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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 novembre 2006, n. 308

Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/2/2007
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Testo in vigore dal:  14-2-2007

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale e, in particolare l'articolo 1, che ha individuato i primi interventi di bonifica di interesse nazionale e ha previsto l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
Considerato che, in particolare, l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 426 del 1998, ha previsto l'adozione di un programma nazionale di bonifica che individui gli interventi di bonifica di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalità di realizzazione degli interventi previsti, i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e il riutilizzo delle risorse resesi disponibili;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, in particolare, l'articolo 114, commi 24 e 25, che ha individuato tre nuovi siti di interesse nazionale: Sesto San Giovani, Napoli Bagnoli-Coglio, Pioltello e Rodano;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il regolamento recante il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, con il quale in applicazione del citato articolo 1 della legge n. 426 del 1998, sono stati individuati gli ulteriori interventi di bonifica di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalità e il trasferimento delle relative risorse, le modalità per il monitoraggio e il controllo delle attività di realizzazione degli interventi previsti, i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e il riutilizzo delle risorse resesi disponibili;
Ritenuto che a carico delle pubbliche amministrazioni siano da porsi anche gli interventi di caratterizzazione aventi ad oggetto aree o beni privati ricompresi nell'ambito del perimetro di un sito di interesse nazionale non oggetto di autodenuncia né delle attività potenzialmente inquinanti previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 26 maggio 1989;
Ritenuto opportuno modificare il comma 2 dell'articolo 6 del decreto n. 468 del 2001, nel senso di rendere sistematico il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata da sottoscrivere tra lo Stato, le regioni, gli enti locali territorialmente competenti ed i soggetti attuatori, ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale tuttora non disciplinati dalle regioni;
Visto l'articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente disposizioni in materia ambientale, che ha individuato i seguenti nove siti di interesse nazionale senza peraltro prevedere le risorse finanziarie necessarie per gli interventi di bonifica dei siti:
Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare); Broni; Falconara Marittima; Serravalle Scrivia; Laghi di Mantova e polo chimico; Orbetello area ex Sitoco; Aree del litorale vesuviano; Aree industriali di Porto Torres; Area industriale della Val Basento;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 15, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con il quale è stato istituito il sito di bonifica di interesse nazionale denominato territorio del bacino del fiume Sacco;
Visto l'articolo 1, comma 561, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha istituito i seguenti siti di bonifica di interesse nazionale: area industriale di Milazzo e Bacino idrografico del fiume Sarno;
Visto l'articolo 252, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ha qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto);
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto l'articolo 77, comma 6, della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289, con il quale, al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater del comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005;
Visto il decreto direttoriale n. 0985/Q.d.V./DI/G/SP del 17 dicembre 2004 concernente l'impegno della somma complessiva di Euro 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 7082 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, piano gestionale 02, U.P.B. 1.2.3.5 (Programmi di tutela ambientale ) per l'esercizio finanziario 2004, per l'integrazione del finanziamento del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
Visto il decreto direttoriale n. 1778/Q.d.V./DI/G/SP del 13 ottobre 2005 concernente l'impegno della somma complessiva di Euro 19.375.800,00 sul capitolo di spesa 7082 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, piano gestionale 05 U.P.B. 1.2.3.1 (Programmi di tutela ambientale) per l'esercizio finanziario 2005, perl'integrazione del finanziamento del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
Visto il decreto direttoriale concernente l'impegno della somma complessiva di Euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 7082 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'esercizio finanziario 2006, per l'integrazione del finanziamento del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in corso di registrazione;
Tenuto conto che occorre provvedere alla ripartizione delle citate risorse, prevedendo tra l'altro, la copertura finanziaria per gli interventi di bonifica riguardanti i siti di cui alla citata legge n. 179 del 2002, in relazione ai quali sono state già avviate le procedure di bonifica previste dal programma nazionale di bonifica, nonché agli ulteriori quattro siti di bonifica di interesse nazionale istituiti con le citate leggi n. 248 del 2005 e n. 266 del 2005, nonché con il citato decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto indicato nell'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente provvedimento;
Tenuto conto che altri finanziamenti sono già stati destinati a vario titolo ai siti di Broni, Serravalle Scrivia, Laghi di Mantova e Polo chimico per la realizzazione dei primi interventi urgenti, così come risulta in calce al citato allegato n. 1;
Tenuto conto che l'articolo 8, comma 4, della legge n. 349 del 1986 ha previsto che per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri;
Visto l'articolo 197, comma 4, del citato decreto n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale;
Ravvisata l'esigenza di assicurare la vigilanza sul territorio, anche mediante l'applicazione di adeguate tecnologie ed il controllo sulle fonti di maggiore rischio ambientale demandando le suindicate funzioni al Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, prevedendo per le suddette attività una adeguata disponibilità finanziaria;
Considerato che l'articolo 2 della legge citata legge n. 179 del 2002, ha posto a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente;
Ritenuto necessario riservare anche nell'ambito delle risorse già assentite per i singoli siti dal Programma nazionale in argomento, approvato con decreto n. 468 del 2001, un adeguato stanziamento per garantire l'effettività dei compiti attribuiti al citato Organismo;
Considerato altresì che per la prosecuzione delle attività di caratterizzazione delle aree marine perimetrate sarà necessario continuare ad avvalersi dell'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM);
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla integrazione del più volte citato decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 468 del 2001;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 26 gennaio 2006;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
Acquisiti i pareri favorevoli, con condizioni e osservazioni, espressi dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 2006; dalla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati nella seduta del 18 ottobre 2006; dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica nella seduta del 4 ottobre 2006; e dalla Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica nella seduta dell'11 ottobre 2006;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 15 novembre 2006, prot. UL/2006/7396, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ripartizione di nuove risorse
1. Ad integrazione di quanto previsto nell'allegato G al decreto 18 settembre 2001, n. 468, le disponibilità iscritte nel capitolo 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assegnate per la copertura del programma di bonifica e di risanamento ambientale, pari complessivamente ad euro 60.375.800,00 di cui euro 40.000.000,00 in conto residui di provenienza dell'esercizio 2004, euro 19.375.800,00 in conto residui di provenienza dell'esercizio 2005 ed euro 1.000.000,00 in conto competenza dell'esercizio 2006, sono ripartite secondo quanto previsto dall'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.
- La legge 24 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 9 dicembre 1990, n. 426, recante Nuovi interventi in campo ambientale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291.
- Il comma 3, dell'art. 1, della predetta legge n. 426 del 1998, è il seguente:
«3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilità, delle procedure di riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.».
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario.
- Il comma 4, dell'art. 1, della legge 9 dicembre 1999, n. 426, come modificato rispettivamente: dai commi 24 e 25 dell'art. 114, della predetta legge n. 388, del 2000;
dall'art. 14, della legge 31 luglio 2002, n. 179; dall'art. 11-quaterdecies, comma 15, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché dall'art. 1, comma 561, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è il seguente:
«4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo ;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte;
p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
p-quater) Pioltello e Rodano;
p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento.
p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005;
p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale.» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2002, n. 13, supplemento ordinario.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, n. 185, recante Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1989, n. 121.
- Il comma 2, dell'art. 6, del citato decreto n. 468 del 2001 è il seguente:
«2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti sono disciplinati dalle regioni, anche mediante il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 5, ed in particolare dei seguenti criteri di finanziamento e modalità di erogazione, salvo quanto previsto al comma 3:
a) finanziamento degli interventi, nel rispetto della priorità di cui al comma 1, all'approvazione dei relativi interventi di messa in sicurezza, piani e progetti e previa approvazione del relativo quadro economico delle spese da parte della regione, o del commissario delegato, relativo alle diverse fasi; la regione o il commissario delegato provvederà anche alle successive variazioni economiche qualora queste non comportino modifiche progettuali o di intervento;
b) erogazione dei finanziamenti per stati di avanzamento lavori nella esecuzione degli interventi, sulla base di idonea verifica in corso d'opera, secondo quanto disciplinato dalle regioni;
c) rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture strumentali alla realizzazione degli interventi, nel caso in cui il soggetto attuatore sia tenuto, nella scelta del contraente, all'applicazione della suddetta normativa;
d) concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla base della valutazione della congruità dei quadri economici di spesa relativa ai singoli progetti approvati, nonché di una relazione tecnico-economica comprensiva del cronogramma degli interventi e del termine di fine lavori.».
- Il comma 9, dell'art. 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario è il seguente:
«9. È qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si provvederà alla perimetrazione della predetta area.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 17 luglio 2006, n. 233, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- Il comma 6, dell'art. 77, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario è il seguente:
«6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005.».
- Il comma 4, dell'art. 8, della legge n. 349 del 1996, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario, è il seguente:
«4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.».
- Il comma 4, dell'art. 197, del citato decreto 152, del 2006, è il seguente:
«4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.».
- L'art. 2, della citata legge n. 179 del 2002, è il seguente:
«Art. 2 (Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente). - 1. Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente è potenziato di 229 unità di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di personale.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.
3. Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.».