DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97

Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 (in G.U. 02/08/2008, n.180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 28-2-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
                  Differimento e proroga di termini 
 
  1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione  finanziaria
l'efficace  utilizzo  delle   risorse   umane   previste   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  da
destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti, tenuto  conto
che sono  ancora  in  corso  le  attivita'  di  verifica  conoscitiva
indispensabili per la allocazione delle predette risorse in  funzione
delle   finalita'   di   potenziamento   dell'azione   di   contrasto
dell'evasione e dell'elusione  fiscale,  nonche'  delle  funzioni  di
controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi  previste,
il termine del 30 giugno 2008, stabilito nel  citato  comma  359,  e'
prorogato  al  31  ottobre  2008.  Considerata  l'impossibilita'   di
concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  19  aprile  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto
conto che sono ancora in corso le attivita' di  verifica  conoscitiva
indispensabili per la allocazione delle  risorse  umane  in  funzione
delle   finalita'   di   potenziamento   dell'azione   di   contrasto
dell'evasione e dell'elusione  fiscale,  nonche'  delle  funzioni  di
controllo,  analisi  e  monitoraggio   della   spesa   pubblica,   e'
autorizzato, altresi', il  completamento  del  programma  di  cui  al
quarto periodo dell'articolo 1, comma 481, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, attuato con il citato  decreto  ministeriale,  mediante
integrale utilizzo della graduatoria  entro  il  30  settembre  2008,
anche a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo  1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  r),  e
all'articolo 41, comma 3,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. 
  2-bis. All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9  aprile
2008, n. 81, le parole: "decorsi novanta giorni  dalla  pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale" sono sostituite  dalle
seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2009". 
  3. Il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui  all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'  prorogato  al
30 settembre 2008 per la Fondazione "Il Vittoriale degli italiani". 
  4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge  3  agosto  2007,  n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  ottobre  2007,  n.
160, e successive modificazioni, le parole:  "1°  luglio  2008"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009". 
  5. All'articolo 19 del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31,
le parole: "dalla data di scadenza del termine  di  cui  all'articolo
25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 1° gennaio 2009". 
  6. All'articolo 2, comma 102, primo periodo,  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, e successive  modificazioni,  le  parole:  "30
giugno 2008", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 
  7. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite  dalle  seguenti:
"trenta mesi". 
  8. All'articolo  354,  comma  4,  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  le
parole: "e comunque  non  oltre  il  termine  previsto  dal  comma  2
dell'articolo 355" sono sostituite dalle seguenti:  "e  comunque  non
oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2  dell'articolo
355". 
  9. Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  4  e  5  del  decreto
legislativo  14  gennaio  2008,  n.  21,  si  applicano  a  decorrere
dall'anno accademico ((2013-2014)). (8) (9) (10) 
  9-bis. Il termine di durata in  carica  del  presidente  del  Museo
storico della fisica e Centro di studi e ricerche, di cui alla  legge
15 marzo 1999, n. 62, puo' essere prorogato secondo le  modalita'  di
conferma di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica 5 gennaio 2000, n. 59. Al citato articolo 7, comma 2, del
predetto regolamento 5 gennaio 2000, n.  59,  le  parole:  "una  sola
volta" sono soppresse. 
  9-ter. Al comma 2 dell'articolo 2  del  decreto-legge  24  dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo,  le  parole:  "30  giugno
2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008". 
  9-quater. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006,  n.
161, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. I  prodotti  di
cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini  dei  distributori  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  possono
continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 30 giugno
2009". 
  9-quinquies.  Fermo  restando  quanto   previsto   dal   comma   24
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al
30 settembre 2008 il termine  di  conservazione  nel  bilancio  delle
risorse relative ai contributi statali di cui all'articolo  1,  commi
28 e  29,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive
modificazioni, che alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto siano stati oggetto di revoca e non risultino impegnate. 
  9-sexies. Il Comitato nazionale  di  gestione  e  attuazione  della
direttiva 2003/87/CE, fino alla costituzione nella forma prevista dal
decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, continua  ad  operare  nella
composizione e con i compiti previsti  dall'articolo  8  del  decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione al comma 9 del presente articolo, che "E' fissato al
31 marzo 2011 il  termine  di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi
giuridici indicati nella tabella 1  allegata  con  scadenza  in  data
anteriore al 15 marzo 2011". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 9 del presente
articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 9 del presente
articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.