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LEGGE 27 settembre 2007, n. 167

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2007
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vigente al 14/09/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-10-2007
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

                    Autorizzazione alla ratifica

  1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,
adottata  a  Parigi  il  17 ottobre  2003  dalla XXXII sessione della
Conferenza  generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).