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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 251

Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/1/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
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vigente al 15/09/2024
Testo in vigore dal: 22-3-2014
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del  29  aprile  2004,
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi  o
apolidi,  della  qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti
bisognosa di protezione  internazionale,  nonche'  norme  minime  sul
contenuto della protezione riconosciuta; 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 26 luglio 2007; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  le  competenti  Commissioni  del   Senato   della
Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 9 novembre 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro  e
della previdenza sociale, della solidarieta' sociale, per le  riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per i diritti e  le
pari opportunita'; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
  1. Il presente decreto  stabilisce  le  norme  sull'attribuzione  a
cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad  apolidi,
di seguito denominati: «stranieri», ((della qualifica di beneficiario
di protezione internazionale nonche' norme sul contenuto dello status
riconosciuto)).