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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 novembre 2006, n. 301

Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/1/2007
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Testo in vigore dal:  12-1-2007

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 57, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, integrato e corretto dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, concernente il riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, in particolare l'articolo 4, comma 2, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno per la disciplina del corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica del 24 giugno 2004, con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, sono stati individuati e quantificati i profili professionali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, concernente il regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 agosto 2006;
Ritenuto di provvedere in conformità alle considerazioni espresse dal Consiglio di Stato con il predetto parere;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 2411/ris del 7 novembre 2006;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, i criteri generali del tirocinio operativo, i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, è il seguente:
«Art. 3 (Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificità, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonché delle modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresì la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso, di formazione e di progressione.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8.».
- Il testo dell'art. 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3, lettera e);».
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è il seguente:
«2. Le modalità di svolgimento del corso, i criteri generali del tirocinio operativo, i criteri per la formazione del giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è il seguente:
«4. Ogni qualifica del ruolo di cui al comma 1 comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità ed autonomia rispettivamente indicati agli articoli 2 e 3, nonché alle diversificazioni nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'art. 4. Alla loro identificazione e quantificazione si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.».