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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2025)
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vigente al 26/12/2013
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-8-2012
al: 3-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del  10  giugno  1991,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; 
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5  luglio   1991,   n.   197,   recante
provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione  del  sistema
finanziario a scopo di riciclaggio; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n.  52,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994,  ed  in  particolare
l'articolo 15; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante  norme
in  materia  di  circolazione  transfrontaliera   di   capitali,   in
attuazione della direttiva 91/308/CEE; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  153,  recante
disposizioni   a   integrazione   dell'attuazione   della   direttiva
91/308/CEE; 
  Visto il decreto  legislativo  26  agosto  1998,  n.  319,  recante
riordino dell'Ufficio italiano dei cambi  a  norma  dell'articolo  1,
comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433; 
  Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999,  n.  374,  relativo
all'estensione delle  disposizioni  in  materia  di  riciclaggio  dei
capitali   di   provenienza   illecita   e   attivita'    finanziarie
particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di  riciclaggio,
a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Vista  la  direttiva  2001/97/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 4 dicembre  2001,  recante  modifica  della  direttiva
91/308/CEE; 
  Vista la legge 3 febbraio 2003, n.  14,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee legge  comunitaria  2002,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2004,  n.  56,  recante
attuazione della direttiva  2001/97/CE,  in  materia  di  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
da attivita' illecite; 
  Vista  la  direttiva  2005/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa  alla  prevenzione  dell'uso
del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005,  ed  in  particolare
gli articoli 21 e 22; 
  Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006,
recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE; 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
di natura patrimoniale per  prevenire,  contrastare  e  reprimere  il
finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita'  dei  Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale,  in  attuazione
della direttiva 2005/60/CE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data
16 ottobre 2007, con il quale sono state avocate le attivita'  svolte
dall'Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della
Banca d'Italia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 novembre 2007; 
  Udito il parere delle competenti autorita' di vigilanza di  settore
e le amministrazioni interessate; 
  Udito il parere del Garante per la protezione dei  dati  personali,
espresso nella riunione del 25 luglio 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia e dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: 
    a) "codice in materia di protezione dei dati personali" indica il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per la societa' e  la
borsa; 
    c) "CAP" indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,
recante il codice delle assicurazioni private; 
    d) "DIA" indica la Direzione investigativa antimafia; 
    e) "direttiva" indica  la  direttiva  2005/60/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 
    f) "GAFI" indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale; 
    g) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo; 
    ((g-bis) "Autorita' di vigilanza europee" indica: 
      1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento
(UE) n. 1093/2010; 
      2)  "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e  delle
pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n.
1094/2010; 
      3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;)) 
    h)  "Stato  comunitario"  indica  lo  Stato  membro   dell'Unione
europea; 
    i) "Stato extracomunitario"  indica  lo  Stato  non  appartenente
all'Unione europea; 
    l) "TUB" indica il testo unico delle leggi in materia bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"; 
    m) "TUF" indica il testo  unico  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    n)  "TULPS"  indica  il  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    o) "TUV" indica il testo unico delle norme in materia  valutaria,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1988,  n.
148. 
  2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a)   "amministrazioni   interessate":   le   autorita'    e    le
amministrazioni  competenti  al  rilascio  delle   autorizzazioni   o
licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di  inizio  attivita'  di
cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e  all'articolo  14  o  che
esercitano la vigilanza sui  soggetti  indicati  negli  articoli  12,
comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b); 
    b) "archivio unico informatico": un archivio, formato e gestito a
mezzo di sistemi informatici,  nel  quale  sono  conservate  in  modo
accentrato tutte le  informazioni  acquisite  nell'adempimento  degli
obblighi di  identificazione  e  registrazione,  secondo  i  principi
previsti nel presente decreto; 
    c) "autorita' di vigilanza di settore": le autorita' preposte, ai
sensi della normativa vigente, alla  vigilanza  o  al  controllo  dei
soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla  lettera  a)  alla
lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a); 
    d) "banca di comodo": una banca, o un ente che  svolge  attivita'
equivalenti, costituita in un Paese in cui  non  ha  alcuna  presenza
fisica, che consenta di  esercitare  una  direzione  e  una  gestione
effettive e  che  non  sia  collegata  ad  alcun  gruppo  finanziario
regolamentato; 
    e) "cliente": il soggetto che instaura  rapporti  continuativi  o
compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11  e  14,
ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e
13 rendono una prestazione professionale in seguito  al  conferimento
di un incarico; 
    e-bis) "conti correnti di  corrispondenza":  conti  tenuti  dalle
banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il  regolamento  dei
servizi  interbancari  (rimesse  di  effetti,  assegni  circolari   e
bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse  documentate  e
altre operazioni); 
    f) "conti  di  passaggio":  rapporti  bancari  di  corrispondenza
transfrontalieri,   intrattenuti   tra    intermediari    finanziari,
utilizzati per effettuare operazioni in  nome  proprio  e  per  conto
della clientela; 
    g) "dati identificativi": il nome e il cognome,  il  luogo  e  la
data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale  e  gli  estremi  del
documento di identificazione o,  nel  caso  di  soggetti  diversi  da
persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice  fiscale
o, per le persone giuridiche, la partita IVA; 
    h) "insediamento fisico": un  luogo  destinato  allo  svolgimento
dell'attivita' di istituto, con  stabile  indirizzo,  diverso  da  un
semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto  e'
autorizzato a  svolgere  la  propria  attivita'.  In  tale  luogo  il
soggetto deve impiegare una  o  piu'  persone  a  tempo  pieno,  deve
mantenere  evidenze  relative  all'attivita'  svolta,   deve   essere
soggetto ai controlli effettuati  dall'autorita'  che  ha  rilasciato
l'autorizzazione a operare; 
    i) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni  bancari
e  postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  a  essi
assimilabili  o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli  ordini   di
accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le  altre  carte
di pagamento, le polizze assicurative  trasferibili,  le  polizze  di
pegno  e  ogni  altro  strumento  a  disposizione  che  permetta   di
trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie; 
    l) "operazione": la trasmissione o la movimentazione di mezzi  di
pagamento; per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  12,  un'attivita'
determinata o determinabile, finalizzata a  un  obiettivo  di  natura
finanziaria o patrimoniale modificativo  della  situazione  giuridica
esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale; 
    m)  "operazione  frazionata":  un'operazione  unitaria  sotto  il
profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal
presente  decreto,  posta  in  essere  attraverso  piu'   operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti  limiti,  effettuate  in  momenti
diversi ed in un circoscritto  periodo  di  tempo  fissato  in  sette
giorni  ferma  restando  la  sussistenza  dell'operazione  frazionata
quando ricorrano elementi per ritenerla tale; 
    n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 SETTEMBRE 2009, N. 151; 
    o) "persone politicamente esposte": le persone fisiche  residenti
in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano  o
hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari
diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono  notoriamente
stretti  legami,  individuate  sulla  base   dei   criteri   di   cui
all'allegato tecnico al presente decreto; 
    p) "prestatori di servizi relativi  a  societa'  e  trust":  ogni
persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale,  uno
dei servizi seguenti a terzi: 
      1) costituire societa' o altre persone giuridiche; 
      2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una
societa', di socio di un'associazione  o  una  funzione  analoga  nei
confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinche' un'altra
persona occupi tale funzione; 
      3)  fornire  una  sede  legale,   un   indirizzo   commerciale,
amministrativo o postale e altri servizi  connessi  a  una  societa',
un'associazione o qualsiasi altra entita' giuridica; 
      4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in
un soggetto giuridico analogo o provvedere affinche' un'altra persona
occupi tale funzione; 
      5) esercitare  il  ruolo  d'azionista  per  conto  di  un'altra
persona o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione,
purche' non si tratti di una societa' ammessa alla quotazione  su  un
mercato  regolamentato  e  sottoposta  a  obblighi  di  comunicazione
conformemente alla normativa comunitaria  o  a  norme  internazionali
equivalenti; 
    q)  "prestazione  professionale":  prestazione  professionale   o
commerciale correlata con le attivita' svolte dai  soggetti  indicati
agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in  cui
inizia, che avra' una certa durata; 
    r) "pubblica amministrazione":  tutte  le  amministrazioni  dello
Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e  grado,
le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato
a ordinamento  autonomo,  le  regioni,  le  province,  i  comuni,  le
comunita' montane e loro  consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale e le agenzie di cui  al  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 
    s)  "rapporto  continuativo":  rapporto  di   durata   rientrante
nell'esercizio  dell'attivita'  di  istituto  dei  soggetti  indicati
all'articolo 11 che  dia  luogo  a  piu'  operazioni  di  versamento,
prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce
in una sola operazione; 
    t) "registro della clientela": un  registro  cartaceo  nel  quale
sono conservati  i  dati  identificativi  di  cui  alla  lettera  g),
acquisiti nell'adempimento dell'obbligo di identificazione secondo le
modalita' previste nel presente decreto; 
    u) titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale e'
realizzata un'operazione o un'attivita', ovvero, nel caso di  entita'
giuridica, la persona o le persone fisiche che,  in  ultima  istanza,
possiedono  o  controllano  tale   entita',   ovvero   ne   risultano
beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente
decreto; 
    v) "titolo al portatore": titolo  di  credito  che  legittima  il
possessore all'esercizio del diritto in esso menzionato in base  alla
mera presentazione e il cui trasferimento si opera  con  la  consegna
del titolo; 
    z) "UIF": l'unita' di informazione finanziaria cioe' la struttura
nazionale  incaricata  di  ricevere  dai   soggetti   obbligati,   di
richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita'
competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.