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LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in vigore il 27/12/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2024)
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Testo in vigore dal: 2-5-2024
art. 1 (commi 1-100)
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
                         la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Per  l'anno  2007,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare e' determinato in termini di competenza in 29.000  milioni
di  euro,  al  netto  di  12.520  milioni  di  euro  per  regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti,  il
livello  massimo  del  ricorso  al   mercato   finanziario   di   cui
all'articolo 11 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non  superiore  a  4.000  milioni  di  euro  relativo  ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, e'
fissato, in termini di competenza, in 240.500  milioni  di  euro  per
l'anno finanziario 2007. 
 
  2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in  18.000  milioni  di
euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per
le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso  al  mercato
e' determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni  di  euro  ed  in
208.000 milioni di euro. Per il  bilancio  programmatico  degli  anni
2008 e 2009, il livello massimo del  saldo  netto  da  finanziare  e'
determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in  10.500
milioni di euro ed il livello  massimo  del  ricorso  al  mercato  e'
determinato, rispettivamente,  in  208.000  milioni  di  euro  ed  in
200.000 milioni di euro. 
 
  3. I livelli del ricorso al mercato di  cui  ai  commi  1  e  2  si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare
prima della scadenza  o  ristrutturare  passivita'  preesistenti  con
ammortamento a carico dello Stato. 
 
  4. Le maggiori entrate tributarie che  si  realizzassero  nel  2007
rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare
gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche  amministrazioni
e  sui  saldi  di  finanza  pubblica  definiti   dal   Documento   di
programmazione economico-finanziaria 2007-2011. In  quanto  eccedenti
rispetto a tali obiettivi, le eventuali  maggiori  entrate  derivanti
dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora  permanenti,
a riduzioni della  pressione  fiscale  finalizzata  al  conseguimento
degli obiettivi di sviluppo ed equita'  sociale,  dando  priorita'  a
misure  di  sostegno  del  reddito  di  soggetti  incapienti   ovvero
appartenenti alle fasce di reddito piu' basse,  salvo  che  si  renda
necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi  urgenti
ed imprevisti necessari per fronteggiare  calamita'  naturali  ovvero
improrogabili esigenze connesse con la  tutela  della  sicurezza  del
Paese. 
 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. 
 
  6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1,  le
parole: ", nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai  sensi
degli articoli 11 e 12," sono soppresse; 
    b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 11. - (Determinazione dell'imposta). - 1.  L'imposta  lorda
e' determinata applicando al  reddito  complessivo,  al  netto  degli
oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote  per
scaglioni di reddito: 
    a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; 
    b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; 
    c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; 
    d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; 
    e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 
  2. Se alla formazione del reddito complessivo  concorrono  soltanto
redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti  per  l'intero
anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e
il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta. 
  3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino
alla concorrenza del suo  ammontare,  le  detrazioni  previste  negli
articoli 12, 13, 15 e 16 nonche' in altre disposizioni di legge. 
  4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei  crediti  d'imposta
spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165.  Se  l'ammontare
dei crediti d'imposta e' superiore a  quello  dell'imposta  netta  il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di  computare  l'eccedenza  in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta  successivo  o
di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi"; 
    c) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
    "Art.  12.  -  (Detrazioni  per  carichi  di  famiglia).   -   1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia  i  seguenti
importi: 
    a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 
     1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra  110  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro,  se
il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 
     2) 690 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a  15.000
euro ma non a 40.000 euro; 
     3) 690 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a  40.000
euro ma non  a  80.000  euro.  La  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  80.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e 40.000 euro; 
    b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata
di un importo pari a: 
     1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro
ma non a 29.200 euro; 
     2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro
ma non a 34.700 euro; 
     3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro
ma non a 35.000 euro; 
     4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro
ma non a 35.100 euro; 
     5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro
ma non a 35.200 euro; 
    c) 800  euro  per  ciascun  figlio,  compresi  i  figli  naturali
riconosciuti, i  figli  adottivi  e  gli  affidati  o  affiliati.  La
detrazione e' aumentata  a  900  euro  per  ciascun  figlio  di  eta'
inferiore a tre anni. Le predette detrazioni  sono  aumentate  di  un
importo pari a 220 euro per ogni  figlio  portatore  di  handicap  ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104.  Per  i
contribuenti con  piu'  di  tre  figli  a  carico  la  detrazione  e'
aumentata di 200 euro per ciascun figlio  a  partire  dal  primo.  La
detrazione  spetta  per  la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra
l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000
euro. In  presenza  di  piu'  figli,  l'importo  di  95.000  euro  e'
aumentato per tutti di 15.000 euro  per  ogni  figlio  successivo  al
primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i
genitori non legalmente ed  effettivamente  separati  ovvero,  previo
accordo tra gli stessi, spetta al genitore che  possiede  un  reddito
complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione  legale
ed effettiva o  di  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in  mancanza  di
accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o
condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di  accordo,  nella
misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il  genitore  affidatario
ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari
non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per  limiti
di  reddito,  la  detrazione  e'  assegnata  per  intero  al  secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto
a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera
detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al  50  per
cento della detrazione stessa.  In  caso  di  coniuge  fiscalmente  a
carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per  l'intero
importo. Se l'altro genitore manca o  non  ha  riconosciuto  i  figli
naturali e il contribuente non e' coniugato o, se  coniugato,  si  e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero  se  vi
sono figli adottivi, affidati o affiliati  del  solo  contribuente  e
questi non e'  coniugato  o,  se  coniugato,  si  e'  successivamente
legalmente  ed  effettivamente  separato,  per  il  primo  figlio  si
applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste  alla  lettera
a); 
    d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno  diritto
alla detrazione, per ogni altra persona  indicata  nell'articolo  433
del codice civile  che  conviva  con  il  contribuente  o  percepisca
assegni alimentari non  risultanti  da  provvedimenti  dell'autorita'
giudiziaria. La detrazione spetta  per  la  parte  corrispondente  al
rapporto  tra  l'importo  di  80.000  euro,  diminuito  del   reddito
complessivo, e 80.000 euro. 
  2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano  a  condizione  che  le
persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito  complessivo,
computando anche le retribuzioni  corrisposte  da  enti  e  organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari  e  missioni,
nonche' quelle corrisposte  dalla  Santa  Sede,  dagli  enti  gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali  della  Chiesa  cattolica,
non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 
  3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a  mese  e
competono dal mese in cui si sono verificate a  quello  in  cui  sono
cessate le condizioni richieste. 
  4. Se il rapporto di cui al comma 1,  lettera  a),  numero  1),  e'
uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690  euro.  Se  i
rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a
zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di  cui  al  comma  1,
lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno,  le
detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti
rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali"; 
    d) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 13. - (Altre detrazioni).  -  1.  Se  alla  formazione  del
reddito complessivo  concorrono  uno  o  piu'  redditi  di  cui  agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b),  c),  c-bis),  d),  h-bis)  e  l),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata  al  periodo  di
lavoro nell'anno, pari a: 
    a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera  8.000  euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a  tempo  determinato,
l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 1.380 euro; 
    b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; 
    c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a  15.000
euro ma non  a  55.000  euro.  La  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  55.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 
  2. La detrazione spettante ai sensi del comma  1,  lettera  c),  e'
aumentata di un importo pari a: 
    a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a
23.000 euro ma non a 24.000 euro; 
    b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a
24.000 euro ma non a 25.000 euro; 
    c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a
25.000 euro ma non a 26.000 euro; 
    d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a
26.000 euro ma non a 27.700 euro; 
    e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a
27.700 euro ma non a 28.000 euro. 
  3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di pensione di cui all'articolo  49,  comma  2,  lettera  a),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile  con  quella
di cui al comma 1 del presente articolo,  rapportata  al  periodo  di
pensione nell'anno, pari a: 
    a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera  7.500  euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 690 euro; 
    b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro; 
    c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a  15.000
euro ma non  a  55.000  euro.  La  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  55.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 
  4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di  eta'
non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione  di
cui all'articolo 49, comma  2,  lettera  a),  spetta  una  detrazione
dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente
articolo,  rapportata  al  periodo  di  pensione  nell'anno   e   non
cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: 
    a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera  7.750  euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 713 euro; 
    b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro; 
    c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a  15.000
euro ma non  a  55.000  euro.  La  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  55.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 
  5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f),  g),  h)  e
i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i)  e  l),  spetta  una  detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2,
3 e 4 del presente articolo, pari a: 
    a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; 
    b) 1.104 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a  4.800
euro ma non  a  55.000  euro.  La  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  55.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro. 
  6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e  5  e'
maggiore di zero, lo stesso  si  assume  nelle  prime  quattro  cifre
decimali."; 
    e) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3.  Dall'imposta  lorda  si  scomputano  le  detrazioni  di  cui
all'articolo 13 nonche' quelle  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,
lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le  detrazioni  per  carichi  di
famiglia non competono". 
 
  7. All'articolo 23 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: ",  al
netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi i e 2,  del
medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso"  sono  sostituite
dalle seguenti: "ed effettuando le detrazioni previste negli articoli
12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso"  e,  al
secondo periodo, le parole: "Le deduzioni di cui  all'  articolo  12,
commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni  di  cui
agli articoli 12 e 13"; 
    b) al comma 2, lettera c), le parole: "al netto  delle  deduzioni
di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e  2,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "effettuando le detrazioni previste  negli  articoli  12  e
13"; 
    c) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle deduzioni di  cui
agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle  seguenti:
"delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e
13". 
 
  8. Il comma 350 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, e' abrogato. 
 
  9. Ai fini della  determinazione  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche  dovuta  sui  trattamenti  di  fine  rapporto,  sulle
indennita' equipollenti e sulle altre  indennita'  e  somme  connesse
alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  si  applicano,  se  piu'  favorevoli,  le
aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006. 
 
  10. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e  degli  enti
locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro  derivante
dalle disposizioni dei commi da 6 a 9, secondo le modalita'  indicate
nel comma 322, da definire con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  di  intesa  con  la  Conferenza  unificata  di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
 
  11. Alla disciplina vigente dell'assegno per  il  nucleo  familiare
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il
nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi  i
genitori e  almeno  un  figlio  minore  in  cui  non  siano  presenti
componenti inabili nonche' ai nuclei familiari con un solo genitore e
almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili,
sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella
1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi  annuali,
sono  elaborate  a  cura  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale  (INPS)  le   tabelle   contenenti   gli   importi   mensili,
giornalieri,  settimanali,  quattordicinali  e   quindicinali   della
prestazione; 
    b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni  per
tutte  le  altre  tipologie  di  nuclei  familiari  con  figli   sono
rivalutati del 15 per cento; 
    c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i  nuclei
con figli di cui alle lettere a) e b) nonche'  quelli  per  i  nuclei
senza figli possono essere ulteriormente rimodulati  secondo  criteri
analoghi  a  quelli   indicati   alla   lettera   a),   con   decreto
interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro della solidarieta' sociale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del  sostegno  dei
redditi disponibili delle famiglie risultante dagli  assegni  per  il
nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul  reddito
delle persone fisiche; 
    d) nel  caso  di  nuclei  familiari  con  piu'  di  tre  figli  o
equiparati di eta' inferiore  a  26  anni  compiuti,  ai  fini  della
determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i
figli di eta' superiore a 18 anni compiuti  e  inferiore  a  21  anni
compiuti purche' studenti o apprendisti; 
    e) restano fermi  i  criteri  di  rivalutazione  dei  livelli  di
reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del  decreto-legge
13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13
maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a  decorrere  dall'anno
2008. 
 
  12. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  dopo  il
comma 12 e' inserito il seguente: 
    "12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007  una  quota  dell'accisa
sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710  19  49)
e' attribuita alla regione a statuto  ordinario  nel  cui  territorio
avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota
e' fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro  al  litro,
nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307  euro
al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta  quota
e' rideterminata, ove necessario e compatibilmente  con  il  rispetto
degli equilibri della finanza pubblica,  al  fine  di  completare  la
compensazione, a favore delle  regioni  a  statuto  ordinario,  della
minore entrata  registrata  nell'anno  2005  rispetto  all'anno  2004
relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di  cui
al comma 12. L'ammontare  della  predetta  quota  viene  versato  dai
soggetti  obbligati  al  pagamento  dell'accisa  e  riversato   dalla
struttura di gestione in apposito conto  corrente  aperto  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato. La  ripartizione  delle  somme  viene
effettuata sulla base dei quantitativi erogati  nell'anno  precedente
dagli impianti di  distribuzione  di  carburante  che  risultano  dal
registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4,  del
testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504. Con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite  le  modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni   del
presente comma". 
 
  13. Dopo l'articolo 10 della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,  e'
inserito il seguente: 
    "Art. 10-bis. - (Modalita' di revisione  ed  aggiornamento  degli
studi di settore). - 1. Gli studi di  settore  previsti  all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni, sono soggetti a revisione, al massimo, ogni  tre  anni
dalla data di entrata in vigore dello studio  di  settore  ovvero  da
quella dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione  di
esperti di cui all'articolo 10, comma  7.  Nella  fase  di  revisione
degli studi di  settore  si  tiene  anche  conto  dei  dati  e  delle
statistiche ufficiali, quali quelli  di  contabilita'  nazionale,  al
fine di mantenere, nel medio  periodo,  la  rappresentativita'  degli
stessi  rispetto  alla  realta'  economica  cui  si  riferiscono.  La
revisione degli studi di settore e' programmata con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da  emanare  entro  il  mese  di
febbraio di ciascun anno. 
  2. Ai fini dell'elaborazione  e  della  revisione  degli  studi  di
settore si tiene anche conto di valori  di  coerenza,  risultanti  da
specifici  indicatori  definiti  da  ciascuno  studio,   rispetto   a
comportamenti considerati normali per il relativo settore economico". 
 
  14. Fino alla elaborazione  e  revisione  degli  studi  di  settore
previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30  agosto  1993,  n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.
427, e successive modificazioni, che tengono conto  degli  indicatori
di coerenza di cui al comma 2  dell'articolo  10-bis  della  legge  8
maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1999, n. 195, si tiene altresi' conto di specifici  indicatori
di normalita' economica,  di  significativa  rilevanza,  idonei  alla
individuazione  di  ricavi,  compensi  e  corrispettivi  fondatamente
attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle
condizioni di esercizio della specifica  attivita'  svolta.  Ai  fini
dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere  di  motivare  e
fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei  maggiori
ricavi o compensi derivanti  dall'applicazione  degli  indicatori  di
normalita' economica di cui  al  presente  comma,  approvati  con  il
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  20  marzo  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  76
del 31 marzo 2007, e successive modificazioni,  fino  all'entrata  in
vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure,  anche
di concertazione con le categorie, della  disciplina  richiamata  dal
presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano  ricavi  o
compensi inferiori a quelli  previsti  dagli  indicatori  di  cui  al
presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici. Ai  fini
della relativa approvazione non si applica  la  disposizione  di  cui
all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998,
n.  146.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma   4-bis
dell'articolo 10 della medesima legge. 
 
  14-bis. Gli indicatori di normalita' economica di cui al comma  14,
approvati con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
hanno  natura  sperimentale  e  i   maggiori   ricavi,   compensi   o
corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici. 
 
  14-ter. I contribuenti  che  dichiarano  un  ammontare  di  ricavi,
compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli
indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti  ad  accertamenti
automatici e in caso di accertamento spetta  all'ufficio  accertatore
motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati. 
 
  15. Il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.
311, e' abrogato. 
 
  16. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.  146,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    "4. La disposizione del comma 1  del  presente  articolo  non  si
applica nei confronti dei contribuenti: 
    a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85,  comma  1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o  compensi  di  cui
all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al  limite
stabilito per ciascuno studio di  settore  dal  relativo  decreto  di
approvazione  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non puo',  comunque,
essere superiore a 7,5 milioni di euro; 
    b)  che  hanno  iniziato  o  cessato  l'attivita'   nel   periodo
d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica  comunque  in
caso di cessazione e inizio dell'attivita',  da  parte  dello  stesso
soggetto, entro sei mesi dalla data  di  cessazione,  nonche'  quando
l'attivita' costituisce mera  prosecuzione  di  attivita'  svolte  da
altri soggetti; 
    c) che si trovano  in  un  periodo  di  non  normale  svolgimento
dell'attivita'". 
 
  17. All'articolo 10 della legge 8 maggio  1998,  n.  146,  dopo  il
comma 4, e' inserito il seguente: 
    "4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici  di  cui
all'articolo 39,  primo  comma,  lettera  d),  secondo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
all'articolo 54, secondo  comma,  ultimo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  non  possono
essere effettuate nei  confronti  dei  contribuenti  che  dichiarino,
anche  per  effetto  dell'adeguamento,  ricavi  o  compensi  pari   o
superiori al livello  della  congruita',  ai  fini  dell'applicazione
degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis  del  decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, tenuto altresi' conto dei  valori  di  coerenza
risultanti dagli specifici indicatori, di  cui  all'articolo  10-bis,
comma 2, della presente legge, qualora  l'ammontare  delle  attivita'
non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari  o  inferiore
al  40  per  cento  dei  ricavi  o  compensi  dichiarati.   Ai   fini
dell'applicazione della presente disposizione, per attivita',  ricavi
o compensi si intendono quelli indicati al comma 4,  lettera  a).  In
caso  di  rettifica,  nella  motivazione  dell'atto   devono   essere
evidenziate le ragioni  che  inducono  l'ufficio  a  disattendere  le
risultanze degli studi di settore  in  quanto  inadeguate  a  stimare
correttamente  il  volume  di  ricavi   o   compensi   potenzialmente
ascrivibili al contribuente. La presente disposizione  si  applica  a
condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis
e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma 2-bis dell'articolo 32 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446". 
 
  18. Le disposizioni di cui ai commi  4  e  4-bis  dell'articolo  10
della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  come  modificate  e  introdotte
rispettivamente dai commi  16  e  17  del  presente  articolo,  hanno
effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data  del  1°
gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla  lettera  b)  del
comma 4  del  citato  articolo  10  che  hanno  effetto  dal  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. 
 
  19. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa  o
di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli  studi
di settore,  sono  individuati  specifici  indicatori  di  normalita'
economica, idonei a rilevare la presenza di  ricavi  o  compensi  non
dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini,
nelle ipotesi di cessazione dell'attivita', di liquidazione ordinaria
ovvero di  non  normale  svolgimento  dell'attivita',  puo'  altresi'
essere  richiesta  la  compilazione  del   modello,   allegato   alla
dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi  di
settore. 
 
  20. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni,  con  riferimento  al  primo  periodo   d'imposta   di
esercizio  dell'attivita',  sono  definiti  appositi  indicatori   di
coerenza per la individuazione dei requisiti  minimi  di  continuita'
della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalita' di
svolgimento della attivita' medesima. 
 
  21. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da
adottare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori  di
cui al comma  20,  anche  per  settori  economicamente  omogenei,  da
applicare a decorrere dal periodo d'imposta in corso al  31  dicembre
2006. 
 
  22. Sulla base di appositi criteri  selettivi  e'  programmata  una
specifica attivita' di  controllo  nei  confronti  dei  soggetti  che
risultano incoerenti per effetto dell'applicazione  degli  indicatori
di cui al comma 20. 
 
  23. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio  1998,  n.  146,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "con periodo d'imposta pari a dodici mesi  e"  sono
soppresse; 
    b)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti   parole:   "qualora
l'ammontare  dei  ricavi  o  compensi  dichiarati  risulta  inferiore
all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili  sulla  base  degli
studi stessi". 
 
  24. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della  legge
8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal  comma  23,  limitatamente
alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo  d'imposta  in
corso al 1° gennaio 2007. 
 
  25. All'articolo 1 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma
2 e' elevata del 10 per cento nelle  ipotesi  di  omessa  o  infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per  la  comunicazione  dei
dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore,
nonche'  nei  casi  di  indicazione  di  cause  di  esclusione  o  di
inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La  presente
disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di
arte o professione, accertato a seguito della  corretta  applicazione
degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento del  reddito
d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato". 
 
  26. All'articolo 5 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma
4 e' elevata del 10 per cento nelle  ipotesi  di  omessa  o  infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per  la  comunicazione  dei
dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore,
nonche'  nei  casi  di  indicazione  di  cause  di  esclusione  o  di
inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La  presente
disposizione non si applica se la maggiore  imposta  accertata  o  la
minore imposta detraibile o rimborsabile, a  seguito  della  corretta
applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento
di quella dichiarata". 
 
  27. All'articolo 32 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma
2 e' elevata del 10 per cento nelle  ipotesi  di  omessa  o  infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per  la  comunicazione  dei
dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore,
nonche'  nei  casi  di  indicazione  di  cause  di  esclusione  o  di
inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La  presente
disposizione non si applica se il  maggior  imponibile,  accertato  a
seguito della corretta applicazione degli studi di  settore,  non  e'
superiore al 10 per cento di quello dichiarato". 
 
  28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "Ai fini della  deduzione  la  spesa  sanitaria
relativa  all'acquisto  di  medicinali  deve  essere  certificata  da
fattura o da scontrino fiscale  contenente  la  specificazione  della
natura, qualita' e quantita' dei  beni  e  l'indicazione  del  codice
fiscale del destinatario"; 
    b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo  periodo
e' inserito il seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria
relativa  all'acquisto  di  medicinali  deve  essere  certificata  da
fattura o da scontrino fiscale  contenente  la  specificazione  della
natura, qualita' e quantita' dei  beni  e  l'indicazione  del  codice
fiscale del destinatario". 
 
  29. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del  comma  28
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007.  Fino  al  31  dicembre
2007, nel caso in  cui  l'acquirente  non  sia  il  destinatario  del
farmaco, non ne conosca il codice fiscale o  non  abbia  con  se'  la
tessera sanitaria,  l'indicazione  del  codice  fiscale  puo'  essere
riportata  a  mano   sullo   scontrino   fiscale   direttamente   dal
destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni, in  materia  di  obbligo  di  rilevazione  del  codice
fiscale da parte del farmacista. 
 
  30. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008,  N.  185,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
 
  31. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008,  N.  185,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
 
  32. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008,  N.  185,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
 
  33. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire
cinquecentomila  a  lire  cinque  milioni"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "da euro 258  ad  euro  2.582"  e  il  secondo  periodo  e'
sostituito dai seguenti:  "La  violazione  e'  punibile  in  caso  di
liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei  rimborsi
dovuti in base alle dichiarazioni, di  cui  all'articolo  36-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter  e  seguenti  del
medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta
in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli  54  e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.  La  violazione  e'  punibile  a  condizione  che  non  trovi
applicazione l'articolo  12-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico  dei
predetti soggetti la sospensione  dalla  facolta'  di  rilasciare  il
visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno  a  tre
anni. In caso di  ripetute  violazioni  commesse  successivamente  al
periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione  dalla  facolta'  di
rilasciare il visto di conformita' e  l'asseverazione.  Si  considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della  suddetta
sanzione"; 
    b) al comma 1, lettera b), primo periodo,, le parole: "da lire un
milione a lire dieci milioni" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da
euro 516 ad euro 5.165"; 
    c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e  3
del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in  quanto
compatibili, le disposizioni  del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 472. Il centro di assistenza  fiscale  per  il  quale  abbia
operato il trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore
stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata"; 
    d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Le violazioni dei  commi  1  e  3  del  presente  articolo  e
dell'articolo 7-bis sono  contestate  e  le  relative  sanzioni  sono
irrogate  dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia   delle   entrate
competente in ragione del domicilio fiscale  del  trasgressore  anche
sulla base delle  segnalazioni  inviate  dagli  uffici  locali  della
medesima Agenzia. L'atto di contestazione e' unico per  ciascun  anno
solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza,
puo'  essere  integrato  o  modificato   dalla   medesima   direzione
regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di
appartenenza dei  soggetti  che  hanno  commesso  la  violazione  per
l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti"; 
    e) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire  cinque
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 a euro 2.582". 
 
  34. Per le violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai commi  1  e  3
dell'