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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 novembre 2006, n. 304

Regolamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/1/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2007)
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  25-1-2007

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, attuativo della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;
Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;
Uditi i pareri resi dal Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 maggio 2005 e nell'adunanza dell'11 aprile 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2268 del 26 aprile 2006);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
b) «decreto ministeriale di riconoscimento», il decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di giornalista professionista in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 11 e 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE):
«Art. 6 (Misure compensative). - 1. Qualora il richiedente sia in possesso di un titolo di formazione dello stesso livello o di livello superiore a quello prescritto per l'accesso o l'esercizio delle attività di cui all'art. 2, il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 1.
2. Il riconoscimento è, altresì, subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni, oppure al superamento di una prova attitudinale, se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti dell'art. 1, comma 3, lettera a), ed il richiedente possiede un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c).
2-bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui allo stesso comma 1.».
«Art. 11 (Disposizioni applicative misure compensative). - 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'art. 13, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 9 e 10.».
«Art. 13 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato C al presente decreto. L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la individuazione di professioni aventi i requisiti di cui alla lettera b) del precedente art. 8;
b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni che si traducono in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d);
c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;
d) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti tecnico-pratici di istituti di istruzione secondaria e per il personale non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o della normativa in materia di contratti aventi finalità formativa;
f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per le professioni marittime;
f-bis) il Ministero per i beni e le attività culturali, per le attività afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attività che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;
g) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ogni altro caso.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 319 del 1994:
«Art. 14 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 12.
2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano i rappresentanti:
a) dei Ministeri indicati all'allegato C;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri;
d) del Ministero della pubblica istruzione;
e) del Dipartimento per la funzione pubblica;
f) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g).
5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione designato dal Ministro per la pubblica istruzione. La conferenza è integrata da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per la valutazione dei titoli di formazione di competenza regionale.
6. Il riconoscimento viene disposto con decreto del Ministro competente da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.
7. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 17.
8. Il decreto di cui al comma 6 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.».