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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 novembre 2007, n. 263

Regolamento recante: «Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/2/2008
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  8-2-2008

IL MINISTRO

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'articolo 1-bis, comma 5, concernente le modalità procedimentali per l'inclusione delle scuole non paritarie in un apposito elenco regionale, da definirsi con regolamento adottato ai sensi dell'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 7, concernente l'istituzione del Ministero della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Procedure per l'iscrizione negli elenchi regionali
delle scuole non paritarie
1. L'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie è disposta, su domanda, dall'ufficio scolastico regionale competente per territorio.
2. La domanda è presentata dal gestore o dal rappresentante legale del gestore all'ufficio scolastico della regione in cui la scuola ha sede, entro il termine del 31 marzo di ciascun anno. Essa contiene la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
3. Alla domanda deve essere allegata, in particolare, la documentazione riguardante:
a) la predisposizione di un progetto educativo della scuola, adottato in armonia con i principi costituzionali;
b) la predisposizione delle linee essenziali del piano dell'offerta formativa elaborato in conformità agli ordinamenti vigenti;
c) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza di locali scolastici e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti.
4. Per le scuole dell'infanzia che richiedono l'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie, si prescinde dal possesso del requisito relativo alla correlazione dell'attività didattica al conseguimento di un titolo di studio.
5. L'ufficio scolastico regionale procede alla verifica della documentazione fatta pervenire dalla scuola circa il possesso dei requisiti dichiarati e, in caso di riscontro positivo, entro il successivo 30 giugno iscrive la scuola nell'elenco regionale delle scuole non paritarie.
6. L'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine del 30 giugno, comunica alla scuola che ha prodotto domanda l'esito positivo o negativo del procedimento.
7. L'amministrazione è tenuta ad effettuare, entro il termine del 30 novembre successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda, appositi accertamenti ispettivi. Nel caso in cui tali accertamenti attestino la mancanza di uno o più requisiti richiesti dalla legge e dichiarati nella domanda, l'ufficio scolastico regionale dispone la cancellazione della scuola dall'elenco regionale, dandone comunicazione alla scuola interessata.
8. L'elenco regionale delle scuole non paritarie è aggiornato e pubblicato all'albo entro il 30 giugno di ciascun anno.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante: «Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è il seguente:
«Art. 1-bis. (Norme in materia di scuole non statali).
- 1-4. (Omissis).
5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalità procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attività d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di "scuola" e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 4.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.
- La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67.
- Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è il seguente:
«7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1-bis, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante: «Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita», convertito, con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è il seguente:
«Art. 1-bis (Norme in materia di scuole non statali). - 1-3. (Omissis).
4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:
a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.
5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalità procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attività d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di "scuola" e non pssono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 4.».