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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 197

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007
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Testo in vigore dal:  24-11-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 3, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie;
Vista la legge 2 marzo 1963, n. 674, recante ratifica della Convenzione relativa a danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 10 gennaio 2004, n. 12, recante ratifica della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 798 del Codice della navigazione, il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, di seguito denominato: «regolamento».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 3 della legge 6 febbraio 2007 n. 13 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, S.O, così dispone:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.».
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 «Codice della navigazione» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
- La legge 2 marzo 1963, n. 674 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie,» adottata a Roma il 7 ottobre 1952, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1963, n. 134.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- La legge 10 gennaio 2004, n. 12 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale», con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2004, n. 20, S.O.
- Il Reg. (CE) 21 aprile 2004, n. 785/2004 «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili», è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 138.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
Note all'art. 1:
- L'art. 798 del codice della navigazione così dispone:
«Art. 798 (Obbligo di assicurazione). - L'aeromobile non può circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.»
- Per il regolamento (CE) n. 785/2004, si vedano le note alle premesse.