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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007, n. 273

Regolamento recante la modalità di erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'articolo 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/2/2008
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Testo in vigore dal: 27-2-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma  918, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  che,  al  fine  di agevolare il processo di riforma del settore
dell'autotrasporto  delle merci e di favorire la tutela dell'ambiente
e promuovere l'innalzamento degli standard di sicurezza del trasporto
stradale,  ha  incrementato  di  186 milioni di euro il «Fondo per le
misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e
per lo sviluppo della logistica», istituito nello stato di previsione
del  Ministero  dei trasporti dall'articolo 1, comma 108, della legge
23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di
euro  all'erogazione  di contributi alle imprese di autotrasporto per
l'acquisto  di  veicoli di ultima generazione aventi peso complessivo
pari o superiore a 11,5 tonnellate;
  Visto  l'articolo  1,  comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ai sensi del quale i destinatari degli aiuti di cui all'articolo
87  del Trattato istitutivo della Comunita' europea possono avvalersi
di  misure  agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47
del  testo  unico  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  e  secondo  le  modalita' stabilite con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di non rientrare
fra  coloro  che  hanno  ricevuto e, successivamente, non hanno visto
rimborsato,  o  depositato  in  un conto bloccato, gli aiuti che sono
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea,  ed  in
particolare l'articolo 87;
  Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed in
particolare  il  regolamento  (CE)  n. 659/1999 del Consiglio, del 22
marzo  1999,  recante  modalita' di applicazione dell'articolo 93 del
Trattato CE;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 agosto 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  n.  3805 del 22
ottobre 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per le politiche europee;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Ambito d'applicazione e definizioni
  1.   Le  disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano  le
modalita'   di  ripartizione  e  di  erogazione  del  «Fondo  per  il
proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto» di cui in
premessa,   relativamente  alla  quota  di  70  milioni  di  euro  da
destinare,  a  fini  di miglioramento ambientale, all'acquisizione di
mezzi pesanti di ultima generazione.
  2. Ai fini del presente regolamento:
    a) per  «impresa  di autotrasporto» si intende l'impresa iscritta
all'Albo  nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di terzi, ovvero l'impresa non
stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e'
parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
    b)  per  «raggruppamento  di  imprese»  si intendono le strutture
societarie  costituite  a  norma del libro V, titolo VI, capo I o del
libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile;
    c) per  «miglioramento ambientale» si intende la realizzazione di
«standard»   piu'  elevati  di  quelli  prescritti  dalla  disciplina
comunitaria  vigente  in  materia  di  emissioni  gassose, acustiche,
elettromagnetiche  e  quant'altro  necessario al raggiungimento degli
obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  1, commi 918, 919 e 1223, della
          legge   27 dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2007   -  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario),
          cosi' recita:
              «918.  Per  il  proseguimento degli interventi a favore
          dell'autotrasporto  di  merci,  nonche', ove si individuino
          misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art.
          87  del  Trattato  istitutivo  della Comunita' europea, per
          interventi  di riduzione del costo del lavoro delle imprese
          di  autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo
          istituito  dall'art.  1, comma 108, della legge 23 dicembre
          2005, n. 266, e' assegnata la somma di euro 186 milioni per
          l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
          comma 1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  le
          politiche   europee,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
          utilizzazione   del   fondo   di   cui  al  primo  periodo.
          L'efficacia  delle modalita' di utilizzazione di tale fondo
          e'   comunque   subordinata,   ai   sensi   dell'art.   88,
          paragrafo 3,   del   Trattato  istitutivo  della  Comunita'
          europea, alla autorizzazione della Commissione europea.
              919.  A  carico  del  fondo  di  cui  al  comma 918  e'
          prelevato  l'importo  di 70 milioni di euro, da destinare a
          misure  agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano,
          anche  mediante  locazione finanziaria, autoveicoli adibiti
          al   trasporto  di  merci,  di  massa  complessiva  pari  o
          superiore  a  11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al
          comma 918  sono  determinati  criteri  e  modalita'  per la
          fruizione di dette agevolazioni.
              (Omissis).
              1223.  I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del
          Trattato   che  istituisce  la  Comunita'  europea  possono
          avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai
          sensi  dell'art.  47  del testo unico di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, e
          secondo  le  modalita' stabilite con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale,  di  non rientrare fra coloro che hanno ricevuto
          e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
          bloccato  gli  aiuti  che sono individuati quali illegali o
          incompatibili  dalla Commissione europea, e specificati nel
          decreto di cui al presente comma.».
              - Il   testo   dell'art.   1,  comma 108,  della  legge
          23 dicembre  2005,  n.  266 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria  2006  -  pubblicata  nella Gazzetta. Ufficiale
          29 dicembre  2005,  n.  302,  supplemento ordinario), cosi'
          recita:
              •«108.  Al fine di agevolare il processo di riforma del
          settore  dell'autotrasporto  di merci, previsto dalla legge
          1° marzo  2005,  n.  32,  favorendo la riqualificazione del
          sistema   imprenditoriale   anche   mediante   la  crescita
          dimensionale  delle  imprese,  in  modo  da  renderle  piu'
          competitive  sul  mercato  interno  ed  internazionale,  e'
          istituito   nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti un fondo
          denominato  "Fondo  per  misure  di  accompagnamento  della
          riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della
          logistica",  con  una  dotazione  iniziale di 80 milioni di
          euro  per  l'anno  2006.  Con  regolamento emanato ai sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su   proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   sono   disciplinate   le   modalita'  di
          utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.».
              - Il  testo  dell'art.  47,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia   di  documentazione  amministrativa.  (Testo  A)»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
          42, supplemento ordinario, cosi' recita:
              «Art.  47  (R)  (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
          notorieta).  -  1. L'atto  di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta  dal medesimo con l'osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38 (R).
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza (R).
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (R).
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva (R).».
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicato  nella Gazzetta. Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario, cosi' recita:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;•
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (abrogata).».
              - Il  testo  dell'art.  87, del Trattato 25 marzo 1957,
          trattato  che  istituisce la Comunita' europea (versione in
          vigore   dal   1° febbraio   2003),   versione  consolidata
          pubblicata  nella  G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. 325, cosi'
          recita:
              «Art.  87  (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
          dal  presente  trattato,  sono incompatibili con il mercato
          comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
          membri,  gli  aiuti  concessi  dagli Stati, ovvero mediante
          risorse  statali,  sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo
          talune  imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
          falsare la concorrenza.
              2. Sono compatibili con il mercato comune:
                a) gli  aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
          consumatori,   a   condizione  che  siano  accordati  senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
                b) gli  aiuti  destinati  a ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali;
                c) gli  aiuti  concessi  all'economia  di determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della  divisione  della  Germania, nella misura in cui sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione.
              3.  Possono  considerarsi  compatibili  con  il mercato
          comune:
                a) gli   aiuti   destinati  a  favorire  lo  sviluppo
          economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
          anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
          sottoccupazione;
                b) gli  aiuti destinati a promuovere la realizzazione
          di  un  importante  progetto  di  comune  interesse europeo
          oppure  a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
          di uno Stato membro;
                c) gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse;
                d) gli  aiuti  destinati a promuovere la cultura e la
          conservazione   del  patrimonio,  quando  non  alterino  le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
          in misura contraria all'interesse comune;
                e) le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione   del   Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione.».
              - Il  regolamento  (CE)  22 marzo 1999, n. 659, recante
          «Regolamento    del    Consiglio   recante   modalita'   di
          applicazione  dell'art.  93 del trattato CE.» e' pubblicato
          nella  G.U.C.E.  27 marzo  1999,  n. L 83, ed e' entrato in
          vigore il 16 aprile 1999.
          Note all'art. 1:
              - Il  libro  V,  titolo  VI, capo I, del codice civile,
          reca:  «Libro  quinto  -  Del  lavoro  -  Titolo VI - Delle
          imprese  cooperative e delle mutue assicuratrici - Capo I -
          Delle imprese cooperative.».
              -  Il  libro  V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis
          del  codice  civile,  reca:  «Libro  quinto  - Del lavoro -
          Titolo  X  -  Della  disciplina  della  concorrenza  e  dei
          consorzi  -  Capo  II  -  Dei consorzi per il coordinamento
          della produzione e degli scambi - Sezione II - Dei consorzi
          con  attivita'  esterna  -  Sezione II-bis - Art. 2615-ter.
          Societa' consortili.».