DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2008, n. 35

Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/3/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/2020)
Testo in vigore dal: 17-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme
sull'ordinamento  giudiziario,  in  particolare  l'articolo   7   che
conferisce delega al Governo per l'adozione di  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  il  coordinamento  delle  norme  che  costituiscono
l'ordinamento  giudiziario  e  per   l'abrogazione   espressa   delle
disposizioni ritenute non piu' vigenti; 
  Visto il regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  recante  norme
sull'ordinamento giudiziario e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante  norme
sulla istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e
nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a  norma  dell'articolo  1,
comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150, e successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto di non aderire alla indicazione di modifica avanzata dalla
Commissione giustizia del Senato in ordine all'articolo 3,  comma  2,
nella parte in  cui  stabilisce  che  i  magistrati  della  Direzione
nazionale antimafia votano presso uno  degli  uffici  elettorali  del
distretto della Corte di appello di Roma, indicazione, non  condivisa
dalla Commissione giustizia della  Camera  dei  deputati;  infatti  i
magistrati della Direzione nazionale antimafia non svolgono  funzioni
di legittimita', tanto che, diversamente  da  quelli  esercenti  tali
funzioni, sono soggetti alla disciplina di  cui  all'articolo  11-bis
del codice di procedura penale e, a norma dell'articolo  23,  secondo
comma, lettera b), della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato
dall'articolo 5 della legge 29 marzo  2002,  n.  44,  possono  essere
eletti al Consiglio superiore della magistratura nella sola  aliquota
dei  magistrati  requirenti  di  merito;  cio'  impone,   sul   piano
sistematico, di interpretare l'articolo 1 del decreto legislativo  27
gennaio 2006, n. 25, come sostituito dall'articolo 4, comma 1,  della
legge 30 luglio 2007, n. 111, nel senso che tale  elettorato  compete
soltanto ai magistrati «in servizio» presso la Corte di cassazione  e
la Procura generale  ove  esplicano  le  proprie  funzioni;  Ritenuto
altresi' di non aderire alle indicazioni di modifica  avanzate  dalla
Commissione giustizia del Senato in ordine all'articolo 6, commi 2  e
3, atteso che la durata  del  termine  per  proporre  reclamo  appare
comunque sufficiente  e  non  sono  contemplate  ulteriori  forme  di
impugnazione al di fuori del reclamo e che  la  norma  corrisponde  a
quella contenuta nel previgente articolo 10,  comma  4,  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
264; 
  Ritenuto di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalle
Commissioni  in  ordine  all'articolo  3,  comma  2,  relative   alla
possibilita'  per  tutti  i  magistrati   fuori   ruolo   di   votare
nell'ufficio elettorale del distretto della Corte d'appello di  Roma,
in quanto per i magistrati fuori ruolo che svolgono incarichi  presso
il  Ministero  della  giustizia  il  parere  per  la  valutazione  di
professionalita' e' espresso  dal  Consiglio  di  amministrazione  ai
sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27  gennaio  2006,  n.
160, mentre per i  magistrati  fuori  ruolo  in  servizio  presso  il
Consiglio superiore della magistratura, il parere  e'  gia'  espresso
dallo stesso organo cui e' devoluta  la  competenza  a  formulare  il
giudizio; 
  Ritenuto di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalla
Commissione della Camera dei deputati in ordine all'articolo 3, comma
1, in ordine alla costituzione di uffici elettorali distaccati  anche
nelle ipotesi di uffici che nel distretto non superino le 300  unita'
per  evitare  la  eccessiva  frammentazione   degli   stessi   e   un
appesantimento dell'organizzazione delle attivita' elettorali; 
  Ritenuto  di  accogliere  le  indicazioni  di  modifica  del  testo
contenute nei suddetti  pareri  delle  Commissioni  parlamentari,  ad
eccezione di quelle precedentemente esposte; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 febbraio 2008; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Epoca delle elezioni e termine per la nomina dei componenti  avvocato
                     e professore universitario 
  1. Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedi' successivo
del mese di aprile, i magistrati ordinari, i giudici onorari di  pace
e i vice procuratori onorari in servizio negli uffici compresi  nella
circoscrizione di ciascun distretto di Corte di appello e  presso  la
Corte di  cassazione  procedono  alle  elezioni  dei  componenti  del
consiglio giudiziario  e  del  consiglio  direttivo  della  Corte  di
cassazione. ((3)) 
  2. Qualora nella prima domenica di aprile cada la festivita'  della
Pasqua,  le  elezioni  si  terranno  la  domenica   ed   il   lunedi'
immediatamente successivi. 
  3. Entro i termini di cui  ai  commi  1  e  2  vengono  nominati  i
componenti avvocato e professore universitario. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 83, comma 19)
che "In deroga al disposto dell'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni  per
il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e  del  consiglio
direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima  domenica  e
il lunedi' successivo del mese di ottobre".