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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 78

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/7/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal: 6-7-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  l'articolo 29  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed
in particolare il comma 7, che esclude dal suo ambito di applicazione
oggettivo gli organi di direzione, amministrazione e controllo;
  Visto  il  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 aprile 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;
  Sulla  proposta  del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, con il Ministro per
l'attuazione  del  programma  di  Governo  e  con  il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

                              E m a n a
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
       Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie
  1.  E'  istituita,  presso la Direzione generale per l'energia e le
risorse  minerarie,  la  Commissione per gli idrocarburi e le risorse
minerarie,  di seguito denominata: «CIRM», nella quale sono accorpati
il  Comitato  tecnico  per  gli  idrocarburi  e  la geotermia, di cui
all'articolo 41  della  legge  11 gennaio  1957,  n.  6, e successive
modificazioni,   la   Commissione   in  materia  di  royalties  sulla
produzione  di  idrocarburi,  di  cui  all'articolo 19,  comma 7, del
decreto   legislativo   25 novembre  1996,  n.  625,  la  Commissione
consultiva  di  cui  all'articolo 83 del decreto del Presidente della
Repubblica   24 maggio   1979,   n.   886,   nonche'  la  Commissione
interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base, di cui
alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni.
  2.  Alla  CIRM  sono attribuiti i compiti consultivi per la ricerca
mineraria  di base, nonche' l'espressione dei pareri e lo svolgimento
delle   valutazioni   tecniche   per  l'attuazione  dell'articolo 19,
comma 7,  del  decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e quelli
previsti:
    a) dagli  articoli 81  e 82 e dall'articolo 83, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;
    b) dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;
    c) dalle norme che fanno rinvio agli organismi accorpati.
  3.  La  CIRM  e' composta dal direttore generale per l'energia e le
risorse   minerarie,   con  funzioni  di  presidente,  dal  direttore
dell'Ufficio  nazionale  minerario  per  gli  idrocarburi, di seguito
denominato UNMI, con funzioni di vicepresidente, da un avvocato dello
Stato,  da  tre dirigenti della Direzione generale per l'energia e le
risorse   minerarie,  componenti  anche  di  ciascuna  sezione  della
Commissione,  nonche'  dai componenti nominati per le singole sezioni
ai sensi, rispettivamente, dei commi 5, 6 e 7.
  4.  La CIRM e' articolata nelle seguenti tre sezioni, specializzate
secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati:
    a) Sezione  con  compiti  relativi  alle  attivita'  di ricerca e
coltivazione di risorse minerarie;
    b) Sezione con compiti relativi alla sicurezza delle attivita' di
ricerca e coltivazione;
    c) Sezione  con compiti relativi alla determinazione e versamento
delle aliquote di prodotto della coltivazione.
  5. La Sezione di cui alla lettera a) del comma 4 e' composta da:
    a) un  funzionario dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per   i   servizi   tecnici,  esperto  nelle  materie  di  ricerca  e
coltivazione di risorse minerarie;
    b) un  dirigente  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  -  Direzione  generale  per la salvaguardia
ambientale;
    c) quattro  professori  universitari,  in materia di geologia, in
materia  di  geofisica  applicata  al  settore  minerario, in materia
attinente  alla  coltivazione  di  idrocarburi e in materia attinente
allo    stoccaggio    di   idrocarburi,   designati   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca.
  6. La Sezione di cui alla lettera b) del comma 4 e' composta da:
    a) un  dirigente  del  Ministero  dei  trasporti,  con competenze
relative alla sicurezza delle attivita' in mare;
    b) un dirigente di ciascuna Sezione UNMI;
    c) due  funzionari  del  Ministero dell'interno, di cui uno della
Direzione  Centrale  per  la prevenzione e la sicurezza tecnica e uno
del Dipartimento della pubblica sicurezza;
    d) un ufficiale superiore del Ministero della difesa - Marina;
    e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro;
    f) un  professore universitario in materia di costruzioni navali,
designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca;
    g) il  direttore  del  Servizio  per la sicurezza mineraria della
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;
    h) due  rappresentanti  delle  regioni,  esperti  in  materia  di
sicurezza  delle attivita' di ricerca e coltivazione, designati dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
    i) un rappresentante del Registro italiano navale.
  7. La Sezione di cui alla lettera c) del comma 4 e' composta da:
    a) un dirigente di ciascuna Sezione UNMI;
    b) un  dirigente  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze
esperto  in  materia di determinazione e versamento delle aliquote di
prodotto della coltivazione;
    c) un esperto in materia di economia delle fonti energetiche.
  8.  Alle  riunioni  della  CIRM  partecipano  di  volta  in volta i
rappresentanti  della  regione  interessata, con spese a carico della
stessa regione.
  9. Il Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie puo',
per  singole tematiche, chiamare a far parte della CIRM anche esperti
in  specifiche  discipline, in numero non superiore a due, nei limiti
delle     risorse    disponibili    a    seguito    dell'applicazione
dell'articolo 9.
  10.  La  CIRM  e'  costituita  entro  sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente regolamento con decreto del Ministro
dello  sviluppo  economico, con il quale vengono altresi' definite le
modalita'  di funzionamento e di organizzazione dei lavori, nonche' i
servizi  di  supporto della CIRM, articolata in sezioni specializzate
secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati.
  11.  I  compensi  dei  componenti  sono determinati con decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze.
  12. Sono abrogati:
    a) l'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;
    b) i  commi da  1 a 4 dell'articolo 83 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886.
  13. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996,  n.  625,  le  parole  da: «, sentita una Commissione di durata
biennale» a: «- un funzionario dell'UNMIG con funzioni di segretario»
sono soppresse.
          Avvertenza:
              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note al titolo:
              - Si  riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4
          luglio  2006, n. 223, concernente «Disposizioni urgenti per
          il  rilancio  economico e sociale, per il contenimento e la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153:
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
          adeguamento  ai  nuovi  limiti  di spesa. Tale riduzione si
          aggiunge  a  quella  prevista  dall'art. 1, comma 58, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis) indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter) previsione  di  una  relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'art.  11  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.».
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12 settembre  1988, n. 214, supplemento ordinario), recante
          «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri»,  cosi'  come
          modificato  dall'art.  13  della legge 15 marzo 1997, n. 59
          (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
          supplemento  ordinario)  recante  «Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa», e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2. Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - Per  il testo dell'art. 29, comma 7 del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, si veda la nota al titolo.
              - Il  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262 recante
          «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»,
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n.
          230,  e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
          della  legge  24 novembre  2006, n. 286 (Gazzetta Ufficiale
          28 novembre 2006, n. 277, supplemento ordinario).
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante  «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          supplemento ordinario).
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 marzo
          2001,  n.  175,  recante «Regolamento di organizzazione del
          Ministero  delle attivita' produttive», e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  18 maggio  2001,  n.  114, supplemento
          ordinario).
              - Il  decreto-legge  18  maggio  2006,  n. 181, recante
          «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei  Ministeri»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          18 maggio   2006,  n.  114,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dall'art.  1 della legge 17 luglio 2006, n.
          233.
          Note  all'art.  1  (Commissione  per  gli  idrocarburi e le
          risorse minerarie):
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  41  della  legge
          11 gennaio  1957,  n.  6,  recante  «Ricerca e coltivazione
          degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi»,  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1957, n. 25:
              «Art.   41.   - E'   istituito   presso   il  Ministero
          dell'industria  e  commercio  il  Comitato  tecnico per gli
          idrocarburi e per la geotermia cosi' composto:
                1) di un presidente;
                2) del direttore generale delle miniere;
                3)  di  due  membri  del  Consiglio  superiore  delle
          miniere estranei all'Amministrazione;
                4) di un avvocato dello Stato;
                5)  del  direttore del Servizio geologico e geofisico
          d'Italia;
                6) del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per
          gli idrocarburi;
                7)  del  direttore  del  Servizio  chimico  presso il
          Ministero dell'industria e del commercio;
                8) di un funzionario del Ministero delle finanze;
                9) di un funzionario del Ministero del tesoro;
                10) di un titolare di cattedra di geologia;
                11) di due esperti;
                12)  di  un  dirigente  superiore  tecnico  e  di  un
          dirigente superiore amministrativo della Direzione generale
          delle miniere.
              Il  presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi
          e'  nominato  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
          sentito il Ministro per l'industria e per il commercio.
              I  membri  di  cui  ai numeri 3), 4), 8), 9), 10) e 11)
          sono  nominati  con  decreto del Ministro per l'industria e
          per il commercio.
              Il Ministro per l'industria e per il commercio puo' per
          singoli  problemi  chiamare  a far parte del Comitato anche
          altri esperti in numero non superiore a due.
              Le  funzioni  di segreteria presso il suddetto Comitato
          sono  esercitate  da  un  funzionario  amministrativo della
          Direzione generale delle miniere.
              Il Comitato dura in carica tre anni.
              Con  decreto  del  Ministro  per  l'industria  e per il
          commercio,  di  concerto  con  il  Ministro  per il tesoro,
          saranno  determinate  le indennita' spettanti al presidente
          ed ai membri del Comitato.».
              - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 7 del decreto
          legislativo  25  novembre 1996, n. 625, recante «Attuazione
          della  direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
          rilascio   e   di   esercizio   delle  autorizzazioni  alla
          prospezione,   ricerca   e  coltivazione  di  idrocarburi»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 dicembre 1996, n.
          293,  supplemento  ordinario,  come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.   19   (Armonizzazione   della  disciplina  sulle
          aliquote   di   prodotto   della   coltivazione).  -  1.-6.
          (Omissis).
              7.  Le  riduzioni  di  cui  al  comma 6  per  gli  anni
          successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni
          annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali
          e   del   costo   del   lavoro   per   unita'  di  prodotto
          nell'industria,  con  decreto del Ministero di concerto col
          Ministero  delle  finanze,  da  emanare  entro  il 31 marzo
          dell'anno   successivo  a  quello  cui  si  riferiscono  le
          aliquote.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  83 del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante
          «Integrazione  ed  adeguamento delle norme di polizia delle
          miniere  e delle cave, contenute nel decreto del Presidente
          della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare
          le  attivita'  di prospezione, di ricerca e di coltivazione
          degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma
          continentale»,    pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          26 aprile 1980, n. 114, supplemento ordinario:
              «Art.   83   (Commissione   consultiva).  -  Presso  il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          e' istituita una commissione consultiva composta:
                1)  dal  direttore  generale  delle  miniere,  che la
          presiede;
                2) dal direttore dell'Ufficio nazionale minerario per
          gli idrocarburi con funzioni di vice presidente;
                3) dagli ingegneri capi delle sezioni idrocarburi;
                4)  da  due funzionari della Direzione generale delle
          miniere;
                5)  da  tre  funzionari  del  Ministero  della marina
          mercantile, di cui uno della Direzione generale del demanio
          marittimo  e  dei porti, uno della Direzione generale della
          navigazione  e del traffico marittimo e uno della Direzione
          generale della pesca marittima;
                6)  da  due funzionari del Ministero dell'interno, di
          cui  uno  della  Direzione  generale  protezione  civile  e
          servizio  antincendi  ed uno della Direzione generale della
          pubblica sicurezza;
                7)  da  un  funzionario  del  Ministero delle poste e
          delle telecomunicazioni;
                8)  da  un  ufficiale  superiore  del Ministero della
          difesa - Marina;
                9)  da  un  rappresentante  del Ministero di grazia e
          giustizia;
                10)  da un rappresentante dell'Istituto superiore per
          la  prevenzione  e  sicurezza del lavoro di cui all'art. 23
          della  legge  23 dicembre  1973,  n.  833,  istitutiva  del
          Servizio sanitario nazionale;
                11) da un professore universitario docente in materia
          di   costruzioni  navali,  designato  dal  Ministero  della
          pubblica istruzione;
                12) da un avvocato dello Stato;
                12-bis)  dal  direttore del Servizio per la sicurezza
          mineraria  della  Direzione generale delle miniere e da tre
          ingegneri capi dei Distretti minerari.
              I   componenti  della  commissione  sono  nominati  con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato e durano in carica tre anni.
              Il  presidente  puo',  per singoli problemi, chiamare a
          far  parte  della commissione anche altri esperti in numero
          non superiore a due.
              Le   funzioni  di  segreteria  sono  esercitate  da  un
          funzionario della Direzione generale delle miniere.
              Il  presidente  ha facolta' di convocare rappresentanti
          delle  societa'  istanti  e/o  delle ditte costruttrici per
          l'acquisizione  di  informazioni  ed  allo stesso fine puo'
          disporre   sopralluoghi   di   uno   o  piu'  membri  della
          commissione agli impianti.
              Le spese relative sono a carico delle societa' istanti.
              In   aggiunta  ai  pareri  obbligatori  previsti  negli
          articoli 81  e  82 la commissione puo' essere consultata su
          tutta  la  materia  oggetto delle presenti disposizioni, su
          richiesta  delle amministrazioni interessate e degli uffici
          da    esse    dipendenti    ed   e'   altresi'   consultata
          preventivamente ai fini dell'autorizzazione di cui all'art.
          687-ter del decreto n. 128 del 1959.».
              - La  legge  6 ottobre 1982, n. 752, recante «Norme per
          l'attuazione della politica mineraria», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1982, n. 288.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 81  e  82 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.
          886,  recante  «Integrazione  ed adeguamento delle norme di
          polizia  delle  miniere e delle cave, contenute nel decreto
          del  Presidente  della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al
          fine  di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e
          di  coltivazione  degli idrocarburi nel mare territoriale e
          nella  piattaforma continentale», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 26 aprile 1980, n. 114, supplemento ordinario:
              «Art.   81   (Deroghe).  -  Per  le  unita'  mobili  di
          perforazione  costruite  prima  dell'entrata  in vigore del
          presente  decreto  e  per tutte quelle costruite all'estero
          che  intendano  operare  nelle  zone  di  cui all'art. 1 il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  concerto  con  il  Ministro  della  marina  mercantile,
          sentita  la  commissione di cui all'art. 83, puo' concedere
          deroghe  alle  norme del presente decreto, su domanda degli
          interessati, purche' le unita' offrano garanzie equivalenti
          nei  confronti  dei  rischi alla cui prevenzione tendono le
          norme derogate.
              A  tale  scopo  il  titolare  del permesso di ricerca o
          della   concessione  di  coltivazione  deve  presentare  al
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          con  anticipo di almeno tre mesi rispetto ai previsti tempi
          d'impiego  delle  unita' mobili di perforazione, oltre alla
          documentazione  di  cui  all'art.  20,  n.  5,  un rapporto
          contenente   la   descrizione   dettagliata   delle   parti
          dell'impianto  rilevanti  ai  fini  della sicurezza e della
          protezione  ambientale,  con  riferimento  alle  norme  del
          presente  decreto  e, nel caso di unita' estere, anche alle
          norme vigenti o suggerite nei Paesi d'origine.
              Il   rapporto  deve  indicare  altresi'  gli  eventuali
          collaudi  subiti  o le attestazioni ricevute da parte delle
          autorita'  preposte  alla  sicurezza  di  tali impianti nei
          rispettivi Paesi.
              La  commissione di cui all'art. 83 esamina le richieste
          di deroga, tenendo presente le correnti tecniche italiane e
          straniere  di  costruzione,  l'esperienza  operativa  della
          unita'  di  perforazione  e della societa' costruttrice, il
          programma  di  attivita'  con  particolare riferimento alla
          situazione  geomineraria nella quale l'unita' deve operare,
          nonche',  per  le  unita'  costruite all'estero, i seguenti
          ulteriori elementi di valutazione:
                1)   la   rispondenza   dell'unita'   alle   leggi  e
          regolamenti  di  sicurezza vigenti o suggeriti nei Paesi di
          origine,  e, in genere, ai criteri di sicurezza comunemente
          adottati nella normativa internazionale;
                2)  certificazioni  rilasciate  o collaudi effettuati
          dalle  autorita'  preposte  alla  sicurezza  nei  Paesi  di
          origine e/o da compagnie di assicurazioni.
              Le  deroghe  possono essere subordinate all'imposizione
          di particolari prescrizioni, in ordine a modifiche tecniche
          da  apportare  all'unita'  entro  termini  stabiliti  od  a
          procedure   cautelative   da   eseguire   nel  corso  delle
          operazioni.».
              «Art. 82 (Adeguamento impianti fissi). - Le piattaforme
          fisse   di   produzione   e   strutture  assimilabili  gia'
          installate  devono  essere adeguate alle norme del presente
          decreto.
              Su    istanza    degli    interessati,    il   Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il Ministro della Marina mercantile, sentita
          la  commissione  di cui all'art. 83, prescrive le eventuali
          misure  all'uopo  necessarie, fissando caso per caso, entro
          il  limite  massimo  di  trentasei  mesi, il termine per il
          completamento dei lavori.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  42  della legge 11
          gennaio   1957,   n.   6,  «Ricerca  e  coltivazione  degli
          idrocarburi  liquidi  e gassosi», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 29 gennaio 1957, n. 25:
              «Art.  42. - Il Comitato tecnico per gli idrocarburi di
          cui al precedente articolo deve essere sentito:
                1) in tutti i casi in cui per la vigente legislazione
          mineraria  e'  richiesto  il parere del Consiglio superiore
          delle miniere;
                2)  sui  programmi tecnici e finanziari presentati da
          coloro  che  richiedono  permessi di ricerca, concessioni o
          proroghe di permessi o di concessioni;
                3)   sull'adempimento   degli   obblighi   di  lavoro
          derivanti  dai  permessi o dalle concessioni all'atto delle
          richieste di proroga;
                4) sulla razionale coltivazione dei giacimenti;
                5) sulla sicurezza delle lavorazioni;
                6)  sulla  configurazione  e  dimensioni dell'area di
          ricerca e di coltivazione;
                7)  sulla  riduzione  d'area  delle concessioni e dei
          permessi;
                8)  sulle  prescrizioni  per  ridurre o evitare danni
          alle coltivazioni e ricerche minerarie;
                9)  sulle  prescrizioni  relative  al regolamento dei
          rapporti  di  vicinanza  e  nei casi di diversi coltivatori
          operanti in un unico giacimento;
                10)  sulla  determinazione  delle  opere destinate ad
          evitare o ridurre danni all'agricoltura;
                11)  sulla  determinazione  dei limiti di profondita'
          dei permessi e delle concessioni;
                12) sui casi di decadenza;
                13)  su  ogni  altra  questione  tecnica  relativa al
          settore estrattivo degli idrocarburi;
                14) in ogni caso previsto dalla legge.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  83 del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante
          «Integrazione  ed  adeguamento delle norme di polizia delle
          miniere  e delle cave, contenute nel decreto del Presidente
          della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare
          le  attivita'  di prospezione, di ricerca e di coltivazione
          degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma
          continentale»,    pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          26 aprile  1980,  n. 114, supplemento ordinario, cosi' come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.  83  (Commissione consultiva). - Il presidente ha
          facolta' di convocare rappresentanti delle societa' istanti
          e/o   delle   ditte   costruttrici  per  l'acquisizione  di
          informazioni ed allo stesso fine puo' disporre sopralluoghi
          di uno o piu' membri della commissione agli impianti.
              Le spese relative sono a carico delle societa' istanti.
              In   aggiunta  ai  pareri  obbligatori  previsti  negli
          articoli 81  e  82 la commissione puo' essere consultata su
          tutta  la  materia  oggetto delle presenti disposizioni, su
          richiesta  delle amministrazioni interessate e degli uffici
          da    esse    dipendenti    ed   e'   altresi'   consultata
          preventivamente ai fini dell'autorizzazione di cui all'art.
          687-ter del decreto n. 128 del 1959.».