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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal: 24-11-2007
al: 9-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4
e l'allegato B; 
  Vista la direttiva n.  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 settembre 2005,  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche professionali; 
  Vista la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006,
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  89/48/CEE  relativa  ad  un  sistema  generale   di
riconoscimento dei diplomi di  istruzione  superiore  che  sanzionano
formazioni professionali di una durata minima di tre anni; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  maggio  1994,  n.  319,  recante
attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un  secondo  sistema
generale di riconoscimento della formazione professionale che integra
la direttiva 89/48/CEE; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
approvazione del Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 20 settembre  2002,  n.  229,  recante
attuazione della direttiva 99/42/CE che istituisce un  meccanismo  di
riconoscimento  delle  qualifiche  per  le  attivita'   professionali
disciplinate dalle direttive di liberalizzazione  e  dalle  direttive
recanti misure transitorie e che  completa  il  sistema  generale  di
riconoscimento delle qualifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  recante
attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento   dei   loro   diplomi,
certificati ed altri titoli e  delle  direttive  97/50/CE,  98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE; 
  Vista la legge 13 giugno 1985,  n.  296,  relativa  al  diritto  di
stabilimento  e  libera  prestazione  dei  servizi  da  parte   delle
ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita'
economica europea; 
  Visto il decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  129,  relativo
all'attuazione  delle  direttive  85/384/CEE,  n.  85/614/CEE  e   n.
86/17/CEE  in  materia   di   riconoscimento   dei   diplomi,   delle
certificazioni e altri titoli nel settore dell'architettura; 
  Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409,  relativa  alla  istituzione
della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al
diritto di stabilimento ed alla  libera  prestazione  di  servizi  da
parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee; 
  Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 905,  relativa  al  diritto  di
stabilimento  e  libera  prestazione  dei  servizi  da  parte   degli
infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunita'
economica europea; 
  Vista la legge 8 novembre 1984, n.  750,  relativa  al  diritto  di
stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei  veterinari
cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea; 
  Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258,  relativo  alla
attuazione delle direttive 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE,
in materia di formazione e diritto di stabilimento dei  farmacisti  a
norma dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 ottobre 2007; 
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  le  politiche  europee,  della
pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca, della salute e
della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale,
dello sviluppo economico, per i beni e le  attivita'  culturali,  dei
trasporti e per gli affari regionali e le autonomie locali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                            O g g e t t o 
 
  1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per  l'accesso
alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di
quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a  professionisti
in  quanto  partecipi  sia  pure  occasionalmente  dell'esercizio  di
pubblici  poteri  ed  in  particolare  le  attivita'  riservate  alla
professione notarile, delle qualifiche professionali  gia'  acquisite
in uno o piu' Stati membri dell'Unione  europea,  che  permettono  al
titolare di tali qualifiche  di  esercitare  nello  Stato  membro  di
origine la professione corrispondente. 
  2. Restano  salve  le  disposizioni  vigenti  che  disciplinano  il
profilo dell'accesso al pubblico impiego. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 1, commi 1, 3, 4 e l'allegato B,  della  legge
          25 gennaio 2006, n.  29,  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  8
          febbraio 2006, n. 32, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie.). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   legge,   i   decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle direttive comprese negli elenchi di cui agli  allegati
          A e B. 
              2. (Omissis) 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive elencate nell'allegato A,  sono  trasmessi,  dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti
          organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data  di
          trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza  del
          parere. Qualora il termine  per  l'espressione  del  parere
          parlamentare di cui al presente  comma,  ovvero  i  diversi
          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione della  direttiva  2003/123/CE,  della  direttiva
          2004/9/CE,  della  direttiva  2004/36/CE,  della  direttiva
          2004/49/CE, della  direttiva  2004/50/CE,  della  direttiva
          2004/54/CE, della  direttiva  2004/80/CE,  della  direttiva
          2004/81/CE, della  direttiva  2004/83/CE,  della  direttiva
          2004/113/CE della  direttiva  2005/14/CE,  della  direttiva
          2005/19/CE, della  direttiva  2005/28/CE,  della  direttiva
          2005/36/CE e  della  direttiva  2005/60/CE  sono  corredati
          dalla relazione tecnica di cui all'art.  11-ter,  comma  2,
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. Su di essi  e'  richiesto  anche  il  parere
          delle Commissioni parlamentari  competenti  per  i  profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'art.  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi di informazione,  per  i
          pareri  definitivi  delle  Commissioni  competenti  per   i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
                                                          «Allegato B 
              98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  6
          luglio 1998, sulla protezione  giuridica  delle  invenzioni
          biotecnologiche. 
              2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2000, che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
          comunitaria in materia di acque. 
              2003/123/CE del Consiglio, del 22  dicembre  2003,  che
          modifica la  direttiva  90/435/CEE  concernente  il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi. 
              2004/9/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  febbraio  2004,  concernente  l'ispezione   e   la
          verifica della buona pratica di laboratorio (BPL). 
              2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili  di  paesi
          terzi che utilizzano aeroporti comunitari. 
              2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute relative all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)
          (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'art.  16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 
              2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          29 aprile 2004,  relativa  alla  sicurezza  delle  ferrovie
          comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
          della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
          capacita' di  infrastruttura  ferroviaria,  all'imposizione
          dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura  ferroviaria
          e  alla  certificazione  di  sicurezza   (direttiva   sulla
          sicurezza delle ferrovie). 
              2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          29 aprile 2004, che  modifica  la  direttiva  96/48/CE  del
          Consiglio  relativa   all'interoperabilita'   del   sistema
          ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e  la  direttiva
          2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa
          all'interoperabilita' del sistema ferroviario  transeuropeo
          convenzionale. 
              2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          29  aprile  2004,  che  modifica  la  direttiva  91/440/CEE
          relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. 
              2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi  di  sicurezza
          per le gallerie della rete stradale transeuropea. 
              2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa
          all'indennizzo delle vittime di reato. 
              2004/81/CE  del  Consiglio,   del   29   aprile   2004,
          riguardante  il  titolo  di  soggiorno  da  rilasciare   ai
          cittadini di paesi terzi vittime  della  tratta  di  esseri
          umani  o  coinvolti   in   un'azione   di   favoreggiamento
          dell'immigrazione illegale che cooperino con  le  autorita'
          competenti. 
              2004/82/CE  del  Consiglio,   del   29   aprile   2004,
          concernente l'obbligo dei  vettori  di  comunicare  i  dati
          relativi alle persone trasportate. 
              2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile  2004,  recante
          norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi  terzi
          o apolidi,  della  qualifica  di  rifugiato  o  di  persona
          altrimenti bisognosa di protezione internazionale,  nonche'
          norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. 
              2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15  dicembre  2004,  concernente  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita' elettromagnetica e che abroga  la  direttiva
          89/336/CEE. 
              2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre 2004,  sull'armonizzazione  degli  obblighi  di
          trasparenza riguardanti le informazioni sugli  emittenti  i
          cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato  e   che   modifica   la   direttiva
          2001/34/CE. 
              2004/113/CE del Consiglio, del 13  dicembre  2004,  che
          attua il principio della parita' di trattamento tra  uomini
          e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
          loro fornitura. 
              2005/14/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2005, che modifica la direttiva  72/166/CEE,
          la  direttiva  84/5/CEE,  la  direttiva  88/357/CEE  e   la
          direttiva 90/232/CEE tutte del  Consiglio  e  la  direttiva
          2000/26/CE  del  Parlamento   europeo   e   del   Consiglio
          sull'assicurazione della responsabilita' civile  risultante
          dalla circolazione di autoveicoli. 
              2005/19/CE del Consiglio, del  17  febbraio  2005,  che
          modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
          comune  da  applicare  alle  fusioni,  alle  scissioni,  ai
          conferimenti d'attivo ed agli scambi  d'azioni  concernenti
          societa' di Stati membri diversi. 
              2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile  2005,  che
          stabilisce i principi e le linee guida dettagliate  per  la
          buona pratica clinica relativa ai  medicinali  in  fase  di
          sperimentazione  a  uso  umano  nonche'  i  requisiti   per
          l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di  tali
          medicinali. 
              2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          7  settembre  2005,  relativa   al   riconoscimento   delle
          qualifiche professionali. 
              2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 ottobre 2005, relativa  alla  prevenzione  dell'uso  del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi  di
          attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.». 
              La direttiva 2005/36/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
          settembre 2005, n. L 255. 
              La direttiva 2006/100/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          20 dicembre 2006, n. L 363. 
              Il decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  115,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff.18 febbraio 1992, n. 40. 
              La direttiva 89/48/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.  24
          gennaio 1989, n. L 19. 
              Il decreto  legislativo  2  maggio  1994,  n.  319,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 94, n. 123 S.O. 
              La direttiva 92/51/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.  24
          luglio 1992, n. L 209. 
              Il decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              Il decreto legislativo 20 settembre 2002,  n.  229,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 22 ottobre 2002, n. 248. 
              La direttiva 99/42/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.  31
          luglio 1999, n. L 201. 
              Il decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1999, n. 250, S.O. 
              La direttiva 93/16/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  7
          luglio 1993, n. L 165. 
              La direttiva 97/50/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.  24
          ottobre 1997, n. L 291. 
              La direttiva 98/21/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  5
          maggio 1998, n. L 131. 
              La direttiva 98/63/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.  15
          settembre 1998, n. L 253. 
              La direttiva 99/46/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  2
          giugno 1999, n. L 139. 
              La legge 13 giugno 1985, n. 296,  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. . 22 giugno 1985, n. 146. 
              Il decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  129,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff.19 febbraio 92 n. 41. 
              La direttiva 85/384/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
          agosto 1985, n. L 223. 
              La direttiva 85/614/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
          dicembre 1985, n. 376. 
              La direttiva 86/17/CEE e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.1
          febbraio 86 n. L. 27 
              La legge 24 luglio 1985, n. 409,  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 13 agosto 1985, n. 190, S.O. 
              La legge 18 dicembre 1980, n. 905, e' pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 2 gennaio 1981, n. 1. 
              La legge 8 novembre 1984, n. 750, e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 10 novembre 1984, n. 310. 
              Il decreto  legislativo  8  agosto  1991,  n.  258,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff.5 novembre 1948 n. 258. 
              Le direttive 85/432/CEE e  85/433/CEE  sono  pubblicate
          nella G.U.C.E. 24 settembre 1985, n. L 253. 
              La direttiva 85/584/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.31
          dicembre 1985 n. L. 372. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  6,  della  legge  30
          luglio 1990,  n.  212,  recante:  «Delega  al  Governo  per
          l'attuazione  di  direttive  delle  Comunita'  europee   in
          materia di sanita' e di protezione dei lavoratori.». 
              «Art. 6 (Farmacisti). - 1. Il  decreto  legislativo  in
          materia di formazione dei  farmacisti  sara'  informato  ai
          seguenti principi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli
          contenuti nelle direttive da attuare: 
                a)  individuare  le  procedure  e  le  modalita'  per
          ottenere l'autorizzazione all'esercizio  della  professione
          di farmacista da parte di cittadini degli Stati membri; 
                b)   consentire   il   mantenimento   dell'iscrizione
          all'ordine provinciale dei  farmacisti  di  coloro  che  si
          trasferiscano in altro Stato membro.».