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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 78

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/7/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  6-7-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare il comma 7, che esclude dal suo ambito di applicazione oggettivo gli organi di direzione, amministrazione e controllo;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie
1. È istituita, presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di seguito denominata: «CIRM», nella quale sono accorpati il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni, la Commissione in materia di royalties sulla produzione di idrocarburi, di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la Commissione consultiva di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, nonché la Commissione interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base, di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni.
2. Alla CIRM sono attribuiti i compiti consultivi per la ricerca mineraria di base, nonché l'espressione dei pareri e lo svolgimento delle valutazioni tecniche per l'attuazione dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e quelli previsti:
a) dagli articoli 81 e 82 e dall'articolo 83, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;
c) dalle norme che fanno rinvio agli organismi accorpati.
3. La CIRM è composta dal direttore generale per l'energia e le risorse minerarie, con funzioni di presidente, dal direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, di seguito denominato UNMI, con funzioni di vicepresidente, da un avvocato dello Stato, da tre dirigenti della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, componenti anche di ciascuna sezione della Commissione, nonché dai componenti nominati per le singole sezioni ai sensi, rispettivamente, dei commi 5, 6 e 7.
4. La CIRM è articolata nelle seguenti tre sezioni, specializzate secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati:
a) Sezione con compiti relativi alle attività di ricerca e coltivazione di risorse minerarie;
b) Sezione con compiti relativi alla sicurezza delle attività di ricerca e coltivazione;
c) Sezione con compiti relativi alla determinazione e versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione.
5. La Sezione di cui alla lettera a) del comma 4 è composta da:
a) un funzionario dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, esperto nelle materie di ricerca e coltivazione di risorse minerarie;
b) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia ambientale;
c) quattro professori universitari, in materia di geologia, in materia di geofisica applicata al settore minerario, in materia attinente alla coltivazione di idrocarburi e in materia attinente allo stoccaggio di idrocarburi, designati dal Ministero dell'università e della ricerca.
6. La Sezione di cui alla lettera b) del comma 4 è composta da:
a) un dirigente del Ministero dei trasporti, con competenze relative alla sicurezza delle attività in mare;
b) un dirigente di ciascuna Sezione UNMI;
c) due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e uno del Dipartimento della pubblica sicurezza;
d) un ufficiale superiore del Ministero della difesa - Marina;
e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
f) un professore universitario in materia di costruzioni navali, designato dal Ministero dell'università e della ricerca;
g) il direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;
h) due rappresentanti delle regioni, esperti in materia di sicurezza delle attività di ricerca e coltivazione, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
i) un rappresentante del Registro italiano navale.
7. La Sezione di cui alla lettera c) del comma 4 è composta da:
a) un dirigente di ciascuna Sezione UNMI;
b) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze esperto in materia di determinazione e versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione;
c) un esperto in materia di economia delle fonti energetiche.
8. Alle riunioni della CIRM partecipano di volta in volta i rappresentanti della regione interessata, con spese a carico della stessa regione.
9. Il Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie può, per singole tematiche, chiamare a far parte della CIRM anche esperti in specifiche discipline, in numero non superiore a due, nei limiti delle risorse disponibili a seguito dell'applicazione dell'articolo 9.
10. La CIRM è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresì definite le modalità di funzionamento e di organizzazione dei lavori, nonché i servizi di supporto della CIRM, articolata in sezioni specializzate secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati.
11. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
13. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, le parole da: «, sentita una Commissione di durata biennale» a: «- un funzionario dell'UNMIG con funzioni di segretario» sono soppresse.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», così come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario) recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Per il testo dell'art. 29, comma 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si veda la nota al titolo.
- Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286 (Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006, n. 277, supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario).
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233.
Note all'art. 1 (Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie):
- Si riporta il testo dell'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1957, n. 25:
«Art. 41. - È istituito presso il Ministero dell'industria e commercio il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia così composto:
1) di un presidente;
2) del direttore generale delle miniere;
3) di due membri del Consiglio superiore delle miniere estranei all'Amministrazione;
4) di un avvocato dello Stato;
5) del direttore del Servizio geologico e geofisico d'Italia;
6) del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;
7) del direttore del Servizio chimico presso il Ministero dell'industria e del commercio;
8) di un funzionario del Ministero delle finanze;
9) di un funzionario del Ministero del tesoro;
10) di un titolare di cattedra di geologia;
11) di due esperti;
12) di un dirigente superiore tecnico e di un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere.
Il presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'industria e per il commercio.
I membri di cui ai numeri 3), 4), 8), 9), 10) e 11) sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.
Il Ministro per l'industria e per il commercio può per singoli problemi chiamare a far parte del Comitato anche altri esperti in numero non superiore a due.
Le funzioni di segreteria presso il suddetto Comitato sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle miniere.
Il Comitato dura in carica tre anni.
Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le indennità spettanti al presidente ed ai membri del Comitato.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 7 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante «Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n. 293, supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione). - 1.-6. (Omissis).
7. Le riduzioni di cui al comma 6 per gli anni successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote.».
- Si riporta il testo dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1980, n. 114, supplemento ordinario:
«Art. 83 (Commissione consultiva). - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione consultiva composta:
1) dal direttore generale delle miniere, che la presiede;
2) dal direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi con funzioni di vice presidente;
3) dagli ingegneri capi delle sezioni idrocarburi;
4) da due funzionari della Direzione generale delle miniere;
5) da tre funzionari del Ministero della marina mercantile, di cui uno della Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, uno della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo e uno della Direzione generale della pesca marittima;
6) da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno della Direzione generale protezione civile e servizio antincendi ed uno della Direzione generale della pubblica sicurezza;
7) da un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
8) da un ufficiale superiore del Ministero della difesa - Marina;
9) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
10) da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro di cui all'art. 23 della legge 23 dicembre 1973, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
11) da un professore universitario docente in materia di costruzioni navali, designato dal Ministero della pubblica istruzione;
12) da un avvocato dello Stato;
12-bis) dal direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale delle miniere e da tre ingegneri capi dei Distretti minerari.
I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica tre anni.
Il presidente può, per singoli problemi, chiamare a far parte della commissione anche altri esperti in numero non superiore a due.
Le funzioni di segreteria sono esercitate da un funzionario della Direzione generale delle miniere.
Il presidente ha facoltà di convocare rappresentanti delle società istanti e/o delle ditte costruttrici per l'acquisizione di informazioni ed allo stesso fine può disporre sopralluoghi di uno o più membri della commissione agli impianti.
Le spese relative sono a carico delle società istanti.
In aggiunta ai pareri obbligatori previsti negli articoli 81 e 82 la commissione può essere consultata su tutta la materia oggetto delle presenti disposizioni, su richiesta delle amministrazioni interessate e degli uffici da esse dipendenti ed è altresì consultata preventivamente ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 687-ter del decreto n. 128 del 1959.».
- La legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante «Norme per l'attuazione della politica mineraria», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1982, n. 288.
- Si riporta il testo degli articoli 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1980, n. 114, supplemento ordinario:
«Art. 81 (Deroghe). - Per le unità mobili di perforazione costruite prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per tutte quelle costruite all'estero che intendano operare nelle zone di cui all'art. 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione di cui all'art. 83, può concedere deroghe alle norme del presente decreto, su domanda degli interessati, purché le unità offrano garanzie equivalenti nei confronti dei rischi alla cui prevenzione tendono le norme derogate.
A tale scopo il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con anticipo di almeno tre mesi rispetto ai previsti tempi d'impiego delle unità mobili di perforazione, oltre alla documentazione di cui all'art. 20, n. 5, un rapporto contenente la descrizione dettagliata delle parti dell'impianto rilevanti ai fini della sicurezza e della protezione ambientale, con riferimento alle norme del presente decreto e, nel caso di unità estere, anche alle norme vigenti o suggerite nei Paesi d'origine.
Il rapporto deve indicare altresì gli eventuali collaudi subiti o le attestazioni ricevute da parte delle autorità preposte alla sicurezza di tali impianti nei rispettivi Paesi.
La commissione di cui all'art. 83 esamina le richieste di deroga, tenendo presente le correnti tecniche italiane e straniere di costruzione, l'esperienza operativa della unità di perforazione e della società costruttrice, il programma di attività con particolare riferimento alla situazione geomineraria nella quale l'unità deve operare, nonché, per le unità costruite all'estero, i seguenti ulteriori elementi di valutazione:
1) la rispondenza dell'unità alle leggi e regolamenti di sicurezza vigenti o suggeriti nei Paesi di origine, e, in genere, ai criteri di sicurezza comunemente adottati nella normativa internazionale;
2) certificazioni rilasciate o collaudi effettuati dalle autorità preposte alla sicurezza nei Paesi di origine e/o da compagnie di assicurazioni.
Le deroghe possono essere subordinate all'imposizione di particolari prescrizioni, in ordine a modifiche tecniche da apportare all'unità entro termini stabiliti od a procedure cautelative da eseguire nel corso delle operazioni.».
«Art. 82 (Adeguamento impianti fissi). - Le piattaforme fisse di produzione e strutture assimilabili già installate devono essere adeguate alle norme del presente decreto.
Su istanza degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della Marina mercantile, sentita la commissione di cui all'art. 83, prescrive le eventuali misure all'uopo necessarie, fissando caso per caso, entro il limite massimo di trentasei mesi, il termine per il completamento dei lavori.».
- Si riporta il testo dell'art. 42 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1957, n. 25:
«Art. 42. - Il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al precedente articolo deve essere sentito:
1) in tutti i casi in cui per la vigente legislazione mineraria è richiesto il parere del Consiglio superiore delle miniere;
2) sui programmi tecnici e finanziari presentati da coloro che richiedono permessi di ricerca, concessioni o proroghe di permessi o di concessioni;
3) sull'adempimento degli obblighi di lavoro derivanti dai permessi o dalle concessioni all'atto delle richieste di proroga;
4) sulla razionale coltivazione dei giacimenti;
5) sulla sicurezza delle lavorazioni;
6) sulla configurazione e dimensioni dell'area di ricerca e di coltivazione;
7) sulla riduzione d'area delle concessioni e dei permessi;
8) sulle prescrizioni per ridurre o evitare danni alle coltivazioni e ricerche minerarie;
9) sulle prescrizioni relative al regolamento dei rapporti di vicinanza e nei casi di diversi coltivatori operanti in un unico giacimento;
10) sulla determinazione delle opere destinate ad evitare o ridurre danni all'agricoltura;
11) sulla determinazione dei limiti di profondità dei permessi e delle concessioni;
12) sui casi di decadenza;
13) su ogni altra questione tecnica relativa al settore estrattivo degli idrocarburi;
14) in ogni caso previsto dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1980, n. 114, supplemento ordinario, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 83 (Commissione consultiva). - Il presidente ha facoltà di convocare rappresentanti delle società istanti e/o delle ditte costruttrici per l'acquisizione di informazioni ed allo stesso fine può disporre sopralluoghi di uno o più membri della commissione agli impianti.
Le spese relative sono a carico delle società istanti.
In aggiunta ai pareri obbligatori previsti negli articoli 81 e 82 la commissione può essere consultata su tutta la materia oggetto delle presenti disposizioni, su richiesta delle amministrazioni interessate e degli uffici da esse dipendenti ed è altresì consultata preventivamente ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 687-ter del decreto n. 128 del 1959.».