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DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2006, n. 275

Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  21-11-2006 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 22, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226;
Visto l'articolo 22, comma 3, della citata legge n. 226 del 2004, che delega il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 1 e secondo le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 22, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 197 del 2005, entro un anno dalla data di entrata in vigore;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 28 luglio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 6 ottobre 2006;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Inserimento dell'articolo 5-bis nel decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Costituzione della commissione di avanzamento per i volontari). - 1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari di truppa in servizio permanente, può essere istituita una Commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
2. La Commissione di cui al comma 1 è istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine di durata la Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull'attività svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della Commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della Commissione. Ai componenti della Commissione non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese."
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferiscie, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005.
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
- Il testo dell'art. 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2004, è il seguente:
«Art. 22 (Conferimento di delega legislativa). - 1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'art. 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;
b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.
2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalità di cui al comma 2.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997, è il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unficata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato- regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle fmanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3 . La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNICEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo n. 215 del 2001 si vedano le note alle premesse.