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LEGGE 27 settembre 2007, n. 165

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca.

note: Entrata in vigore della legge: 25-10-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal: 4-7-2009
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
                   Riordino degli enti di ricerca

  1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare
le  attivita'  nel  settore  della  ricerca e di garantire autonomia,
trasparenza   ed   efficienza  nella  gestione  degli  enti  pubblici
nazionali  di  ricerca,  il  Governo e' autorizzato ad adottare uno o
piu' decreti legislativi, entro (( il 31 dicembre 2009 )), al fine di
provvedere  al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli
organi  di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati
dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e dei seguenti:
a) riconoscimento  agli enti della autonomia statutaria, nel rispetto
   dell'articolo  33,  sesto  comma, della Costituzione e in coerenza
   con  i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla
   raccomandazione  n.  2005/251/CE della Commissione, del-l'11 marzo
   2005,  al  fine  di  salvaguardarne  l'indipendenza  e  la  libera
   attivita'  di  ricerca,  volta  all'avanzamento  della conoscenza,
   ferma  restando  la  responsabilita'  del Governo nell'indicazione
   della  missione  e  di  specifici obiettivi di ricerca per ciascun
   ente,  nell'ambito  del  Programma nazionale della ricerca (PNR) e
   degli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea;
b) formulazione e deliberazione degli statuti (( e dei regolamenti di
   amministrazione,  finanza  e  contabilita',  e del personale )) da
   parte   degli   organi   statutari  competenti  dei  singoli  enti
   interessati  e  loro  successiva  emanazione da parte dei medesimi
   organi,  previo controllo di legittimita' e di merito del Ministro
   dell'universita'   e   della   ricerca,   nelle   forme   previste
   dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
   ((  Il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
   esercita  il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza
   e contabilita', sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
   nonche'   sui  regolamenti  del  personale,  sentiti  il  Ministro
   dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  per la pubblica
   amministrazione e l'innovazione ));
(( c)  formulazione  e  deliberazione degli statuti, in sede di prima
   attuazione,  da parte dei consigli di amministrazione integrati da
   cinque  esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi
   o   maggiori   oneri   per   la  finanza  pubblica,  dal  Ministro
   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca. Agli esperti
   non  e'  riconosciuto  alcun  compenso  o  indennita'.  I predetti
   statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici ));
d) affidamento  all'Agenzia nazionale di valutazione dell'universita'
   e  della  ricerca  (ANVUR) del compito di valutare la qualita' dei
   risultati  della  ricerca svolta dagli enti, nonche' l'efficacia e
   l'efficienza   delle   loro   attivita'  istituzionali,  riferendo
   periodicamente al Governo con appositi rapporti;
e) attribuzione  agli  enti  delle  risorse finanziarie statali sulla
   base  di  criteri  che tengano conto della valutazione di cui alla
   lettera d);
f) riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei loro
   componenti,  garantendone altresi' l'alto profilo scientifico e le
   competenze  tecnico-organizzative  e prevedendo nuove procedure di
   individuazione   dei   presidenti   e  dei  componenti  di  nomina
   governativa  dei consigli di amministrazione, che sono l'organo di
   governo degli enti, tramite scelte effettuate in rose di candidati
   proposte  da  appositi  comitati di selezione nominati di volta in
   volta  dal  Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata
   rappresentanza  di esponenti della comunita' scientifica nazionale
   e  internazionale  e,  in particolare, di quanti sono stati eletti
   dai ricercatori in organismi degli enti, ove esistenti, e comunque
   escludendone  il  personale del Ministero dell'universita' e della
   ricerca;
g) composizione   del  consiglio  di  amministrazione  del  Consiglio
   nazionale  delle  ricerche  in modo da assicurare che la meta' dei
   componenti sia di nomina governativa (( , nonche' del consiglio di
   amministrazione  dell'Agenzia  spaziale italiana (ASI), prevedendo
   che  con  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
   della  ricerca  siano  nominati  il presidente e gli altri quattro
   componenti,  dei  quali  uno  designato  dal Ministro degli affari
   esteri,   uno  dal  Ministro  della  difesa  e  uno  dal  Ministro
   dell'economia e delle finanze ));
h) adozione  di  procedure di valutazione comparativa, sulla base del
   merito  scientifico,  per  l'individuazione  dei  direttori  degli
   organi di ricerca;
i) adozione   di   misure   organizzative   volte   a  potenziare  la
   professionalita'  e  l'autonomia dei ricercatori, semplificando le
   procedure  amministrative  relative  all'attivita'  di  ricerca, e
   valorizzando il ruolo dei consigli scientifici;
l) adozione  di  misure  volte  a  favorire  la  dimensione europea e
   internazionale   della   ricerca,   incentivando  la  cooperazione
   scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi;
m) introduzione  di  misure volte a favorire la collaborazione con le
   attivita'  delle  regioni  in  materia  di  ricerca  scientifica e
   tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
n) adozione  di  misure  che prevedano norme anti-discriminatorie tra
   donne e uomini nella composizione di organi statutari.
  2.   Il   Governo  e'  altresi'  autorizzato,  mediante  i  decreti
legislativi di cui al comma 1:
a) a  procedere  ad  accorpamenti  o  scorpori,  anche  parziali, con
   conseguente  attribuzione  di personalita' giuridica, di enti o di
   loro  strutture  attive  nei  settori  della fisica della materia,
   dell'ottica e dell'ingegneria navale;
b) a riordinare l'Istituto italiano di tecnologia.
  3.  Gli  schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma
1,  ciascuno  dei  quali  deve  essere corredato di relazione tecnica
sugli  effetti  finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono
trasmessi  alle  Camere  ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  per le
conseguenze   di   carattere   finanziario,   che   sono  resi  entro
quarantacinque  giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi
di  decreto.  Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
emanati.
  4.  I  decreti  di  cui  al  comma  1  sono emanati su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita'
e  della  ricerca,  di  concerto  con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa.
  5.  Ferme  restando le procedure di commissariamento previste dalle
norme  vigenti,  nel  caso  di  modifiche  statutarie  inerenti  alla
missione  dell'ente  e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso
di   comprovata   difficolta'   di   funzionamento   o   di   mancato
raggiungimento  degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo puo'
procedere   al   commissariamento   degli   enti  attraverso  decreti
sottoposti  al  parere  delle Commissioni parlamentari competenti. Le
Commissioni   si   esprimono   entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione.   Decorso   tale  termine,  il  Governo  puo'  comunque
procedere  al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma
non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
  6. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di  entrata  in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime
procedure  di  cui  ai  commi  3  e 4, uno o piu' decreti legislativi
correttivi  o  modificativi  dei  medesimi  decreti, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 1.
  7.  Dall'attuazione  delle  norme  di  ciascun  decreto  di  cui al
presente  articolo  non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.