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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 9 gennaio 2008, n. 1

Modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, recante: «Regolamento concernente modalità per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/2/2008
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Testo in vigore dal: 8-2-2008
                           (Raccolta 2008)

                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
                           E DELLA RICERCA
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo
17, commi 3 e 4;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  e  in
particolare l'articolo 36, comma 1;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  marzo  2006,  n. 172, recante:
"Regolamento  concernente  modalita' per l'ammissione dei medici alle
scuole di specializzazione in medicina";
  Rilevata  la  necessita'  di  modificare  il  regolamento da ultimo
citato,  onde  rendere  piu'  celere la procedura concorsuale, in tal
modo   contribuendo   a   realizzare  i  principi  di  efficienza  ed
economicita'  dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto  il parere del Consiglio universitario nazionale reso in data
11 dicembre 2007;
  Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
reso in data 7 dicembre 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2007;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
cosi'  come  attestata  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  per  gli affari giuridici e legislativi con nota dell'8
gennaio 2008, prot. n. DAGL/14.3.4/18/2008;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Al  preambolo del decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, le
parole   "emana   il  seguente  regolamento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "adotta il seguente regolamento".
  2.  All'articolo  2  del decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma 1, secondo periodo, le parole "prima della scadenza
del  termine  per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine
fissato per l'inizio delle attivita' didattiche delle scuole";
    b)  al  comma  3,  le  parole  "non  meno  di trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "non meno di dieci giorni".
  3.  All'articolo 6, comma 2, le parole "Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica"  sono  sostituite  dalle
seguenti:   "Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della
ricerca".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 9 gennaio 2008
                                                   Il Ministro: Mussi
Visto, il Guardasigilli: Mastella
  Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 74
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          concernente  "Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a
          norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59" e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          supplemento ordinario.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,  n.  382,  concernente  "Riordinamento  della docenza
          universitaria,   relativa   fascia  di  formazione  nonche'
          sperimentazione  organizzativa  e  didattica" e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   31 luglio   1980,   n.  209,
          supplemento ordinario.
              - La  legge  19 novembre 1990, n. 341 recante: "Riforma
          degli  ordinamenti  didattici  universitari", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1990.
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di' cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
              - Il  comma 1  dell'art.  36  del  decreto  legislativo
          17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE
          in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
          riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed  altri
          titoli  e  delle  direttive  97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
          99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" prevede:
              "Art.  36.  - 1. Entro centottanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto legislativo, con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per
          l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e
          le   modalita'  delle  prove,  nonche'  i  criteri  per  la
          valutazione   dei   titoli  e  per  la  composizione  delle
          commissioni   giudicatrici   nel   rispetto   dei  seguenti
          principi:
                a) le  prove  di  ammissione  si  svolgono  a livello
          locale,  in  una  medesima data per ogni singola tipologia,
          con  contenuti  definiti  a  livello  nazionale, secondo un
          calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
          pubblicizzato;
                b) i  punteggi  delle  prove  sono attribuiti secondo
          parametri oggettivi;
                c) appositi    punteggi   sono   assegnati,   secondo
          parametri  oggettivi,  al  voto  di  laurea e al curriculum
          degli studi;
                d) le  commissioni  sono  costituite a livello locale
          secondo criteri predeterminati.".
              -  Il   decreto  ministeriale  6 marzo  2006,  n.  172,
          recante "Regolamento concernente modalita' per l'ammissione
          dei  medici alle scuole di specializzazione in medicina" e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109.
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
              "Art.     1     (Principi    generali    dell'attivita'
          amministrativa). - 1. L'attivita' amministrativa persegue i
          fini  determinati  dalla  legge  ed  e' retta da criteri di
          economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza
          secondo  le modalita' previste dalla presente legge e dalle
          altre  disposizioni  che disciplinano singoli procedimenti,
          nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario.
              1-bis.  La  pubblica  amministrazione, nell'adozione di
          atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
          diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
              1-ter.  I  soggetti  privati  preposti all'esercizio di
          attivita'   amministrative   assicurano   il  rispetto  dei
          principi di cui al comma 1.
              2.  La  pubblica  amministrazione non puo' aggravare il
          procedimento  se  non per straordinarie e motivate esigenze
          imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.".
              - Si  riporta il testo degli articoli 2 e 6 del decreto
          6 marzo 2006, n. 172, come modificati dal presente decreto:
              "Art.  2  (Ammissione alla scuola). - 1. Alle scuole si
          accede  con  concorso  annuale per titoli ed esami, indetto
          con  decreto del rettore dell'universita', per il numero di
          posti determinati con decreto del Ministro, di cui all'art.
          35,  comma 2,  del  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n.
          368. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina
          e  chirurgia  in  data  anteriore  al  termine  di scadenza
          fissato  dal  bando  per  la presentazione delle domande di
          partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame
          di  Stato  entro  il  termine  fissato  per  l'inizio delle
          attivita'  didattiche delle scuole. Nel bando sono altresi'
          indicate  la  sede  e la data della prova di esame, i posti
          disponibili   presso   ciascuna   scuola  e  le  necessarie
          disposizioni organizzative.
              2.  Le prove di ammissione si svolgono a livello locale
          presso le singole universita', nella medesima data per ogni
          singola  tipologia.  Il  calendario  delle  prove, per ogni
          singola   tipologia,  e'  predisposto  dal  MIUR  entro  il
          31 luglio  di  ciascun anno, in modo da poter adeguatamente
          pubblicizzare,  con  congruo  anticipo, la data, nonche' il
          numero  dei  posti  di specializzazione assegnati a ciascun
          ateneo,  e in modo che le universita' possano pubblicare il
          relativo bando almeno sessanta giorni prima della prova.
              3.  La domanda per partecipare alla prova di selezione,
          corredata  della  documentazione  prevista  dal  bando,  e'
          presentata  all'Universita'  con  apposizione  di numero di
          protocollo e data, ovvero tramite raccomandata con ricevuta
          di  ritorno,  non  meno  di  dieci giorni prima della prova
          stessa.".
              "Art.  6  (Disposizioni  transitorie  e  finali).  - 1.
          Limitatamente  all'anno  accademico  2005/2006, in deroga a
          quanto  previsto  dall'art. 2, comma 1, possono partecipare
          al  concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano
          conseguito  l'abilitazione  all'esercizio  professionale in
          data  anteriore  a quella indicata dal MIUR per l'effettivo
          inizio dei corsi.
              2.  Il  presente  decreto  sostituisce  il  decreto del
          Ministro dell'universita' e della ricerca 25 febbraio 2003,
          n. 99.".