delle proprie competenze, le predette autorizzazioni previo espletamento dell'istruttoria su conforme parere del comitato consultivo di cui all'art. 5.
4. Il Ministero del commercio con l'estero rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato previsto dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, e successive modificazioni, con le modalità e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando è chiamato ad esprimere il suo parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, è integrato da un rappresentante del Ministero della sanità e può avvalersi di esperti in materia di difesa, sanità e ricerca.».
«Art. 4. - 1. Le esportazioni nei confronti dei Paesi non parte della Convenzione dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso della Convenzione sono soggette ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, in conformità a quanto disposto dalle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della Convenzione stessa, previo parere del comitato di cui all'art. 3, comma 4. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte.».
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) è il seguente:
«Art. 18 (Importazione e produzione a fini commerciali di materie radioattive). - 1. L'attività di importazione a fini commerciali di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e dispositivi in genere, contenenti dette materie, è soggetta a notifica preventiva da effettuare almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.
2. La produzione a fini commerciali delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 soggetta a notifica preventiva da effettuare almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.
3. Ai fini delle presenti disposizioni, è da intendersi ricompresa nella produzione qualsiasi manipolazione, o frazionamento, o diluizione o altra operazione, effettuata sulle materie radioattive o sul dispositivo che le contenga, che siano tali da comportare l'immissione sul mercato di un prodotto, contenente la materia predetta, diverso da quello originario.
4. La notifica di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata nei confronti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero dell'interno e dell'ANPA.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri Ministri di cui al comma 4, le altre amministrazioni eventualmente interessate e l'ANPA, sono stabilite le modalità della notifica nonché le condizioni per l'eventuale esenzione da tale obbligo, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2.
6. Per l'esercizio delle attività di commercio restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.».
- Il testo dell'art. 4 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare):
«Art. 4. - Il commercio nel territorio della Repubblica italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunità europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'art. 57 del Trattato, è soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie fissili, previste dal Trattato Euratom, ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio.
L'autorizzazione s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla data della presentazione della domanda, senza che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia pronunciata.
Per l'importazione e l'esportazione dei predetti minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione - quando è prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e valutari - è data dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio.
Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dalla domanda di autorizzazione.».
- Il testo degli articoli 18-bis e 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti ) è il seguente:
«Art. 18-bis (Beni di consumo). - 1. L'aggiunta intenzionale, sia direttamente che mediante attivazione, di materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo, nonché l'importazione o l'esportazione di tali beni, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministeri della sanità, dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA.
2. Con il decreto di cui all'art. 18, comma 5, sono determinate le disposizioni procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Copia dei provvedimenti relativi al rilascio, alla modifica ed alla revoca dell'autorizzazione è inviata dall'amministrazione che emette il provvedimento alle altre amministrazioni, agli organismi tecnici consultati nel procedimento e all'ANPA.
4. Il provvedimento di autorizzazione può esonerare, in tutto o in parte, il consumatore finale dagli obblighi previsti dal presente decreto.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare) è il seguente:
«Art. 5. - Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantità e delle materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi, autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la marina mercantile.
Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli trasporti occasionali di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che non ecceda i valori che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. In tali casi, prima dell'esecuzione del trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al medico provinciale delle province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.
Singoli trasporti di materie fissili speciali, in qualsiasi quantità, e di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda il limite fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro interessato.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono il vettore dall'osservanza delle vigenti norme sulla disciplina dei trasporti.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea dell'energia atomica.
Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma precedente, il trasporto delle dette materie deve essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che risultino applicabili.».
«Art. 21 (Trasporto di materie radioattive). - 1. Per il trasporto delle materie di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni, effettuato in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorché avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilità e disponibilità, restano ferme le disposizioni ivi contenute. Nelle autorizzazioni previste da dette disposizioni, rilasciate sentiti 1'ANPA e il Ministero dell'interno, possono essere stabilite particolari prescrizioni definite dall'ANPA.
2. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita 1'ANPA, sono emanate le norme regolamentari per i diversi modi di trasporto, anche in attuazione delle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia di trasporto di merci pericolose.
3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita 1'ANPA, sono stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le modalità, i termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonché gli eventuali esoneri.».
- Il testo dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare) è il seguente:
«Art. 13. - Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'impiego degli isotopi radioattivi, quando la quantità di radioattività che si intende utilizzare è pari o superiore ai valori di quantità totale di radioattività o di peso che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è sottoposto all'autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali; dallo stesso Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per gli usi agricoli, con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione per gli usi didattici e con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità per gli usi diagnostici, terapeutici e sperimentali clinico-sanitari.
Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica.
Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.».
- Il testo degli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 52, 37 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) è il seguente:
«Art. 27 (Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni). - 1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attività di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi.
2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 è classificato in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione connessi con tali attività, i relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonché gli organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie.
2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 è, in particolare, richiesto per:
a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo;
b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca;
c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali;
d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII ed alle attività lavorative comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-bis, con esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a dette disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo III-bis e relativi provvedimenti di attuazione.
4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all'art. 33 ed all'impiego di microscopi elettronici.
4-ter. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene luogo del nulla osta all'impiego di categoria B, ai valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione delle installazioni.».
«Art. 28 (Impiego di categoria A). - 1. L'impiego di categoria A è soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentite 1'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta è inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione degli impianti.».
«Art. 29 (Impiego di categoria B). - 1. L'impiego di categoria B è soggetto a nulla osta preventivo in relazione all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.
2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 27, sono stabilite le autorità competenti per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico, nonché le modalità per il rilascio medesimo, e sono individuati o costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio di detto nulla osta; in tali organismi debbono essere rappresentate le competenze necessarie, inclusa quella del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Negli altri casi il nulla osta è rilasciato dal prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA.
3. Nel nulla osta, rilasciato sulla base della documentazione tecnica presentata, possono essere stabilite particolari prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.».
«Art. 30 (Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti). - 1. L'allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività a cui non si applichino le norme del presente decreto, se non è disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, è comunque soggetto ad autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'art. 1. I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'art. 1, comma 2, che terrà conto anche degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria.
2. Con leggi delle regioni e delle province autonome sono stabilite le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione nonché le modalità per il rilascio medesimo, che dovranno prevedere la consultazione degli organismi tecnici territorialmente competenti.
3. Nell'autorizzazione possono essere stabilite particolari prescrizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica. Copia dell'autorizzazione è inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e all'ANPA.».
«Art. 31 (Attività di raccolta di rifiuti radioattivi per conto di terzi). - 1. L'attività di raccolta, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, provenienti da terzi, allo scopo di conferire i medesimi ad installazioni di trattamento o di deposito oppure di procedere allo smaltimento di essi nell'ambiente ai sensi dell'art. 30, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita 1'ANPA, sono determinate le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonché eventuali esenzioni da essa.».
«Art. 32 (Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi). - 1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi destinate, le importazioni e le esportazioni dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati, nonché il loro transito sul territorio italiano debbono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata da:
a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'art. 29 o dell'autorizzazione di cui all'art. 30, sentiti i competenti organismi tecnici, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 e 30 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti;
b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonché nei casi di transito sul territorio italiano.
3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea e nei casi di importazione o di esportazione da o verso altri Stati, l'autorizzazione è soggetta all'approvazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati dal transito sul loro territorio.
L'approvazione è richiesta dall'autorità di cui al comma 2, competente al rilascio dell'autorizzazione, e si intende concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino ad un mese, di tale termine o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 92/3/EURATOM.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono determinati i criteri, le modalità, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo. Tale decreto può stabilire particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per l'importazione e l'esportazione di rifiuti, anche in relazione ai Paesi di origine o di destinazione.».
«Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi). - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità ambientale, la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanità e di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattività o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto può essere prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilità di articolare in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta nonché di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.».
«Art. 52 (Depositi e complessi nucleari sottocritici).
- 1. L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari di cui all'art. 7, lettera g) e quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all'art. 7, lettera b), sono subordinati all'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentito il parere dell'ANPA che lo rilascia sentita la Commissione tecnica se si tratta di combustibili nucleari irradiati. Nel decreto di autorizzazione possono essere stabilite speciali prescrizioni.».
«Art. 37 (Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860). - 1. Gli impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica compresi anche quelli non soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, possono essere costruiti solo a seguito del nulla osta alla costruzione, sotto il profilo della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.
2. Il nulla osta è rilasciato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, su domanda dell'interessato, corredata dei documenti di cui al precedente articolo, secondo la procedura prevista dal presente capo.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli impianti di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni dello Stato.».
«Art. 51 (Reattori di ricerca). - 1. Per gli impianti con reattore di ricerca di potenza non superiore a 100 chilowatt termici non si applica la procedura prevista dagli articoli 38 e 39.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima del rilascio della autorizzazione o del nulla osta, richiede il parere dell'ANPA, che lo rilascia sentita la Commissione tecnica.
3. Per i reattori di ricerca di potenza maggiore si applicano integralmente le disposizioni previste dal presente capo.».
- Il testo dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare) è il seguente:
«Art. 6. - L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonché gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione di energia elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.
Il richiedente deve dimostrare di possedere capacità tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la località prescelta, le modalità per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalità per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'art. 19.
Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi, nonché le modalità di esercizio che si ritengano necessarie per la tutela della pubblica incolumità ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio dell'impianto.
Le modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.».
- Il testo degli articoli 53 e 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) è il seguente:
«Art. 53 (Depositi temporanei ed occasionali). - 1. Il deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non irradiati, purché conservati negli imballaggi di trasporto e nelle quantità autorizzate per le singole spedizioni, può essere costituito per non oltre trenta giorni con il nulla osta del prefetto che lo rilascia secondo le procedure del decreto di cui all'art. 27, ferme tutte le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'obbligo della garanzia finanziaria per la responsabilità civile di cui agli articoli 19, 20 e 21 della stessa legge. Per i depositi di zona portuale e aeroportuale il nulla osta è rilasciato dal comando di porto, sentito il dirigente dell'ufficio di sanità marittima, o dal direttore della circoscrizione aeroportuale.
2. Del deposito temporaneo ed occasionale deve essere data preventiva comunicazione all'ANPA ed al comando provinciale dei vigili del fuoco e nei casi di deposito in zona portuale o aeroportuale, anche al prefetto.
3. La sosta tecnica in corso di trasporto effettuata per non oltre ventiquattro ore non è soggetta alle disposizioni del presente articolo.».
«Art. 55 (Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari). - 1. L'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, la regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA, su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione è rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto.
2. La suddivisione in fasi intermedie deve essere giustificata nell'ambito di un piano globale di disattivazione, da allegare all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase.
3. Per ciascuna fase, copia dell'istanza di autorizzazione deve essere inviata alle amministrazioni di cui al comma 1 e all'ANPA, unitamente al piano delle operazioni da eseguire, a una descrizione dello stato dell'impianto, comprendente anche l'inventario delle materie radioattive presenti, all'indicazione dello stato dell'impianto stesso al termine della fase, alle analisi di sicurezza concernenti le operazioni da eseguire e lo stato dell'impianto a fine operazioni, all'indicazione della destinazione dei materiali radioattivi di risulta, ad una stima degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma di radioprotezione anche per l'eventualità di un'emergenza. Nel piano il titolare della licenza di esercizio propone altresì i momenti a partire dai quali vengono meno i presupposti tecnici per l'osservanza delle singole disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.».
- Per il testo dell'art. 16 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 99 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) è il seguente:
«Art. 99. - È in facoltà del Ministro per l'interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della commissione centrale consultiva di cui all'art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.».
- Il decreto legislativo 2 gennaio 1997 reca: «Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile».
- Il testo dell'art. 193 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 è il seguente:
«Art. 193 (Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici). - Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonché di merci pericolose in genere è disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non può essere effettuato senza l'autorizzazione data dal Comandante del porto o dall'Autorità consolare secondo le norme del regolamento. L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all'autorizzazione del Comandante del porto o dell'Autorità consolare.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 reca: «Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose».