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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 settembre 2006, n. 265

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2006
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Testo in vigore dal:  11-10-2006

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 58 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel quale è previsto che l'indennità per la custodia e la conservazione dei beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo nonché a sequestro giudiziario e conservativo, sia determinata sulla base delle tariffe approvate ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico e, in via residuale, secondo gli usi locali;
Visto l'articolo 59 del citato Testo Unico secondo cui «con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia», che tali «tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico», e che «prevedono altresì l'inclusione nelle tabelle delle riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene»;
Rilevato che il rilievo statistico dei sequestri concerne essenzialmente i veicoli a motore ed i natanti e che pertanto, si ritiene di limitare la determinazione dell'indennità di custodia a detti beni;
Rilevato che per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si debba fare riferimento agli usi locali, in base a quanto disposto dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato;
Ritenuto, per quanto riguarda i veicoli a motore, di dovere fare riferimento ai criteri di massima stabiliti dal Ministero dell'interno con circolare n. 38 del 4 aprile 2000 per la definizione da parte delle Prefetture delle tariffe per la custodia, con conversione in euro e aggiornamento in base agli indici ISTAT, nonché, per le tariffe ivi non previste, di tenere conto di quelle applicate presso le singole Prefetture;
Ritenuto, per quanto riguarda i natanti, di dovere fare riferimento ai criteri di massima indicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 novembre 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 0005848.U del 23 dicembre 2005);
Vista la nota del 7 marzo 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, che propone una riformulazione dell'articolo 6 del decreto;
Ritenuto di dover accogliere la proposta di modifica;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Indennità per la custodia dei veicoli a motore
1. Le tabelle per la determinazione dell'indennità giornaliera per la custodia e per la conservazione, nonché quella per il traino, il trasporto e il recupero dei veicoli sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo e, nei casi previsti dal codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo nonché a sequestro giudiziario e conservativo, sono fissate secondo le tariffe di seguito riportate, IVA esclusa:
a) custodia in area recintata e scoperta di motoveicoli e ciclomotori:
1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 1,68;
2) per il periodo successivo: euro 1,06;
b) custodia in area recintata e scoperta di autoveicoli:
1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 2,24;
2) per il periodo successivo: euro 1,39;
c) custodia in area recintata e scoperta di autocarri:
1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 2,79;
2) per il periodo successivo: euro 1,79;
d) custodia in luogo chiuso e coperto: l'indennità determinata in base alle tariffe di cui ai punti a), b) e c) è aumentata del 25%;
e) traino e trasporto in depositeria:
motoveicoli e ciclomotori: euro 40,00;
autoveicoli: euro 60,00;
autocarri: euro 80,00;
f) recupero del mezzo:
l'indennità determinata in base alle tariffe di cui al punto e) è aumentata del 25%.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).):
«Art. 58. (L) Indennità di custodia. - 1 . Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.
2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.».
«Art. 59. (L) Tabelle delle tariffe vigenti. - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene.».