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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 59

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-4-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008, n. 101 (in G.U. 07/06/2008, n.132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2017)
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Testo in vigore dal:  19-1-2013
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile
1. I giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (11)
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (11)
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (11)
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (11)
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (11)
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (11)
((16))
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
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AGGIORNAMENTO (16)

La L. 24 dicembre 2012, n. 234 ha disposto (con l'art. 61, comma 4) che "L'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 34, comma 8, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".