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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche ((, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli)).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 (in SO n.91, relativo alla G.U. 02/04/2007, n.77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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vigente al 16/09/2024
Testo in vigore dal: 27-8-2022
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il  comma
secondo, lettere e), l) e m); 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  rimuovere
ostacoli allo sviluppo economico e di adottare misure a garanzia  dei
diritti dei consumatori; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
intervenire per rendere piu' concorrenziali gli assetti del mercato e
favorire la crescita  della  competitivita'  del  sistema  produttivo
nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 gennaio 2007; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico, del Vicepresidente  del  Consiglio
dei Ministri, del Ministro della pubblica istruzione e  del  Ministro
per le politiche europee, di concerto con i Ministri per  gli  affari
regionali e le autonomie locali, dei trasporti, per le riforme  e  le
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,  delle  comunicazioni,
delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e delle politiche
agricole alimentari e forestali; 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e  liberta'  di
recesso dai contratti  con  operatori  telefonici,  televisivi  e  di
                          servizi internet 
  1. Al fine di  favorire  la  concorrenza  e  la  trasparenza  delle
tariffe, di garantire ai consumatori finali un  adeguato  livello  di
conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonche' di facilitare
il confronto tra le offerte presenti  sul  mercato,  e'  vietata,  da
parte  degli  operatori  di  telefonia,  di  reti  televisive  e   di
comunicazioni  elettroniche,  l'applicazione  di  costi  fissi  e  di
contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via  bancomat  o
in forma  telematica,  aggiuntivi  rispetto  al  costo  del  traffico
telefonico  o  del  servizio  richiesto.  E'  altresi'   vietata   la
previsione di termini temporali massimi di utilizzo  del  traffico  o
del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme e' nulla  e
non comporta la nullita' del contratto,  fatti  salvi  i  vincoli  di
durata di eventuali  offerte  promozionali  comportanti  prezzi  piu'
favorevoli per il consumatore.  Gli  operatori  di  telefonia  mobile
adeguano la propria offerta commerciale  alle  predette  disposizioni
entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
  1-bis. I  contratti  di  fornitura  nei  servizi  di  comunicazione
elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo  1º
agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte  e
della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli  promozionali
a  carattere  temporaneo  di  durata  inferiore  a  un  mese  e   non
rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese. 
  1-bis.1. Nei contratti  di  cui  al  comma  1-bis,  il  diritto  al
corrispettivo si prescrive in due  anni.  In  caso  di  emissione  di
fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli  riferiti
a periodi maggiori di due anni,  qualora  l'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del  mercato  abbia  aperto   un   procedimento   per
l'accertamento di violazioni  del  codice  del  consumo,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalita'
di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore
interessato, l'utente che ha presentato  un  reclamo  riguardante  il
conguaglio, nelle forme previste dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finche'  non
sia stata verificata la legittimita' della  condotta  dell'operatore.
L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio  del  procedimento  di
cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti  diritti.  E'  in
ogni caso diritto dell'utente, all'esito della  verifica  di  cui  al
secondo  periodo,  ottenere,  entro  un  termine  in  ogni  caso  non
superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati  a  titolo
di indebito conguaglio. 
  1-ter.  Gli  operatori  di  telefonia,  di  reti  televisive  e  di
comunicazioni  elettroniche,   indipendentemente   dalla   tecnologia
utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro
il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. 
  1-quater.  L'Autorita'  per   le   garanzie   nelle   comunicazioni
garantisce la pubblicazione  dei  servizi  offerti  e  delle  tariffe
generali di  cui  al  comma  1-bis,  in  modo  da  assicurare  che  i
consumatori possano compiere scelte informate. 
  1-quinquies. In caso  di  violazione  dei  commi  1-bis  e  1-bis.1
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ordina  all'operatore
la cessazione della condotta e  il  rimborso  delle  eventuali  somme
indebitamente percepite  o  comunque  ingiustificatamente  addebitate
agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in  ogni  caso
non inferiore a trenta giorni. 
  2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori  della
telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al
fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. 
  2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni determina le
modalita' per consentire all'utente,  a  sua  richiesta,  al  momento
della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito,
di conoscere l'indicazione  dell'operatore  che  gestisce  il  numero
chiamato. 
  3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia  e
di reti televisive e di comunicazione elettronica,  indipendentemente
dalla  tecnologia  utilizzata,  devono  prevedere  la  facolta'   del
contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso
altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati  e
senza spese non giustificate da costi dell'operatore  e  non  possono
imporre un  obbligo  di  preavviso  superiore  a  trenta  giorni.  Le
clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori
di  adeguare  alle  disposizioni  del  presente  comma   i   rapporti
contrattuali gia' stipulati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto entro i successivi sessanta giorni. In ogni caso, le
spese relative al recesso o al  trasferimento  dell'utenza  ad  altro
operatore sono commisurate al valore del contratto e ai  costi  reali
sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere  la
linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque  rese  note  al
consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in  fase
di sottoscrizione del contratto, nonche' comunicate, in via generale,
all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  esplicitando
analiticamente la composizione  di  ciascuna  voce  e  la  rispettiva
giustificazione economica. 
  3-bis.  Le  modalita'  utilizzabili  dal  soggetto  contraente  che
intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia
e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonche' in  caso
di  cambio  di  gestore,  devono  essere  semplici  e  di   immediata
attivazione e  devono  seguire  le  medesime  forme  utilizzabili  al
momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni  caso,
gli operatori di telefonia, di reti  televisive  e  di  comunicazioni
elettroniche devono consentire  la  possibilita'  per  consumatori  e
utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con  modalita'
telematiche. 
  3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di  reti
televisive e di  comunicazione  elettronica,  ove  comprenda  offerte
promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia  di  servizi  che  di
beni, non puo' avere durata superiore a ventiquattro mesi.  Nel  caso
di  risoluzione  anticipata  si   applicano   i   medesimi   obblighi
informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di  cui
al comma 3, terzo periodo, e comunque gli  eventuali  relativi  costi
devono essere equi e proporzionati al valore  del  contratto  e  alla
durata residua della promozione offerta. 
  ((3-quater. E' fatto obbligo ai soggetti  gestori  dei  servizi  di
telefonia e di comunicazioni  elettroniche,  ai  fini  dell'eventuale
addebito al cliente del costo di servizi in  abbonamento  offerti  da
terzi, di  acquisire  la  prova  del  previo  consenso  espresso  del
medesimo. In ogni caso, e' fatto divieto agli operatori di  telefonia
e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso
espresso e documentato del  consumatore  o  dell'utente,  servizi  in
abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi  quei
servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti  sia
mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, nonche' servizi  di
messaggistica  istantanea,  con  addebito  su  credito  telefonico  o
documento di fatturazione, offerti sia  da  terzi,  sia  direttamente
dagli operatori di accesso)). 
  4.  L'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni   vigila
sull'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo  e
stabilisce le modalita' attuative delle disposizioni di cui al  comma
2 e al comma 3-quater. La violazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1, 1-bis, 1-bis.1, 1-ter, 2, 3,  3-bis,  3-ter  e  3-quater  e'
sanzionata  dall'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni
applicando l'articolo 98, comma 16, del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni. L'inottemperanza agli ordini  impartiti  ai
sensi del comma 1-quinquies e' sanzionata applicando  l'articolo  98,
comma 11, del medesimo codice. 
  4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di  cui  al  comma  1-bis
costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto  e
nella Carta dei servizi. Nel caso di  variazione  dello  standard  da
parte dell'operatore e tenendo conto  delle  tempistiche  di  cui  al
comma 1-ter, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50,  in
favore di ciascun utente interessato dalla illegittima  fatturazione,
maggiorato di euro 1 per ogni giorno  successivo  alla  scadenza  del
termine assegnato dall'Autorita'  ai  sensi  del  comma  1-quinquies.
L'Autorita'  vigila  sul   rispetto   della   presente   disposizione
nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6,  lettera
a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249.