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LEGGE 3 agosto 2007, n. 120

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.

note: Entrata in vigore della legge: 7-8-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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Testo in vigore dal: 1-1-2020
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    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
             Attivita' libero-professionale intramuraria 
 
  1. Per garantire  l'esercizio  dell'attivita'  libero-professionale
intramuraria, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano assumono le piu' idonee iniziative volte  ad  assicurare  gli
interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende  sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i policlinici universitari a  gestione  diretta  e  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto  pubblico,
necessari  per  rendere  disponibili  i  locali  destinati   a   tale
attivita'. 
  2. L'adozione delle iniziative di cui  al  comma  1  dovra'  essere
completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio  2011  negli
ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative di cui al
comma 1, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis
del  decretolegge  4   luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,  continuano  ad
applicarsi i provvedimenti gia' adottati per  assicurare  l'esercizio
dell'attivita'  libero-professionale   intramuraria.   Nel   medesimo
periodo, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad
assicurare,  in  accordo  con  le  organizzazioni   sindacali   delle
categorie interessate  e  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni
contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema
dell'attivita'  libero-professionale  intramuraria  della   dirigenza
sanitaria, medica e veterinaria del Servizio  sanitario  nazionale  e
del personale universitario di cui all'articolo 102 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. (4) (5a) (5) (6) 
  3. La risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1,
comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  si  applica  anche
alla parte degli accordi di programma  relativa  agli  interventi  di
ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 ((per i quali la  regione
non abbia conseguito il collaudo entro il  31  dicembre  2021  e  che
risultino iniziati e non collaudati al 31 dicembre 2014)). 
  4. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
delle categorie interessate, in coerenza con  le  misure  di  cui  ai
commi 1 e 2, adottano provvedimenti tesi a garantire che  le  aziende
sanitarie locali, le  aziende  ospedaliere,  le  aziende  ospedaliere
universitarie, i policlinici universitari a gestione  diretta  e  gli
Istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico,  di  seguito
denominati  IRCCS  di  diritto  pubblico,  provvedano,  entro  il  31
dicembre  2012,  ad  una  ricognizione  straordinaria   degli   spazi
disponibili  e  che  si   renderanno   disponibili   in   conseguenza
dell'applicazione  delle  misure  previste   dall'articolo   15   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e  successive  modificazioni,  per
l'esercizio dell'attivita' libero professionale, comprensiva  di  una
valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo
biennio, in tale tipo di attivita' presso le  strutture  interne,  le
strutture  esterne  e  gli  studi  professionali.  Sulla  base  della
ricognizione, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  possono  autorizzare  l'azienda  sanitaria,   ove   ne   sia
adeguatamente dimostrata la necessita' e  nel  limite  delle  risorse
disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la  locazione  presso
strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonche'  tramite  la
stipula  di  convenzioni   con   altri   soggetti   pubblici,   spazi
ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio
di attivita' sia istituzionali sia in regime  di  libera  professione
intramuraria  ordinaria,  i  quali  corrispondano   ai   criteri   di
congruita' e idoneita'  per  l'esercizio  delle  attivita'  medesime,
previo parere da parte del collegio di direzione di cui  all'articolo
17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni. Qualora quest'ultimo non sia costituito, il parere  e'
reso  da  una  commissione  paritetica  di  sanitari  che  esercitano
l'attivita' libero-professionale intramuraria, costituita  a  livello
aziendale. Le regioni  e  le  province  autonome  nelle  quali  siano
presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili  gli
spazi per l'esercizio dell'attivita'  libero  professionale,  possono
autorizzare,   limitatamente   alle   medesime   aziende   sanitarie,
l'adozione di un programma sperimentale che  preveda  lo  svolgimento
delle stesse attivita', in via residuale, presso  gli  studi  privati
dei professionisti collegati in rete, ai  sensi  di  quanto  previsto
dalla lettera a-bis) del presente comma, previa sottoscrizione di una
convenzione annuale rinnovabile tra il professionista  interessato  e
l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di  uno  schema  tipo
approvato con accordo  sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo  22-bis
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  cessano  al  31
dicembre 2012. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee  guida,  che  le
aziende  sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere,   le   aziende
ospedaliere universitarie,  i  policlinici  universitari  a  gestione
diretta e gli IRCCS di diritto  pubblico  gestiscano,  con  integrale
responsabilita'     propria,     l'attivita'     libero-professionale
intramuraria, al  fine  di  assicurarne  il  corretto  esercizio,  in
particolare nel rispetto delle seguenti modalita': (8) 
    a) adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica, di sistemi e di  moduli  organizzativi  e  tecnologici  che
consentano   il    controllo    dei    volumi    delle    prestazioni
libero-professionali,   che   non   devono   superare,    globalmente
considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro; 
    a-bis) predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013,  da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di  Bolzano
ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda  del
Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di  rete  per  il
collegamento in voce o in  dati,  in  condizioni  di  sicurezza,  tra
l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate
le  prestazioni  di  attivita'  libero  professionale   intramuraria,
interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le  funzioni
e le competenze dell'azienda sanitaria e del professionista, prevede,
con   l'utilizzo    esclusivo    della    predetta    infrastruttura,
l'espletamento,   del   servizio   di   prenotazione,   l'inserimento
obbligatorio  e  la  comunicazione,  in  tempo   reale,   all'azienda
sanitaria  competente  dei  dati  relativi  all'impegno  orario   del
sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni  ed  agli  estremi
dei pagamenti, anche in raccordo con le  modalita'  di  realizzazione
del fascicolo sanitario elettronico. Ferme restando  le  disposizioni
in  materia  di  tracciabilita'  delle  prestazioni  e  dei  relativi
pagamenti, la  suddetta  disposizione  regionale  deve  prevedere  le
misure  da  adottare  in  caso  di  emergenze  assistenziali   o   di
malfunzionamento  del  sistema.  Le   modalita'   tecniche   per   la
realizzazione della infrastruttura  sono  determinate,  entro  il  30
novembre 2012, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
della salute, previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, nel rispetto delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in  materia  di
protezione dei dati personali. Agli oneri si provvede ai sensi  della
lettera c), mediante adeguata rideterminazione delle tariffe  operata
in misura tale da coprire i costi della prima attivazione della rete,
anche stimati in via preventiva; (8) 
    a-ter) facolta' di concedere, su domanda degli interessati e  con
l'applicazione del  principio  del  silenzio-assenso,  la  temporanea
continuazione dello svolgimento  di  attivita'  libero  professionali
presso studi professionali, gia' autorizzati ai  sensi  del  comma  3
dell'articolo  22-bis  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
oltre la data del 30 novembre 2012,  fino  all'attivazione  del  loro
collegamento operativo  alla  infrastruttura  di  rete  di  cui  alla
lettera a-bis), e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per
l'acquisizione  della  necessaria  strumentazione  per  il   predetto
collegamento sono a carico del titolare dello studio; (8) 
    b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente  al
competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale,  mediante
mezzi  di  pagamento   che   assicurino   la   tracciabilita'   della
corresponsione di qualsiasi  importo.  Nel  caso  dei  singoli  studi
professionali in rete, la necessaria strumentazione e' acquisita  dal
titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013; 
    c) definizione, d'intesa  con  i  dirigenti  interessati,  previo
accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale,  di  importi
da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione,
a  remunerare  i  compensi  del  professionista,   dell'equipe,   del
personale di supporto, articolati secondo criteri  di  riconoscimento
della professionalita', i costi pro-quota  per  l'ammortamento  e  la
manutenzione  delle  apparecchiature,  salvo  quanto  previsto  dalla
lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b),  ultimo  periodo,
nonche' ad assicurare la  copertura  di  tutti  i  costi  diretti  ed
indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi  alle
attivita' di prenotazione e di riscossione  degli  onorari  e  quelli
relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di  cui  alla
lettera  a-bis).  Nell'applicazione  dei  predetti   importi,   quale
ulteriore quota, oltre quella gia' prevista dalla vigente  disciplina
contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso  del  libero
professionista viene trattenuta dal competente  ente  o  azienda  del
Servizio sanitario nazionale per essere vincolata  ad  interventi  di
prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste  d'attesa,  anche
con riferimento alle  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano; 
    d) monitoraggio aziendale dei tempi di attesa  delle  prestazioni
erogate  nell'ambito  dell'attivita'  istituzionale,   al   fine   di
assicurare  il  rispetto  dei  tempi  medi   fissati   da   specifici
provvedimenti; attivazione di meccanismi di  riduzione  dei  medesimi
tempi medi; garanzia che, nell'ambito  dell'attivita'  istituzionale,
le  prestazioni  aventi  carattere  di  urgenza  differibile  vengano
erogate entro 72 ore dalla richiesta; 
    e) prevenzione delle situazioni che determinano  l'insorgenza  di
un conflitto  di  interessi  o  di  forme  di  concorrenza  sleale  e
fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da  applicare  in
caso  di  inosservanza  delle  relative   disposizioni,   anche   con
riferimento  all'accertamento  delle  responsabilita'  dei  direttori
generali per omessa vigilanza; 
    f) esclusione della possibilita'  di  svolgimento  dell'attivita'
libero professionale presso studi professionali collegati in rete nei
quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di  esclusivita'
o convenzionati  del  Servizio  sanitario  nazionale,  operino  anche
professionisti  non  dipendenti  o  non  convenzionati  del  Servizio
sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di  esclusivita',
salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda  del  Servizio
sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che  sia
garantita  la  completa  tracciabilita'  delle  singole   prestazioni
effettuate da  tutti  i  professionisti  dello  studio  professionale
associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi  addebito  a
carico dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale; 
    f-bis)  adeguamento  dei   provvedimenti   per   assicurare   che
nell'attivita' libero-professionale, in tutte le forme  regolate  dal
presente comma, compresa quella esercitata nell'ambito del  programma
sperimentale, siano rispettate le prescrizioni di  cui  alle  lettere
a), b) e c) del presente comma; 
    g)  progressivo  allineamento  dei  tempi  di  erogazione   delle
prestazioni nell'ambito dell'attivita' istituzionale ai tempi medi di
quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine  di
assicurare che il ricorso a quest'ultima sia  conseguenza  di  libera
scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi
resi  nell'ambito  dell'attivita'  istituzionale.  A  tal  fine,   il
Ministro  della  salute  presenta  annualmente  al   Parlamento   una
relazione   sull'esercizio   della    libera    professione    medica
intramuraria, ai  sensi  dell'articolo  15-quaterdecies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  con  particolare  riferimento
alle  implicazioni  sulle  liste  di   attesa   e   alle   disparita'
nell'accesso ai servizi sanitari pubblici. (1) 
  4-bis I risultati  della  ricognizione  di  cui  al  comma  4  sono
trasmessi dalle regioni e dalle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano all'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali  ed
all'Osservatorio nazionale sull'attivita'  libero  professionale.  La
verifica  del  programma  sperimentale  per  lo   svolgimento   della
attivita'  libero  professionale  intramuraria,  presso   gli   studi
professionali collegati in rete di cui al  comma  4,  e'  effettuata,
entro il 28 febbraio 2015,  dalla  regione  interessata,  in  base  a
criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. In  caso  di  verifica  positiva,  la  regione  medesima,
ponendo  contestualmente  termine  al  programma  sperimentale,  puo'
consentire  in  via  permanente  ed  ordinaria,  limitatamente   allo
specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove  si  e'
svolto il programma  sperimentale,  lo  svolgimento  della  attivita'
libero professionale  intramuraria  presso  gli  studi  professionali
collegati in rete. In caso  di  inadempienza  da  parte  dell'ente  o
azienda del Servizio  sanitario  regionale,  provvede  la  regione  o
provincia autonoma interessata. In caso di  verifica  negativa,  tale
attivita'  cessa  entro  il  28  febbraio  2015.  Degli  esiti  delle
verifiche regionali viene data informazione al Parlamento  attraverso
la  relazione  annuale  di  cui  all'articolo  15-quattuordecies  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni. 
  5. Ogni azienda  sanitaria  locale,  azienda  ospedaliera,  azienda
ospedaliera  universitaria,  policlinico  universitario  a   gestione
diretta ed IRCCS di diritto pubblico predispone un  piano  aziendale,
concernente, con riferimento alle singole unita' operative, i  volumi
di  attivita'  istituzionale  e  di  attivita'   libero-professionale
intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano
adeguata pubblicita' ed  informazione  relativamente  ai  piani,  con
riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito  delle
proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle
associazioni  degli  utenti,  sentito  il  parere  del  Collegio   di
direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, o,  qualora  esso  non  sia
costituito, della commissione paritetica di sanitari di cui al  comma
4 del presente articolo.  Tali  informazioni  devono  in  particolare
riguardare le condizioni di esercizio dell'attivita' istituzionale  e
di quella libero-professionale intramuraria, nonche'  i  criteri  che
regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorita' di accesso. 
  6. I piani  sono  presentati  alla  regione  o  provincia  autonoma
competente, in fase di prima applicazione, entro quattro  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge  e,  successivamente,
entro un limite massimo  di  tre  anni  dall'approvazione  del  piano
precedente. La regione o  provincia  autonoma  approva  il  piano,  o
richiede  variazioni  o  chiarimenti,  entro  sessanta  giorni  dalla
presentazione. In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi
sono presentati entro sessanta giorni  dalla  richiesta  medesima  ed
esaminati dalla regione  o  provincia  autonoma  entro  i  successivi
sessanta giorni. Subito dopo l'approvazione, la regione  o  provincia
autonoma trasmette  il  piano  al  Ministero  della  salute.  Decorsi
sessanta giorni dalla trasmissione, in  assenza  di  osservazioni  da
parte del Ministero della salute, i piani si intendono operativi. (1) 
  7. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5  e
6 anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi , la  decurtazione
della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero
la destituzione, nell'ipotesi di grave  inadempienza,  dei  direttori
generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui  al  comma  5.
Qualora la nomina dei direttori generali suddetti competa  ad  organi
statali, questi ultimi  provvedono  alla  destituzione  su  richiesta
della  regione  o  della  provincia  autonoma.  In  caso  di  mancato
adempimento degli obblighi a carico delle regioni  e  delle  province
autonome  di  cui  al  presente  comma,  e'  precluso  l'accesso   ai
finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di
cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6
settembre 2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in  caso  di
inadempimento da parte delle regioni o delle  province  autonome,  ai
sensi e secondo la procedura di cui  all'articolo  8  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, anche con riferimento alla destituzione  di  cui
al primo periodo del presente comma. (1) 
  8. Ciascuna regione o  provincia  autonoma  trasmette  al  Ministro
della salute una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2, 4, 5, 6  e
7, con cadenza trimestrale fino al conseguimento effettivo, da  parte
della stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui  al
comma 2, e successivamente con cadenza annuale. 
  9.   Esclusivamente   per   l'attivita'   clinica   e   diagnostica
ambulatoriale, gli spazi e  le  attrezzature  dedicati  all'attivita'
istituzionale  possono  essere  utilizzati  anche   per   l'attivita'
libero-professionale intramuraria, garantendo  la  separazione  delle
attivita'  in  termini  di  orari,  prenotazioni   e   modalita'   di
riscossione dei pagamenti. 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 SETTEMBRE 2012, N.  158,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2012, N. 189. 
  11. Al Collegio di direzione di cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  o,
qualora esso non  sia  costituito,  alla  commissione  paritetica  di
sanitari di cui al comma 4 del presente articolo e' anche affidato il
compito di dirimere le vertenze  dei  dirigenti  sanitari  in  ordine
all'attivita' libero-professionale intramuraria. (1) 
  12. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
dovranno definire le  modalita'  per  garantire  l'effettuazione,  da
parte dei dirigenti  veterinari  del  Servizio  sanitario  nazionale,
delle prestazioni liberoprofessionali che  per  la  loro  particolare
tipologia  e  modalita'   di   erogazione   esigono   una   specifica
regolamentazione. 
  13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge e' attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di  attuazione
dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul  funzionamento  dei
meccanismi  di  controllo  a  livello  regionale  e  aziendale,  come
previsto dall'articolo 15-quaterdecies del citato decreto legislativo
n. 502 del 1992. 
  14.  Dall'eventuale  costituzione   e   dal   funzionamento   delle
commissioni  paritetiche  di  cui  ai  commi  4,  5  e  11,   nonche'
dall'attuazione del medesimo comma 11, non devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 novembre 2008,  n.  371,
(in  G.U.  1a  s.s.  19/11/2008,  n.  48)  dichiara  l'illegittimita'
costituzionale "dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto  2007,
n. 120 (Disposizioni in  materia  di  attivita'  libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria), limitatamente  alla
parola "vincolante"; 
  Dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  6,
della medesima legge n. 120 del 2007; 
  Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma  7,
della medesima legge n. 120 del 2007, limitatamente alle  parole  "In
caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle  regioni  e
delle province  autonome  di  cui  al  presente  comma,  e'  precluso
l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi  rispetto
ai  livelli  di  cui  all'accordo  sancito  l'8  agosto  2001   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. Il Governo esercita  i  poteri
sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni  o  delle
province  autonome,  ai  sensi  e  secondo  la   procedura   di   cui
all'articolo  8  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  anche  con
riferimento alla destituzione di cui al primo  periodo  del  presente
comma"; 
  Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 10,
della medesima legge n. 120 del 2007, limitatamente  alle  parole  "e
comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo"; 
  Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 11,
della medesima legge n. 120 del 2007". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione al comma 2 del presente articolo, che "E' fissato al
31 marzo 2011 il  termine  di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi
giuridici indicati nella tabella 1  allegata  con  scadenza  in  data
anteriore al 15 marzo 2011." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (5a) 
  Il Il D.P.C.M. 25  marzo  2011  (in  G.U.  31/03/2011,  n.  74)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui  al  comma  2,
secondo periodo, del presente articolo e' prorogato  al  31  dicembre
2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  10,  comma
2) che "Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo  1,  comma
2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120,  e  successive
modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e  2,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25  marzo  2011,   recante
ulteriore proroga di termini  relativa  al  Ministero  della  salute,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  74  del  31  marzo  2011,  e'
fissato al 30 giugno 2012". 
  Inoltre nel modificare l'art. 1-bis del D.L.  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008,  n.  189,
ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Al fine di
consentire alle regioni di completare il programma  finalizzato  alla
realizzazione    di    strutture    sanitarie     per     l'attivita'
libero-professionale    intramuraria,    ai    sensi    dell'articolo
15-duodecies del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,
introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n.
254, il termine, gia' stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre 2008, n. 189, e' fissato al 30 giugno 2012". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 28 giugno 2012, n. 89, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 132, nel modificare l'art. 10, comma 2 del  D.L.
29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni  dalla  L.  24
febbraio 2012, n. 14, ha conseguentemente  disposto  (con  l'art.  1,
comma 1) che "Il termine del 30 giugno 2012 di cui  all'articolo  10,
commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.   14,   e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Successivamente la  Corte  Costituzionale,  con  sentenza  2  -  11
dicembre 2013, n. 301  (in  G.U.  1a  s.s.  18/12/2013,  n.  51),  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma  1,
lettere b) e c), del D.L. 13 settembre 2012, n. 158,  convertito  con
modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, (che hanno modificato
l'alinea del comma 4 e introdotto le lettere  a-bis)  e  a-ter)  allo
stesso comma 4  del  presente  articolo)  "nella  parte  in  cui  non
contempla una clausola di salvaguardia che preveda  che  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria  legislazione  in
conformita' alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative
norme di attuazione".