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DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2008, n. 51

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/4/2008
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Testo in vigore dal:  22-4-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto, ed in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4;
Considerato che si ritiene necessario apportare modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ai fini di una più completa attuazione della citata direttiva 2003/87/CE, così da consentire all'italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Considerato, che, per permettere all'Italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, si rende necessaria anche l'istituzione di un sistema nazionale per la realizzazione dell'inventario nazionale dei gas-serra, conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione n. 280/2004/CE, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP. 1 della Convenzione-Quadro sui cambiamenti climatici;
Considerata la necessità di apportare al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, disposizioni integrative e correttive volte definirne più opportunamente alcune modalità applicative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 29 gennaio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Sulla

proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: "congiunta" sono inserite le seguenti: ", di seguito JI";
b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: "pulito" sono inserite le seguenti: ", di seguito CDM";
c) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) credito di emissione: unità di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette unità comprendono le seguenti tipologie:
1) unità del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;
2) unità di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo medesimo;";
d) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
"a-bis) autorità nazionale designata, di seguito denominata: "DNA": l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;
a-ter) punto di contatto nazionale, di seguito denominato: "Punto di contatto": l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;".
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. L `autorizzazione è rinnovata per ciascun periodo di riferimento di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 3. Fino al rinnovo dell'autorizzazione resta valida l'autorizzazione rilasciata in precedenza.".
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1 le parole: "il gestore di un impianto che esercita" sono sostituite dalle seguenti: "i gestori degli impianti che esercitano";
b) al comma 2, dopo le parole: "all'autorità nazionale competente" sono inserite le seguenti : "non prima di centottanta giorni ed";
c) al comma 4 le parole: "del supporto operativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo" sono sostituite dalle seguenti parole: "del supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 8, comma 3".
4. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, le parole: "almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica o l'ampliamento ha effetto" sono sostituite dalle seguenti parole: "non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica della natura o del funzionamento dell'impianto o i suoi ampliamenti ovvero le modifiche della metodologia di monitoraggio hanno effetto. Le domande di autorizzazione inerenti le modifiche relative all'identità del gestore sono presentate all'Autorità Nazionale competente non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno effetto".
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.".
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente ed è designato Punto di contatto per le attività JI e Autorità nazionale designata per le attività CDM.
1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta
al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.";
b) al comma 2, dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti:
"t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;
t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14;
t-quater) partecipare, attraverso rappresentanti scelti fra i propri componenti e all'uopo delegati, alle riunioni dei Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto.";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il Comitato svolge, altresì, attività di indirizzo al fine di coordinare azioni volte a:
a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni";
d) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.
3-bis) Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera t-quater) ed al comma 2-bis il Consiglio direttivo è integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri.
3-ter). I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.
3-quater). La Segreteria tecnica è composta da quattordici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto.
Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito: "GSE";
e) al comma 5, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter";
f) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.
5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del Comitato è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5-quater. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati.
5-quinquies. Per le attività di cui al comma 2-bis, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.
5-sexies. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 5-quater non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.";
g) i commi 6 e 7 sono abrogati.
6. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.".
7. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dall'avvio dell'impianto o dell'esercizio commerciale per gli impianti del settore termoelettrico.".
8. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "È istituito e conservato senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato presso la Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "È istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici, di seguito APAT",
b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel Registro è annotato il valore complessivo delle emissioni contenuto nella dichiarazione annuale di ciascun impianto di cui all'articolo 15 comma 5.";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'APAT svolge le funzioni di amministratore del registro di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004 sulla base delle disposizioni del Comitato, come stabilito all'articolo 8, comma 2, lettera l).";
d) il comma 6 è abrogato.
9. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo le parole: "C (2004)/130" sono aggiunte le seguenti: "e successive modificazioni".
10. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis. (Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra). - 1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato il "Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei Gas Serra", conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
2. L'APAT è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario Nazionale dei gas serra della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell'approvazione dell'aggiornamento annuale dell'Inventario Nazionale dei gas serra nonché della sua trasmissione agli organismi della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.
4 L'APAT predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP. 1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
5. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonché i successivi aggiornamenti.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".
11. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n 216, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
"Il gestore di impianti in chiusura è tenuto a restituire quote secondo le modalità definite nell'ambito del PNA. L'amministratore del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal Registro delle quote di emissione restituite.".
12. All'articolo 16, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo le parole: "al Comitato" sono inserite le seguenti: "e all'APAT".
13. All'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituto dal seguente:
"2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento il Consiglio direttivo si avvale del supporto della Segreteria tecnica e dell'APAT, che provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
b) il comma 3 è sostituto dal seguente:
"3. È istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Comitato il registro dei verificatori accreditati.";
c) il comma 5 è abrogato.
15. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate.";
b) ai commi 4 e 5, dopo le parole: "un numero di quote di
emissioni corrispondenti alle" sono inserite le seguenti: "quote di";
c) al comma 7, le parole: "16, comma 5" sono sostituite dalle
seguenti. "15, comma 5" e la parola: "assegnate" è sostituita dalla seguente "rilasciate";
d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate.";
e) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La sanzione è aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni prodotte.".
16. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso.";
b) il comma 4 è abrogato.
17. All'articolo 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dell'Allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/2004.".
18. All'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "di cui agli articoli 4, 7 e 17" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 4, 7, 11, commi 2 e 3, 14 e 17";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi e tenere conto, altresì della complessità delle prestazioni richieste; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, sulla base del criterio della copertura del costo effettivo del servizio.".
c) al comma 3, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro di cui all'articolo 14 che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'APAT,".
19. All'Allegato C, punto 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, le parole: "dell'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 13".
Avvertenza:
Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione delega 1'esercizio della funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O., così recita:
« 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.».
- Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140, S.O.
- La decisione n. 280/2004/CE dell'11 febbraio 2004 è pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 3. Definizioni. - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) attività di attuazione congiunta, di seguito JI un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, o del Protocollo di Kyoto;
b) attività di meccanismo di sviluppo pulito, di seguito CDM un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;
c) attività di progetto: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;
d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra: l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 4;
e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;
e-bis) credito di emissione: unità di eredito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette unità comprendono le seguenti tipologie:
1) unità del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;
2) unità di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;
f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B;
g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;
h) impianto: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato A e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici appartenente al settore termoelettrico così come definito nell'ambito del Piano nazionale di assegnazione;
l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e derivanti da attività di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo presso la Banca Mondiale;
m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;
n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;
o) pubblico: una o più persone nonché le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;
p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi di riferimento successivi, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;
q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata CER, un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato B che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;
s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'art. 17 con la responsabilità di verificare le dichiarazioni del gestore sui dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall'art. 16;
t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata nell'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'art. 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;
u) unità di riduzione delle emissioni: di seguito denominata ERU, un'unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo.
2. Ai fini del presente decreto si intende altresì per:
a) autorità nazionale competente: l'autorità competente ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'art. 8;
a-bis) autorità nazionale designata, di seguito denominata: "DNA": l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;
a-ter) punto di contatto nazionale, di seguito denominato: "Punto di contatto": l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.
b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio dell'attività dell'impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto serra anche in assetto di collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l'entrata in esercizio corrisponde con la data di primo parallelo dell'impianto;
e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile dell'impianto da cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;
f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un impianto entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;
g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005;
h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1° gennaio 2008;
i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di cui all'art. 10;
l) quantità di emissioni: quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di seguito denominato «Registro», banche di dati in formato elettronico secondo quanto definito nell'art. 14.».
- Il testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 4 (Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, senza essere munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorità nazionale competente.
1-bis. L `autorizzazione è rinnovata per ciascun periodo di riferimento di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 3. Fino al rinnovo dell'autorizzazione resta valida l'autorizzazione rilasciata in precedenza.».
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 5 (Domanda di autorizzazione). - 1. Fatto salvo gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/013/05 e quelli per i quali sono state inoltrate le domande di autorizzazione o di aggiornamento dell'autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli impianti che esercitano le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno obbligo di presentare all'autorità nazionale competente domanda di autorizzazione ad emettere gas serra.
2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è presentata all'autorità nazionale competente non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto.
3. L'autorità nazionale competente stabilisce le informazioni che il gestore deve fornire e le modalità per l'invio della domanda. L'allegato C individua un elenco minimo delle informazioni da trasmettere con la domanda, nonché le modalità di trasmissione delle stesse.
4. Per la raccolta e l'elaborazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e 3 l'autorità nazionale competente si avvale del supporto della Segreteria tecnica di cui all'art. 8, comma 3.».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 7 (Aggiornamento dell'autorizzazione). - 1. Il gestore richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione, con le modalità e nelle forme definite dall'autorità nazionale competente, nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, è presentata dal gestore dell'impianto all'autorità nazionale competente non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica della natura o del funzionamento dell'impianto o i suoi ampliamenti ovvero le modifiche della metodologia di monitoraggio hanno effetto.
Le domande di autorizzazione inerenti le modifiche relative all'identità del gestore sono presentate all'autorità nazionale competente non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno effetto.
2. L'autorità nazionale competente verifica la completezza e la correttezza della richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorità nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.
3. L'autorità nazionale competente aggiorna altresì le autorizzazioni a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario.».
Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 8 (Autorità nazionale competente). - 1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'art. 3.
Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente ed è designato Punto di contatto per le attività JI e Autorità nazionale designata per le attività CDM.
1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'art. 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;
d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA;
e) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere a) e c), nonché i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;
f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'art. 4;
g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 7;
h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate;
i) approvare ai sensi dell'art. 19 i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A;
1) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'art. 14;
m) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività ai sensi dell'art. 17;
n) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;
o) irrogare le sanzioni di cui all'art. 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'art. 16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;
p) definire eventuali disposizioni attuative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;
q) definire le modalità e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;
r) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;
s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9;
t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione di cui all'art. 23.
t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;
t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'art. 14;
t-quater) partecipare, attraverso rappresentanti scelti fra i propri componenti e all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto.
2-bis. Il Comitato svolge, altresì, attività di indirizzo al fine di coordinare azioni volte a:
a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema - Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.
3. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.
3-bis) Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro delle politiche europee e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera t-quater) ed al comma 2-bis), il Consiglio direttivo è integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri.
3-ter). I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.
3-quater). La Segreteria tecnica è composta da quattordici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore dei Servizi Elettrici, di seguito "GSE".
4. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive; il regolamento dovrà assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.
5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a), comma 2, da sottoporre alla consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere p), q) e r) del comma 2;
e-bis. La relazione di cui al comma 1-ter.
5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante, ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.
5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del Comitato è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5-quater. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipano esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati.
5-quinquies. Per le attività di cui al comma 2-bis, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tal caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.
5-sexties. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all'art. 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 5-quater non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
6.(Abrogato).
7. (Abrogato).
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 9 (Coordinamento con altri dispositivi di legge).
- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata, promuove il coordinamento degli adempimenti disciplinati dal presente decreto con:
a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che recepisce la direttiva 96/61/CE, e successive modificazioni relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), art. 10, comma 2.
b-bis) la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.».
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 11 (Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, approvano la decisione di assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c). Il Comitato dispone l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, sulla base dell'assegnazione di cui al comma 1, le quote di emissioni al gestore di ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dello stesso anno, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione di cui all'art. 21.
3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dall'avvio dell'impianto o dell'esercizio commerciale per gli impianti del settore termoelettrico.
Contestualmente il Comitato procede al rilascio delle quote di emissione relativamente al primo anno di attività dell'impianto o di parte di esso.
4. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissioni al gestore dell'impianto e all'amministratore del registro di cui all'art. 14, comma 2.».
- Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 14 (Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni). - 1. È istituito e gestito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici, di seguito APAT, il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni al fine dell'accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate secondo le modalità previste dal presente decreto. Nel Registro è annotato il valore complessivo delle emissioni contenuto nella dichiarazione annuale di ciascun impianto di cui all'art. 15, comma 5. Il Registro assolve inoltre alle funzioni del registro nazionale previsto dall'art. 6 della decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e opera secondo le specifiche funzionali di cui al regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione europea, del 21 dicembre 2004, per l'attuazione di un sistema di registri, standardizzato e sicuro.
2. L'APAT svolge le funzioni di amministratore del registro di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004 sulla base delle disposizioni del Comitato, come stabilito all'art. 8, comma 2, lettera I).
3. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni.
Il Registro contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti, il Registro contiene contabilità separata per ciascun impianto.
4. Il gestore di un impianto che esercita le attività elencate nell'allegato A, nonché qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote ai sensi dell'art. 15 ha l'obbligo di presentare all'amministratore del registro domanda di iscrizione; le modalità di richiesta della suddetta domanda sono stabilite dall'amministratore del Registro.
5. Il Registro è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dall'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004.
6. (Abrogato)».
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 13 (Monitoraggio delle emissioni). - 1. Il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'art. 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione C(2004)/130 della Commissione europea.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella decisione della Commissione europea C(2004)/130 e successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 15 (Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni). - 1. Il trasferimento delle quote di emissioni è libero, salvi gli adempimenti previsti dal presente articolo.
2. Le quote di emissioni rilasciate da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.
3. L'amministratore del registro di cui all'art. 14, comma 2, effettuate le necessarie verifiche, procede al trasferimento delle quote di emissione. Le modalità di richiesta del trasferimento e le modalità di verifica sono definite dal Comitato.
4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote sono soggette ad annotazione nel Registro.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente.
La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di verifica di cui all'art. 16.
6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non è corredata dall'attestato di verifica, l'amministratore del registro provvede affinchè il gestore dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto faccia parte di un raggruppamento di cui all'art. 19, l'amministratore fiduciario del raggruppamento di cui l'impianto fa parte non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata ditale attestato.
7. Il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma, il gestore può unicamente utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore. Il gestore di impianti in chiusura tenuto à restituire quote secondo le modalità definite nell'ambito del PNA.
L'amministratore del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal registro delle quote di emissione restituite.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo periodo di riferimento, ai finì del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte del Comitato, di una quota di emissioni in cambio di una CER.
L'amministratore del registro cancella le CER utilizzate da gestori nel corso del primo periodo di riferimento.
9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno dei periodi di riferimento successivi, al fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le ERU e le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto così come specificata nel PNA per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel Registro.
10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:
a) fatto salvo l'obbligo per i gestori di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari nell'ambito del sistema comunitario durante il primo periodo di riferimento ed il primo dei periodi di riferimento successivi;
e
b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.
11. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui comma 10 nonché a porre in essere le attività connesse all'applicazione dell'art. 11-ter della direttiva 2003/87/CE.
12. L'amministratore del registro provvede alla cancellazione delle quote di emissioni in qualsiasi momento su richiesta del detentore delle stesse.».
- Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 16 (Verifica delle comunicazioni delle emissioni). - 1. La verifica della dichiarazione accerta l'affidabilità, credibilità e precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive.
2. L'attestato di verifica della dichiarazione è rilasciato in esito a positivo controllo della dichiarazione stessa, da un verificatore accreditato secondo quanto previsto all'art. 17, comma 1.
3. Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere g) ed h) del comma 2 dell'art. 3, contestualmente alla prima verifica della dichiarazione delle emissioni di ogni impianto, il verificatore accerta inoltre la congruenza della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, con la comunicazione di cui all'art. 12, comma 1. Il verificatore comunica i risultati di tale verifica al Comitato e all'APAT contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica.
4. Il verificatore deve essere persona indipendente dal gestore che presenta la dichiarazione a cui la verifica si riferisce e deve svolgere la verifica stessa con serietà ed obiettività.
5. Ai fini dello svolgimento della verifica, il gestore deve garantire al verificatore l'accesso all'impianto ed a tutti i documenti ed informazioni relativi all'attività oggetto della verifica. Il verificatore è tenuto alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento di detta attività.».
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 17 (Accreditamento dei verificatori). - 1. Il Comitato, sulla base di proprio regolamento, accredita i verificatori dotati di adeguata professionalità e che dimostrino di conoscere:
a) le disposizioni del presente decreto e della direttiva 2003/87/CE, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, della direttiva stessa;
b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;
c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.
2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento, il Consiglio direttivo si avvale del supporto della Segreteria tecnica e dell'APAT, che provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. È istituito e gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Comitato, il registro dei verificatori accreditati.
4. Il Comitato assicura il riconoscimento, in regime di reciprocità, degli attestati di verifica emessi da verificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea.
5. (Abrogato)».
- Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 19 (Raggruppamenti). - 1. I gestori degli impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano istanza al Comitato precisando gli impianti e il periodo per i quali intendono costituire il raggruppamento e nominano un amministratore fiduciario quale responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui al comma 1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto termine è interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni ai gestori degli impianti e fino al ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni richieste.
3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento è conferito dai gestori degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di quote di emissione pari alla somma delle quote assegnate agli impianti stessi.
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 6, all'amministratore fiduciario non è permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore appartenente al raggruppamento non sara stata ritenuta conforme ai sensi dell'art. 15, comma 5.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 7, nel caso di impianto appartenente a raggruppamento l'amministratore fiduciario sostituisce il gestore dell'impianto nell'ottemperanza agli obblighi di restituzione previsti dall'art. 15, comma 7.
6. In deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, relativamente alla restituzione di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni totali degli impianti appartenenti al raggruppamento, l'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'art. 20, comma 7. La responsabilità dell'amministratore fiduciario non esclude la responsabilità di ciascun gestore per il pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie qualora a ciò non provveda l'amministratore fiduciario.
7. (Abrogato)».
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 20 (Sanzioni). - 1. Chiunque esercita un'attività regolata dal presente decreto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 4 entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attività dell'impianto.
3. Il gestore dell'impianto che non comunichi le informazioni di cui all'art. 12 nei tempi e con le modalità ivi previsti è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Il Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le suddette informazioni a comunicarle entro quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attività dell'impianto.
4. Nel caso in cui le informazioni di cui all'art. 12 risultino false o non veritiere, il gestore dell'impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate false e non veritiere. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.
5. Nel caso in cui le informazioni di cui all'art. 12, verificate ai sensi dell'art. 16, risultino non congruenti il gestore dell'impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate non conformi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.
6. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che entro il 30 aprile di ogni anno non presenti la dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, corredata dal relativo attestato di verifica di cui all'art. 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione ammmistrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
7. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che nei tempi previsti all'art. 15, comma 7, non restituisca quote di emissioni [i] nelle quantità di cui alla dichiarazione prevista all'art. 15, comma 5, [ii] in caso di omessa dichiarazione, nelle quantità pari alla quantità di emissioni effettivamente emesse, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi.
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate.
8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'art. 21 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 21. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate.
9. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'art. 7 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro. La sanzione è aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni prodotte.
10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato di cui all'art. 8 ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
11. Il verificatore che rilasci attestati di verifica pur essendo a conoscenza di differenze significative tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive è soggetto al ritiro dell'accreditamento e ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate.».
- Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, così modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 21 (Chiusure e sospensioni). - 1. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in cui interrompe le proprie attività in via definitiva.
2. Un impianto viene considerato in stato di sospensione nei casi in cui l'impianto sospende le proprie attività di produzione in via temporanea.
3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso.
4. (Abrogato).
5. Nei casi di parziale chiusura o sospensione, per i quali le condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo a parte dell'impianto, i gestori devono comunicare al Comitato almeno sessanta giorni prima della data di prevista chiusura o sospensione parziale ed inoltrare la richiesta di aggiornamento della autorizzazione.
6. Il PNA di cui all'art. 10, definisce i criteri per l'individuazione e le modalità di gestione degli impianti in stato di chiusura ovvero in stato di sospensione incluse quelle parziali.
- Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 24 (Accesso all'informazione). - 1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa, o per le quali autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dell'Allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/2004.».
- Il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 26 (Disposizioni finanziarie). - 1. Alle attività di cui agli articoli 4, 7, 11, commi 2 e 3, 14 e 17 si fa fronte mediante il versamento di un corrispettivo a carico dei richiedentì secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi e tenere conto, altresì, della complessità delle prestazioni richieste; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, sulla base del criterio della copertura del costo effettivo del servizio.
3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro di cui all'art. 14, che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'APAT, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere, successivamente, riassegnate, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 2005, n. 62, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle amministrazioni interessate alle predette attività.».
- Il testo dell'allegato C del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Allegato C
Elenco delle informazioni minime richieste ai fini della presentazione di domanda per rilascio/aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
1. Dati identificativi del gestore [2] dell'impianto.
2. Dati identificativi dell'impianto.
3. Descrizione:
dell'impianto e le sue attività compresa la capacità il funzionamento e la tecnologia utilizzata;
delle materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato B;
delle fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato A, e delle misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'art. 13.
4. Sintesi non tecnica.

Modalità principale di invio della domanda di autorizzazione
I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via telematica.
[2] In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o controlli l'impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso di contratto atipico (non espressamente disciplinato dal codice civile) si potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.».