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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 28 agosto 2007, n. 173

Regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/11/2007
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Testo in vigore dal:  7-11-2007

IL MINISTRO PER I BENI

E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», il quale, tra l'altro, disciplina i trattamenti effettuati per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, nonché il codice deontologico e di buona condotta concernente il trattamento dei dati personali per scopi storici, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali» - allegato A.2;
Visto il decreto ministeriale in data 24 settembre 2004, recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali», registrato dalla Corte dei conti il 28 ottobre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 e successive modificazioni;
l'articolo 20, comma 1, ai sensi del quale il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;
l'articolo 20, comma 2, ai sensi del quale nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 dello stesso decreto, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del medesimo provvedimento;
l'articolo 21, comma 1, ai sensi del quale il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili; l'articolo 21, comma 2, ai sensi del quale la disposizione dell'articolo 20, comma 2, si applica anche al trattamento dei dati giudiziari;
Vista la Parte II del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolata «Disposizioni relative a specifici settori», nella quale sono indicate finalità di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici;
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 dicembre 2005 recante autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;
Ravvisata la necessità di provvedere all'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito dei trattamenti di dati personali effettuati, per le finalità di interesse pubblico individuate dalla legge, dal Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dagli enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza del Ministero limitatamente ai trattamenti in materia di gestione del personale e di contenzioso, nonché di formazione;
Ritenuto di indicare analiticamente negli allegati le operazioni effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e dai precitati enti pubblici che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione a terzi;
Ritenuto di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che il Ministero per i beni e le attività culturali e dai precitati enti pubblici devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge: operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione;
Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui agli allegati è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
Rilevato che il presente regolamento non comporta alcun onere di spesa a carico dell'Amministrazione;
Acquisito in data 21 giugno 2006 il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi in via interlocutoria, nell'adunanza del 19 marzo 2007 ed in via definitiva nell'adunanza del 9 luglio 2007;
Vista la preliminare comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 16028 del 19 luglio 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento
1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», d'ora innanzi denominato «Codice», il regolamento identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, con esclusione dei trattamenti effettuati per scopi storici, già regolati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», nonché dal codice deontologico e di buona condotta concernente il trattamento dei dati personali per scopi storici, di cui all'allegato A.2 al Codice.
2. Il presente regolamento identifica altresì i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili, limitatamente ai trattamenti in materia di gestione del personale e di contenzioso, nonché di formazione, da parte degli enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza del Ministero ed in particolare: Ente Ville Vesuviane, istituito con legge n. 578/1971; Scuola Archeologica di Atene, istituita con legge n. 118/1987; Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani», istituita con R.D. n. 1050/1925 e R.D.L. n. 1447/1937, convertito con legge n. 2554/1937; Domus Mazziniana, istituita con legge n. 1230/1952; Fondazione Guglielmo Marconi, istituita con R.D. n. 354/1938; Istituto Italiano di Numismatica, istituito con R.D.L. n. 223/1936; Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, istituito con R.D. n. 1068/1935; Istituto Storico Italiano per il Medioevo, istituito con legge n. 2124/1934;
Accademia Nazionale dei Lincei, ricostituita con D.Lgs.Lgt. n. 359/1944, riordinata con legge n. 70/1975; Museo storico della liberazione di Roma, istituito con legge n. 277/1957.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premessa:
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2004, n. 11.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2004, n. 166.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [abrogata].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Il testo degli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174, è il seguente:
«Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.».
«Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari). - 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
«Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari). - 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. 1 dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. in applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», si veda in note alla premessa.
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», si veda in note alla premessa.
- Il testo della legge 29 luglio 1971, n. 578, recante «Provve-dimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1971, n. 202.
- Il testo della legge 16 marzo 1987, n. 118, recante «Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1987, n. 73.
- Il testo del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, recante «Conferimento della personalità giuridica alla Fondazione del "Vittoriale degli Italiani"», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1937, n. 202; il testo della legge di conversione 27 dicembre 1937, n. 2554 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1938, n. 46.
- Il testo della legge 14 agosto 1952, n. 1230, recante «Istituzione, in Pisa, della "Domus Mazziniana"», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1952, n. 225.
- Il testo del regio decreto 2 aprile 1938, n. 354, recante «Erezione in ente morale e approvazione dello statuto della Fondazione "Guglielmo Marconi"», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1938, n. 93.
- Il testo del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 223, recante «Costituzione di un Regio istituto di numismatica», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1936, n. 45.
- Il testo del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1068, recante «Attribuzione alla Società nazionale per la storia del Risorgimento del titolo di "Regio istituto per la storia del Risorgimento italiano"», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1935, n. 152.
- Il testo del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, recante «Coordinamento degli istituti nazionali di studi storici in Roma», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1934, n. 180; il testo della legge di conversione 20 dicembre 1934, n. 2124, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1935, n. 13.
- Il testo del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, recante «Ricostituzione dell'Accademia Nazionale dei Lincei», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (serie speciale) del 9 dicembre 1944, n. 92.
- Il testo della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1975, n. 87.
- Il testo della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante «Istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1957, n. 117.