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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonchè le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/09/2024)
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vigente al 15/09/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-5-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista  la  legge  3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di
tutela  della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164,  recante:  norme  per  la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  agosto  1991, n. 277, recante:
attuazione   delle   direttive  n.  80/1107/CEE,  n.  82/605/CEE,  n.
83/477/CEE,  n.  86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione
dei  lavoratori  contro  i  rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici,  fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo
7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
  Visto  il  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante:
attuazione   delle   direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE,
89/656/CEE,    90/269/CEE,    90/270/CEE,   90/394/CEE,   90/679/CEE,
93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42/CE,   98/24/CE,   99/38/CE,  99/92/CE,
2001/45/CE,   2003/10/CE,  2003/18/CE  e  2004/40/CE  riguardanti  il
miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 dicembre 1994, n. 758, recante:
modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n. 493, recante
attuazione  della  direttiva  92/58/CEE  concernente  le prescrizioni
minime  per  la  segnaletica  di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n. 494, recante
attuazione  della  direttiva  92/57/CEE  concernente  le prescrizioni
minime  di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231, recante
disciplina   della   responsabilita'   amministrativa  delle  persone
giuridiche,  delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive di
personalita'  giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della legge 29
settembre 2000, n. 300;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione  delle  deleghe  in  materia  di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
  Vista   la  direttiva  2004/40/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza
e  salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n. 187, recante
attuazione  della  direttiva  2002/44/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
  Vista   la  direttiva  2006/25/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di
sicurezza  e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
  Vista  la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre 2007, n. 257, recante
attuazione  della  direttiva  2004/40/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 marzo 2008;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella riunione del 12 marzo 2008;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  del  lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle
infrastrutture,  dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
per  le  politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  dell'interno, della difesa, della pubblica
istruzione,  della  solidarieta'  sociale,  dell'universita'  e della
ricerca,   per   gli   affari  regionali  e  le  autonomie  locali  e
dell'economia e delle finanze;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto legislativo
costituiscono  attuazione  dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n.  123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia
di  salute  e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi
di  lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in
un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le
finalita'  di  cui  al  presente  comma  nel rispetto delle normative
comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in
conformita'  all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano,   e   alle   relative   norme   di   attuazione,  garantendo
l'uniformita'  della  tutela  delle  lavoratrici e dei lavoratori sul
territorio  nazionale  attraverso  il rispetto dei livelli essenziali
delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo  alle  differenze di genere, di eta' e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
  2.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione  e  dall'articolo  16,  comma  3,  della  legge 4
febbraio   2005,   n.   11,  le  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo,  riguardanti  ambiti  di  competenza  legislativa  delle
regioni  e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere
sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni
e  nelle  province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata
la  normativa  regionale  e  provinciale e perdono comunque efficacia
dalla  data  di  entrata  in vigore di quest'ultima, fermi restando i
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della
Costituzione.
  3.  Gli  atti,  i  provvedimenti  e  gli  adempimenti attuativi del
presente  decreto  sono  effettuati  nel  rispetto  dei  principi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
          Avvertenza:

            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare  la lettura delle diposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              - L'art.   87   della   Costituzione   conferisce,   al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              «Art.  117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  Regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   Comuni,  Province  e  Citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informatico statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  Regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; Governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   Regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          Regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
          ogni  altra  materia.  I  Comuni,  le  Province e le Citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre  Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
              - Il testo della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in
          tema  di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
          delega  al  Governo  per  il  riassetto  e la riforma della
          normativa   in   materia),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 agosto 2007, n. 185.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          27 aprile  1955,  n.  547  (Norme  per la prevenzione degli
          infortuni   sul  lavoro),  e'  pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158.
              - Il  testo del decreto del Presedente delle Repubblica
          7 gennaio  1956,  n.  164  (Norme  per la prevenzione degli
          infortuni  sul  lavoro  nelle  costruzioni),  e' pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1956, n. 78, supplemento
          ordinario.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          19 marzo  1956,  n.  303  (Norme  generali per l'igiene del
          lavoro),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
          1956, n. 105, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
          277   (Attuazione   delle   direttive  n.  80/1107/CEE,  n.
          82/605/CEE,  n.  83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
          in  materia  di  protezione  dei lavoratori contro i rischi
          derivanti  da  esposizione  ad  agenti  chimici,  fisici  e
          biologici  durante  il  lavoro,  a  norma dell'art. 7 della
          legge 30 luglio 1990, n. 212), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del decreto legislativo 19 settembre 1994,
          n.  626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,   93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42/CE,  98/24/CE,
          99/38/CE,  99/92/CE,  2001/45/CE,  2003/10/CE, 2003/18/CE e
          2004/40/CE  riguardanti  il miglioramento della sicurezza e
          della   salute   dei  lavoratori  durante  il  lavoro),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 novembre 1994, n.
          265, supplemento ordinario.
              - Il testo del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
          758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia
          di   lavoro),   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          26 gennaio 1995, n. 21, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
          493  (Attuazione  della  direttiva 92/58/CEE concernente le
          prescrizioni  minime per la segnaletica di sicurezza e/o di
          salute  sul  luogo di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
          494  (Attuazione  della  direttiva 92/57/CEE concernente le
          prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
          cantieri temporanei o mobili), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
          231  (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
          persone  giuridiche,  delle  societa'  e delle associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
              - Il  testo dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000,
          n.   300   (Ratifica   ed   esecuzione  dei  seguenti  Atti
          internazionali elaborati in base all'art. K. 3 del Trattato
          sull'Unione   europea:   Convenzione   sulla  tutela  degli
          interessi  finanziari  delle  Comunita'  europee,  fatta  a
          Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto
          a  Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente
          l'interpretazione  in  via  pregiudiziale,  da  parte della
          Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee,  di  detta
          Convenzione,  con  annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles
          il  29 novembre  1996,  nonche'  della Convenzione relativa
          alla  lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti
          funzionari  delle  Comunita'  europee  o degli Stati membri
          dell'Unione  europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e
          della  Convenzione  OCSE  sulla  lotta  alla  corruzione di
          pubblici  ufficiali  stranieri  nelle operazioni economiche
          internazionali,  con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre
          1997.   Delega   al   Governo   per   la  disciplina  della
          responsabilita'  amministrativa  delle persone giuridiche e
          degli   enti   privi  di  personalita'  giuridica),  e'  il
          seguente:
              «Art.  11  (Delega  al  Governo per la disciplina della
          responsabilita'  amministrativa  delle persone giuridiche e
          degli  enti  privi  di  personalita'  giuridica).  -  1. Il
          Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro otto
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          un  decreto  legislativo  avente  ad  oggetto la disciplina
          della    responsabilita'   amministrativa   delle   persone
          giuridiche  e delle societa', associazioni od enti privi di
          personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo
          costituzionale,  con  l'osservanza  dei seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione   dei   reati  di  cui  agli  articoli 316-bis,
          316-ter,  317,  318,  319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322,
          322-bis,  640,  secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter,
          secondo  comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto
          e'  commesso  con  abuso  della  qualita'  di operatore del
          sistema, del codice penale;
                b) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumita'
          pubblica  previsti  dal  titolo sesto del libro secondo del
          codice penale;
                c) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del
          codice penale che siano stati commessi con violazione delle
          norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro o
          relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
                d) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione  dei reati in materia di tutela dell'ambiente e
          del  territorio,  che siano punibili con pena detentiva non
          inferiore  nel massimo ad un anno anche se alternativa alla
          pena  pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n.
          1860,  dalla  legge  14 luglio  1965,  n.  963, dalla legge
          31 dicembre  1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n.
          47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno
          1985,  n.  312,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto  1985,  n.  431,  dal decreto del Presidente della
          Repubblica  24 maggio  1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre
          1991,  n.  394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          95,  dal  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 99, dal
          decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  230, dal decreto
          legislativo   5 febbraio   1997,   n.   22,   e  successive
          modificazioni,  dal  decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
          152,  dal  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal
          decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  372, e dal testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  in materia di beni
          culturali  e  ambientali, approvato con decreto legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490;
                e) prevedere  che  i  soggetti  di cui all'alinea del
          presente  comma sono  responsabili  in  relazione  ai reati
          commessi,  a  loro  vantaggio  o nel loro interesse, da chi
          svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di
          direzione,  ovvero  da chi esercita, anche di fatto, poteri
          di  gestione  e  di  controllo  ovvero  ancora  da  chi  e'
          sottoposto  alla  direzione  o alla vigilanza delle persone
          fisiche  menzionate,  quando  la  commissione  del reato e'
          stata   resa  possibile  dall'inosservanza  degli  obblighi
          connessi  a  tali  funzioni;  prevedere  l'esclusione della
          responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente
          comma nei  casi  in  cui  l'autore  abbia commesso il reato
          nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
                f) prevedere   sanzioni   amministrative   effettive,
          proporzionate  e  dissuasive  nei  confronti  dei  soggetti
          indicati nell'alinea del presente comma;
                g) prevedere  una  sanzione amministrativa pecuniaria
          non  inferiore  a  lire cinquanta milioni e non superiore a
          lire   tre   miliardi   stabilendo   che,   ai  fini  della
          determinazione  in  concreto della sanzione, si tenga conto
          anche   dell'ammontare  dei  proventi  del  reato  e  delle
          condizioni  economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo
          altresi'  che,  nei casi di particolare tenuita' del fatto,
          la  sanzione  da  applicare  non sia inferiore a lire venti
          milioni  e  non  sia  superiore  a  lire  duecento milioni;
          prevedere  inoltre  l'esclusione  del  pagamento  in misura
          ridotta;
                h) prevedere  che  gli  enti rispondono del pagamento
          della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o
          del patrimonio sociale;
                i) prevedere  la  confisca  del profitto o del prezzo
          del reato, anche nella forma per equivalente;
                l) prevedere,   nei  casi  di  particolare  gravita',
          l'applicazione  di  una  o  piu' delle seguenti sanzioni in
          aggiunta alle sanzioni pecuniarie:
                  1)  chiusura  anche temporanea dello stabilimento o
          della sede commerciale;
                  2)   sospensione  o  revoca  delle  autorizzazioni,
          licenze   o   concessioni   funzionali   alla   commissione
          dell'illecito;
                  3)  interdizione  anche  temporanea  dall'esercizio
          dell'attivita'  ed  eventuale  nomina di altro soggetto per
          l'esercizio  vicario  della medesima quando la prosecuzione
          dell'attivita'  e'  necessaria  per  evitare  pregiudizi ai
          terzi;
                  4)  divieto  anche temporaneo di contrattare con la
          pubblica amministrazione;
                  5)    esclusione    temporanea   da   agevolazioni,
          finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di
          quelli gia' concessi;
                  6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e
          servizi;
                  7) pubblicazione della sentenza;
                m) prevedere  che  le  sanzioni amministrative di cui
          alle  lettere g), i)  e l) si applicano soltanto nei casi e
          per  i  tempi  espressamente  considerati e in relazione ai
          reati   di   cui   alle   lettere a), b) c)  e d)  commessi
          successivamente  alla data di entrata in vigore del decreto
          legislativo previsto dal presente articolo;
                n) prevedere    che    la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  di cui alla lettera g) e' diminuita da un terzo
          alla  meta'  ed  escludere  l'applicabilita'  di una o piu'
          delle  sanzioni  di  cui  alla  lettera l)  in  conseguenza
          dell'adozione  da  parte dei soggetti di cui all'alinea del
          presente   comma di   comportamenti  idonei  ad  assicurare
          un'efficace    riparazione    o   reintegrazione   rispetto
          all'offesa realizzata;
                o) prevedere  che  le sanzioni di cui alla lettera l)
          sono  applicabili  anche  in  sede  cautelare, con adeguata
          tipizzazione dei requisiti richiesti;
                p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e
          dei  divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l),
          la  pena  della  reclusione  da  sei  mesi  a  tre anni nei
          confronti   della   persona   fisica   responsabile   della
          violazione,   e   prevedere  inoltre  l'applicazione  delle
          sanzioni  di  cui  alle  lettere g)  e i)  e, nei casi piu'
          gravi,  l'applicazione  di una o piu' delle sanzioni di cui
          alla  lettera l)  diverse  da  quelle  gia'  irrogate,  nei
          confronti  dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale
          e'  stata commessa la violazione; prevedere altresi' che le
          disposizioni  di  cui  alla  presente  lettera si applicano
          anche   nell'ipotesi   in  cui  le  sanzioni  di  cui  alla
          lettera l)  sono state applicate in sede cautelare ai sensi
          della lettera o);
                q) prevedere  che le sanzioni amministrative a carico
          degli   enti   sono  applicate  dal  giudice  competente  a
          conoscere   del   reato   e  che  per  il  procedimento  di
          accertamento  della responsabilita' si applicano, in quanto
          compatibili,   le  disposizioni  del  codice  di  procedura
          penale,  assicurando  l'effettiva  partecipazione  e difesa
          degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;
                r) prevedere  che  le  sanzioni amministrative di cui
          alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni
          dalla     consumazione    dei    reati    indicati    nelle
          lettere a), b) c)   e d)   e   che   l'interruzione   della
          prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile;
                s) prevedere  l'istituzione,  senza  nuovi o maggiori
          oneri  a  carico  del  bilancio dello Stato, di un'Anagrafe
          nazionale   delle   sanzioni  amministrative  irrogate  nei
          confronti  dei  soggetti  di  cui  all'alinea  del presente
          comma;
                t) prevedere,   salvo  che  gli  stessi  siano  stati
          consenzienti  ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o
          di   fatto,   funzioni  di  gestione,  di  controllo  o  di
          amministrazione,    che    sia    assicurato   il   diritto
          dell'azionista,  del  socio o dell'associato ai soggetti di
          cui  all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali
          sia   accertata   la   responsabilita'  amministrativa  con
          riferimento  a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di
          recedere  dalla  societa'  o dall'associazione o dall'ente,
          con  particolari  modalita'  di  liquidazione  della  quota
          posseduta,  ferma  restando l'azione di risarcimento di cui
          alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con
          cui  tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che la
          liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al
          momento    del    recesso   determinato   a   norma   degli
          articoli 2289,  secondo  comma,  e  2437 del codice civile;
          prevedere  altresi'  che  la liquidazione della quota possa
          aver  luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti,
          e  prevedere  che in tal caso il recedente, ove non ricorra
          l'ipotesi  prevista  dalla  lettera l),  numero  3),  debba
          richiedere  al  Presidente del tribunale del luogo in cui i
          soggetti  hanno  la  sede  legale  la nomina di un curatore
          speciale   cui   devono  essere  delegati  tutti  i  poteri
          gestionali  comunque inerenti alle attivita' necessarie per
          la liquidazione della quota, compresa la capacita' di stare
          in  giudizio;  agli oneri per la finanza pubblica derivanti
          dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante
          gli   ordinari   stanziamenti   di  bilancio  per  liti  ed
          arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero
          della giustizia;
                u) prevedere  che l'azione sociale di responsabilita'
          nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche
          e   delle   societa',   di   cui  sia  stata  accertata  la
          responsabilita'  amministrativa  con  riferimento  a quanto
          previsto   nelle   lettere   da a)   a q),  sia  deliberata
          dall'assemblea  con  voto favorevole di almeno un ventesimo
          del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a
          lire  cinquecento  milioni  e  di almeno di un quarantesimo
          negli  altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di
          rinuncia   o   di   transazione   dell'azione   sociale  di
          responsabilita';
                v) prevedere   che  il  riconoscimento  del  danno  a
          seguito  dell'azione  di  risarcimento spettante al singolo
          socio  o  al  terzo  nei confronti degli amministratori dei
          soggetti  di  cui all'alinea del presente comma, di cui sia
          stata   accertata  la  responsabilita'  amministrativa  con
          riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non
          sia  vincolato  dalla  dimostrazione  della  sussistenza di
          nesso di causalita' diretto tra il fatto che ha determinato
          l'accertamento  della  responsabilita'  del  soggetto ed il
          danno  subito;  prevedere che la disposizione non operi nel
          caso in cui il reato e' stato commesso da chi e' sottoposto
          alla  direzione  o alla vigilanza di chi svolge funzioni di
          rappresentanza  o di amministrazione o di direzione, ovvero
          esercita,   anche   di  fatto,  poteri  di  gestione  e  di
          controllo,  quando  la  commissione del reato e' stata resa
          possibile  dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali
          funzioni;
                z) prevedere   che   le   disposizioni  di  cui  alla
          lettera v)  si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione
          di  risarcimento  del danno e' proposta contro l'azionista,
          il  socio  o  l'associato ai soggetti di cui all'alinea del
          presente  comma che  sia stato consenziente o abbia svolto,
          anche  indirettamente  o di fatto, funzioni di gestione, di
          controllo   o   di   amministrazione,   anteriormente  alla
          commissione  del  fatto  che  ha determinato l'accertamento
          della responsabilita' dell'ente.
              2.  Ai  fini  del  comma 1, per «persone giuridiche» si
          intendono  gli  enti  forniti  di  personalita'  giuridica,
          eccettuati   lo   Stato  e  gli  altri  enti  pubblici  che
          esercitano pubblici poteri.
              3.  Il  Governo e' altresi' delegato ad emanare, con il
          decreto   legislativo  di  cui  al  comma 1,  le  norme  di
          coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche'
          le norme di carattere transitorio.».
              - Il  testo  del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n.  276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
          e  mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
          n.  30),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre
          2003, n. 235, supplemento ordinario.
              - Il  testo  della  direttiva 2004/40/CE del Parlamento
          europeo   e   del  Consiglio,  del  29 aprile  2004,  sulle
          prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di  salute relative
          all'esposizione  dei  lavoratori  ai rischi derivanti dagli
          agenti   fisici   (campi   elettromagnetici)  (diciottesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della  direttiva 89/391/CEE), e'. pubblicato nella G.U.U.E.
          30 aprile  2004,  n.  L 159. Entrata in vigore il 30 aprile
          2004.
              - Il  testo  del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
          187   (Rettifica   di   errori  materiali  contenuti  nella
          Del.Aut.en.el.    e   gas   4 agosto   2005,   n.   177/05.
          (Deliberazione  n.  187/05)),  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
              - Attuazione    della    direttiva   2002/44/CE   sulle
          prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di  salute relative
          all'esposizione  dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  da
          vibrazioni   meccaniche),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 settembre 2005, n. 220.
              - Il  testo  della  direttiva 2006/25/CE del Parlamento
          europeo   e   del   Consiglio,  del  5 aprile  2006,  sulle
          prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di  salute relative
          all'esposizione  dei  lavoratori  ai rischi derivanti dagli
          agenti     fisici    (radiazioni    ottiche    artificiali)
          (diciannovesima  direttiva  particolare  ai sensi dell'art.
          16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), e' pubblicato
          nella  G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114. Entrata in vigore
          il 27 aprile 2006.
              - Il   testo   della   legge  6 febbraio  2007,  n.  13
          (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria  2006),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario.
              - Il testo del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
          257    (Attuazione   della   direttiva   2004/40/CE   sulle
          prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di  salute relative
          all'esposizione  dei  lavoratori  ai rischi derivanti dagli
          agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2008, n. 9.
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  1 della citata legge n. 123 del
          2007, e' il seguente:
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per  il  riassetto e la
          riforma della normativa in materia di tutela della salute e
          della sicurezza sul lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  nove mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
          riassetto  e  la  riforma  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia  di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
          lavoro,  in  conformita'  all'art. 117 della Costituzione e
          agli  statuti  delle  Regioni  a  statuto  speciale e delle
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, e alle relative
          norme  di  attuazione,  e  garantendo  l'uniformita'  della
          tutela  dei  lavoratori sul territorio nazionale attraverso
          il   rispetto  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
          concernenti  i diritti civili e sociali, anche con riguardo
          alle   differenze   di   genere  e  alla  condizione  delle
          lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
              2.   I   decreti  di  cui  al  comma 1  sono  adottati,
          realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni
          vigenti,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e criteri
          direttivi generali:
                a) riordino   e   coordinamento   delle  disposizioni
          vigenti,  nel  rispetto delle normative comunitarie e delle
          convenzioni  internazionali  in  materia, in ottemperanza a
          quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione;
                b) applicazione  della normativa in materia di salute
          e  sicurezza  sul lavoro a tutti i settori di attivita' e a
          tutte  le  tipologie  di rischio, anche tenendo conto delle
          peculiarita' o della particolare pericolosita' degli stessi
          e della specificita' di settori ed ambiti lavorativi, quali
          quelli  presenti  nella pubblica amministrazione, come gia'
          indicati  nell'art.  1,  comma 2,  e  nell'art. 2, comma 1,
          lettera b),   secondo   periodo,  del  decreto  legislativo
          19 settembre  1994, n. 626, e successive modificazioni, nel
          rispetto   delle   competenze   in   materia  di  sicurezza
          antincendio  come  definite dal decreto legislativo 8 marzo
          2006,  n.  139,  e  del  regolamento  (CE) n. 1907/2006 del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
          nonche'  assicurando  il coordinamento, ove necessario, con
          la normativa in materia ambientale;
                c) applicazione  della normativa in materia di tutela
          della  salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e
          lavoratrici, autonomi e subordinati, nonche' ai soggetti ad
          essi equiparati prevedendo:
                  1)  misure  di  particolare  tutela per determinate
          categorie  di  lavoratori  e  lavoratrici  e per specifiche
          tipologie di lavoro o settori di attivita';
                  2)  adeguate  e  specifiche  misure di tutela per i
          lavoratori  autonomi,  in  relazione ai rischi propri delle
          attivita' svolte e secondo i principi della raccomandazione
          2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
                d) semplificazione    degli   adempimenti   meramente
          formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei
          luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela,
          con  particolare  riguardo  alle  piccole,  medie  e  micro
          imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
                e) riordino  della  normativa in materia di macchine,
          impianti,  attrezzature  di  lavoro,  opere provvisionali e
          dispositivi  di  protezione individuale, al fine di operare
          il  necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e
          quelle  di utilizzo concernenti la tutela della salute e la
          sicurezza   sul  lavoro  e  di  razionalizzare  il  sistema
          pubblico di controllo;
                f) riformulazione  e  razionalizzazione dell'apparato
          sanzionatorio,  amministrativo  e penale, per la violazione
          delle  norme  vigenti e per le infrazioni alle disposizioni
          contenute  nei  decreti  legislativi  emanati in attuazione
          della presente legge, tenendo conto della responsabilita' e
          delle  funzioni  svolte  da ciascun soggetto obbligato, con
          riguardo  in particolare alla responsabilita' del preposto,
          nonche'   della   natura   sostanziale   o   formale  della
          violazione, attraverso:
                  1)  la  modulazione  delle sanzioni in funzione del
          rischio  e  l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la
          regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei
          soggetti   destinatari  dei  provvedimenti  amministrativi,
          confermando   e   valorizzando   il   sistema  del  decreto
          legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
                  2)    determinazione    delle    sanzioni    penali
          dell'arresto  e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui
          le  infrazioni  ledano interessi generali dell'ordinamento,
          individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34
          e  35  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, e successive
          modificazioni,   da   comminare  in  via  esclusiva  ovvero
          alternativa,  con previsione della pena dell'ammenda fino a
          euro  ventimila  per  le  infrazioni  formali,  della  pena
          dell'arresto   fino   a  tre  anni  per  le  infrazioni  di
          particolare  gravita',  della  pena dell'arresto fino a tre
          anni  ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri
          casi;
                  3)   previsione   della   sanzione   amministrativa
          consistente  nel  pagamento  di una somma di denaro fino ad
          euro  centomila  per  le infrazioni non punite con sanzione
          penale;
                  4)  la  graduazione  delle  misure  interdittive in
          dipendenza  della  particolare  gravita' delle disposizioni
          violate;
                  5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed
          associazioni dei familiari delle vittime della possibilita'
          di  esercitare,  ai  sensi  e  per  gli effetti di cui agli
          articoli 91  e 92 del codice di procedura penale, i diritti
          e   le   facolta'   attribuiti  alla  persona  offesa,  con
          riferimento  ai  reati  commessi con violazione delle norme
          per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro o relative
          all'igiene   del  lavoro  o  che  abbiano  determinato  una
          malattia professionale;
                  6)  previsione  della  destinazione  degli introiti
          delle   sanzioni  pecuniarie  per  interventi  mirati  alla
          prevenzione,  a  campagne  di informazione e alle attivita'
          dei  dipartimenti  di  prevenzione  delle aziende sanitarie
          locali;
                g) revisione   dei  requisiti,  delle  tutele,  delle
          attribuzioni  e  delle funzioni dei soggetti del sistema di
          prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche
          attraverso   idonei  percorsi  formativi,  con  particolare
          riferimento  al  rafforzamento del ruolo del rappresentante
          dei  lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione
          della  figura  del  rappresentante  dei  lavoratori  per la
          sicurezza di sito produttivo;
                h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli
          organismi  paritetici,  anche quali strumento di aiuto alle
          imprese   nell'individuazione   di   soluzioni  tecniche  e
          organizzative  dirette  a  garantire e migliorare la tutela
          della salute e sicurezza sul lavoro;
                i) realizzazione  di  un  coordinamento  su  tutto il
          territorio  nazionale  delle attivita' e delle politiche in
          materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro, finalizzato
          all'emanazione   di  indirizzi  generali  uniformi  e  alla
          promozione   dello  scambio  di  informazioni  anche  sulle
          disposizioni   italiane   e   comunitarie   in   corso   di
          approvazione,  nonche'  ridefinizione  dei  compiti e della
          composizione,  da  prevedere  su base tripartita e di norma
          paritetica  e nel rispetto delle competenze delle regioni e
          delle   province   autonome   di  cui  all'art.  117  della
          Costituzione,  della  commissione consultiva permanente per
          la  prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei
          comitati regionali di coordinamento;
                l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo,
          di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su
          base  volontaria,  dei  codici di condotta ed etici e delle
          buone  prassi  che  orientino i comportamenti dei datori di
          lavoro,  anche  secondo  i  principi  della responsabilita'
          sociale,  dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
          ai  fini  del  miglioramento dei livelli di tutela definiti
          legislativamente;
                m) previsione  di  un sistema di qualificazione delle
          imprese  e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica
          esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia
          di  tutela  della  salute e sicurezza sul lavoro, acquisite
          attraverso percorsi formativi mirati;
                n) definizione  di  un  assetto istituzionale fondato
          sull'organizzazione   e  circolazione  delle  informazioni,
          delle  linee  guida e delle buone pratiche utili a favorire
          la  promozione  e  la  tutela  della salute e sicurezza sul
          lavoro,  anche  attraverso il sistema informativo nazionale
          per  la  prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le
          competenze  esistenti  ed  elimini  ogni  sovrapposizione o
          duplicazione di interventi;
                o) previsione   della   partecipazione   delle  parti
          sociali  al  sistema  informativo, costituito da Ministeri,
          regioni   e   province  autonome,  Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro (INAIL),
          Istituto  di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
          Istituto  superiore  per  la prevenzione e la sicurezza del
          lavoro  (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL),  e del concorso allo
          sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e
          delle  associazioni e degli istituti di settore a carattere
          scientifico,  ivi  compresi  quelli  che  si occupano della
          salute delle donne;
                p) promozione   della   cultura  e  delle  azioni  di
          prevenzione attraverso:
                  1) la realizzazione di un sistema di governo per la
          definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di
          progetti   formativi,   con  particolare  riferimento  alle
          piccole,  medie  e  micro  imprese,  da  indirizzare, anche
          attraverso il sistema della bilateralita', nei confronti di
          tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
                  2)  il  finanziamento degli investimenti in materia
          di  salute  e  sicurezza  sul lavoro delle piccole, medie e
          micro  imprese,  i  cui  oneri  siano sostenuti dall'INAIL,
          nell'ambito   e   nei   limiti  delle  spese  istituzionali
          dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita
          la semplicita' delle procedure;
                  3)  la  promozione  e la divulgazione della cultura
          della  salute  e  della  sicurezza  sul  lavoro all'interno
          dell'attivita'  scolastica  ed universitaria e nei percorsi
          di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in
          considerazione dei relativi principi di autonomia didattica
          e finanziaria;
                q) razionalizzazione  e coordinamento delle strutture
          centrali  e  territoriali  di  vigilanza  nel  rispetto dei
          principi   di  cui  all'art.  19  del  decreto  legislativo
          19 dicembre  1994,  n.  758,  e  dell'art. 23, comma 4, del
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni,   al  fine  di  rendere  piu'  efficaci  gli
          interventi  di  pianificazione,  programmazione, promozione
          della   salute,   vigilanza,  nel  rispetto  dei  risultati
          verificati,  per  evitare  sovrapposizioni,  duplicazioni e
          carenze  negli  interventi  e  valorizzando  le  specifiche
          competenze,    anche    riordinando    il   sistema   delle
          amministrazioni  e  degli  enti  statali  aventi compiti di
          prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo
          criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
                r) esclusione  di  qualsiasi onere finanziario per il
          lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad
          essi  equiparati  in  relazione  all'adozione  delle misure
          relative  alla  sicurezza  e  alla  salute dei lavoratori e
          delle lavoratrici;
                s) revisione  della  normativa  in materia di appalti
          prevedendo misure dirette a:
                  1)  migliorare  l'efficacia  della  responsabilita'
          solidale  tra  appaltante ed appaltatore e il coordinamento
          degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare
          riferimento  ai  subappalti, anche attraverso l'adozione di
          meccanismi   che   consentano   di   valutare   l'idoneita'
          tecnico-professionale  delle  imprese  pubbliche e private,
          considerando il rispetto delle norme relative alla salute e
          sicurezza   dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro  quale
          elemento   vincolante   per  la  partecipazione  alle  gare
          relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso
          ad  agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della
          finanza pubblica;
                  2)  modificare  il  sistema  di  assegnazione degli
          appalti  pubblici  al massimo ribasso, al fine di garantire
          che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello
          di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
                  3)   modificare   la   disciplina  del  codice  dei
          contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
          di  cui  al  decreto  legislativo  12 aprile  2006, n. 163,
          prevedendo  che  i  costi  relativi  alla sicurezza debbano
          essere   specificamente   indicati  nei  bandi  di  gara  e
          risultare    congrui    rispetto    all'entita'    e   alle
          caratteristiche  dei  lavori, dei servizi o delle forniture
          oggetto di appalto;
                t) rivisitazione  delle modalita' di attuazione della
          sorveglianza   sanitaria,   adeguandola   alle   differenti
          modalita'  organizzative del lavoro, ai particolari tipi di
          lavorazioni  ed  esposizioni,  nonche'  ai  criteri ed alle
          linee   guida   scientifici   piu'   avanzati,   anche  con
          riferimento  al  prevedibile  momento  di  insorgenza della
          malattia;
                u) rafforzare   e   garantire   le   tutele  previste
          dall'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
                v) introduzione   dello   strumento   dell'interpello
          previsto  dall'art.  9  del  decreto  legislativo 23 aprile
          2004,  n.  124, e successive modificazioni, relativamente a
          quesiti   di   ordine   generale   sull'applicazione  della
          normativa  sulla  salute  e sicurezza nei luoghi di lavoro,
          individuando  il  soggetto  titolare  competente  a fornire
          tempestivamente la risposta.
              3.  I  decreti  di cui al presente articolo non possono
          disporre  un  abbassamento  dei  livelli  di protezione, di
          sicurezza  e  di tutela o una riduzione dei diritti e delle
          prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
              4.  I decreti di cui al presente articoli sono adottati
          nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro
          e   della   previdenza   sociale,   della   salute,   delle
          infrastrutture,   limitatamente  a  quanto  previsto  dalla
          lettera s)   del   comma 2,   dello   sviluppo   economico,
          limitatamente   a  quanto  previsto  dalla  lettera e)  del
          comma 2,  di  concerto  con  il  Ministro  per le politiche
          europee,   il   Ministro   della   giustizia,  il  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze  e  il  Ministro  della
          solidarieta' sociale, limitatamente a quanto previsto dalla
          lettera l)   del   comma 2,   nonche'  gli  altri  Ministri
          competenti   per   materia,   acquisito   il  parere  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          Regioni  e  le  Province  autonome di Trento e di Bolzano e
          sentite    le    organizzazioni    sindacali   maggiormente
          rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
              5.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi, a seguito di
          deliberazione  preliminare del Consiglio dei Ministri, sono
          trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
          Repubblica   perche'  su  di  essi  siano  espressi,  entro
          quaranta  giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
          Commissioni   competenti   per  materia  e  per  i  profili
          finanziari.  Decorso  tale  termine  i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  il  termine per
          l'espressione  dei  pareri  parlamentari di cui al presente
          comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
          termini  previsti  ai commi 1 e 6 o successivamente, questi
          ultimi sono prorogati di tre mesi.
              6.  Entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore
          dei  decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
          criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
          puo'  adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e
          5,   disposizioni  integrative  e  correttive  dei  decreti
          medesimi.
              7.  Dall'attuazione  dei  criteri  di delega recati dal
          presente  articolo,  con  esclusione  di  quelli  di cui al
          comma 2,  lettera p),  numeri  1) e 2), non devono derivare
          nuovi  o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A
          tale  fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della
          presente  delega  le  amministrazioni competenti provvedono
          attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse,
          umane,  strumentali  ed economiche, allo stato in dotazione
          alle medesime amministrazioni.
              7-bis.  Per l'attuazione del principio di delega di cui
          al  comma 2, lettera p), e' previsto uno stanziamento di 50
          milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.».
              - Per  il  testo  dell'art.  117 della Costituzione, si
          veda nota alle premesse.
              - Il   testo   dell'art.   16,   comma 3,  della  legge
          4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
          dell'Italia  al  processo  normativo  dell'Unione europea e
          sulle  procedure  di esecuzione degli obblighi comunitari),
          e' il seguente:
              «Art.  16  (Attuazione  delle  direttive comunitarie da
          parte  delle  regioni  e  delle province autonome). - 1.-2.
          (Omissis).
              3.  Ai  fini  di  cui all'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione,  le  disposizioni  legislative adottate dallo
          Stato  per  l'adempimento  degli obblighi comunitari, nelle
          materie  di  competenza  legislativa  delle regioni e delle
          province  autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e le
          province  autonome,  alle condizioni e secondo la procedura
          di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196  (Codice  in materia di protezione dei dati personali),
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
          174, supplemento ordinario.