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LEGGE 31 luglio 2006, n. 241

Concessione di indulto.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/8/2006
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Testo in vigore dal: 1-8-2006
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il
2  maggio  2006,  nella  misura  non superiore a tre anni per le pene
detentive  e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o
congiunte  a  pene  detentive.  Non si applicano le esclusioni di cui
all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
  2. L'indulto non si applica:
    a)  per  i  delitti  previsti  dai  seguenti  articoli del codice
penale:
      1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
      2)  270-bis  (associazioni  con  finalita'  di terrorismo anche
internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
      3)  270-quater  (arruolamento  con finaita' di terrorismo anche
internazionale);
      4)  270-quinquies  (addestramento ad attivita' con finalita' di
terrorismo anche internzionale);
      5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione);
      6)   280-bis  (atto  di  terrorismo  con  ordigni  micidiali  o
esplosivi);
      7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
      8)  289-bis  (sequestro  di  persona a scopo di terrorismo o di
eversione);
      9) 306 (banda armata);
      10)  416,  sesto comma (associazione per delinquere finalizzata
alla  commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del
codice penale);
      11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
      12) 422 (strage);
      13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu);
      14) 600-bis (prostituzione minorile);
      15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista
dall'articolo 600-quater.1 del codice penale;
      16)  600-quater  (detenzione  di materiale pornografico), anche
nell'ipotesi  prevista  dall'articolo 600-quater.1 del codice penale,
sempre  che  il  delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del
medesimo articolo 600-quater;
      17)    600-quinquies    (iniziative   turistiche   volte   allo
sfruttamento della prostituzione minorile);
      18) 601 (tratta di persone);
      19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
      20) 609-bis (violenza sessuale);
      21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
      22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
      23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
      24)  630  (sequestro  di  persona a scopo di estorsione), commi
primo, secondo e terzo;
      25) 644 (usura);
      26)  648-bis  (riciclaggio),  limitatamente  all'ipotesi che la
sostituzione  riguardi  denaro, beni o altre utilita' provenienti dal
delitto  di  sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti
concernenti  la  produzione  o il traffico di sostanze stupefacenti o
psicotrope;
    b)  per  i  delitti  riguardanti  la produzione, il traffico e la
detenzione  illeciti  di  sostanze  stupefacenti o psicotrope, di cui
all'articolo  73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive  modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma
1,  lettera  a),  e comma 2, del medesimo testo unico, nonche' per il
delitto  di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  di  cui all'articolo 74 del citato testo
unico,  in  tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo
articolo 74;
    c)  per  i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  15  dicembre  1979, n. 625,
convertito,  con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e
successive modificazioni;
    d)  per  i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di
cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
successive modificazioni;
    e)  per  i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  26  aprile  1993,  n.  122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
  3.  Il  beneficio  dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha
usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  un  delitto non colposo per il quale riporti
condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
  4.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 31 luglio 2006

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella

          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 151 del codice penale:
              "Art.  151  (Amnistia). - L'amnistia estingue il reato,
          e,  se  vi e' stata condanna, fa cessare l'esecuzione della
          condanna e le pene accessorie.
              Nel  concorso  di  piu' reati, l'amnistia si applica ai
          singoli reati per i quali e' conceduta.
              L'estinzione  del  reato  per  effetto dell'amnistia e'
          limitata  ai reati commessi a tutto il giorno precedente la
          data  del  decreto,  salvo  che  questo stabilisca una data
          diversa.
              L'amnistia  puo'  essere  sottoposta  a condizioni o ad
          obblighi.
              L'amnistia   non  si  applica  ai  recidivi,  nei  casi
          preveduti  dai  capoversi  dell'art. 99, ne' ai delinquenti
          abituali,  o  professionali,  o  per tendenza, salvo che il
          decreto disponga diversamente.".
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 73, 74 e 80 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
          309,  (testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.):
              "Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di
          sostanze stupefacenti o psicotrope). (Legge 26 giugno 1990,
          n.   162,   art.   14,   comma 1). - 1.   Chiunque,   senza
          l'autorizzazione  di  cui  all'art.  17,  coltiva, produce,
          fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
          cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
          invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
          scopo  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui  alla
          tabella   I   prevista  dall'art.  14,  e'  punito  con  la
          reclusione  da  sei  a  venti  anni  e con la multa da euro
          26.000 a euro 260.000.
              1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
          chiunque,   senza  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  17,
          importa,  esporta,  acquista,  riceve  a qualsiasi titolo o
          comunque illecitamente detiene:
                a) sostanze   stupefacenti   o   psicotrope  che  per
          quantita',  in  particolare  se superiore ai limiti massimi
          indicati  con  decreto del Ministro della salute emanato di
          concerto   con  il  Ministro  della  giustizia  sentita  la
          Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
          nazionale  per le politiche antidroga, ovvero per modalita'
          di  presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
          o   al   confezionamento   frazionato,   ovvero  per  altre
          circostanze  dell'azione,  appaiono destinate ad un uso non
          esclusivamente personale;
                b) medicinali   contenenti  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  elencate  nella  tabella  II,  sezione  A,  che
          eccedono  il  quantitativo  prescritto.  In  questa  ultima
          ipotesi,  le  pene suddette sono diminuite da un terzo alla
          meta'.
              2.  Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui
          all'art.  17, illecitamente cede, mette o procura che altri
          metta  in  commercio le sostanze o le preparazioni indicate
          nelle  tabelle  I e II di cui all'art. 14, e' punito con la
          reclusione  da  sei  a ventidue anni e con la multa da euro
          26.000 a euro 300.000.
              2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel
          caso  di  illecita  produzione  o commercializzazione delle
          sostanze  chimiche  di  base  e  dei precursori di cui alle
          categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico,
          utilizzabili  nella  produzione  clandestina delle sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope  previste  nelle tabelle di cui
          all'art. 14.
              3.  Le  stesse  pene  si  applicano a chiunque coltiva,
          produce  o  fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
          diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
              4.  Quando  le  condotte di cui al comma 1 riguardano i
          medicinali  ricompresi  nella tabella II, sezioni A, B e C,
          di  cui  all'art.  14  e non ricorrono le condizioni di cui
          all'art.  17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite
          da un terzo alla meta'.
              5.   Quando,  per  i  mezzi,  per  la  modalita'  o  le
          circostanze  dell'azione ovvero per la qualita' e quantita'
          delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono
          di  lieve entita', si applicano le pene della reclusione da
          uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
              5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
          reati  di  cui  al  presente  articolo commessi  da persona
          tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
          psicotrope,  il  giudice,  con la sentenza di condanna o di
          applicazione  della  pena  su richiesta delle parti a norma
          dell'art.  444 del codice di procedura penale, su richiesta
          dell'imputato  e sentito il pubblico ministero, qualora non
          debba    concedersi    il   beneficio   della   sospensione
          condizionale  della  pena, puo' applicare, anziche' le pene
          detentive  e  pecuniarie,  quella  del  lavoro  di pubblica
          utilita'   di  cui  all'art.  54  del  decreto  legislativo
          28 agosto  2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste.
          Con  la  sentenza  il  giudice incarica l'Ufficio locale di
          esecuzione   penale   esterna   di  verificare  l'effettivo
          svolgimento  del  lavoro  di  pubblica  utilita'. L'Ufficio
          riferisce  periodicamente  al  giudice.  In deroga a quanto
          disposto  dall'art.  54  del  decreto legislativo 28 agosto
          2000,  n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
          corrispondente  a quella della sanzione detentiva irrogata.
          Esso  puo'  essere  disposto  anche nelle strutture private
          autorizzate  ai  sensi dell'art. 116, previo consenso delle
          stesse.  In caso di violazione degli obblighi connessi allo
          svolgimento  del  lavoro  di pubblica utilita', in deroga a
          quanto   previsto  dall'art.  54  del  decreto  legislativo
          28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero
          o   d'ufficio,   il   giudice   che   procede,   o   quello
          dell'esecuzione,  con le formalita' di cui all'art. 666 del
          codice  di  procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei
          motivi  e  delle  circostanze  della violazione, dispone la
          revoca  della  pena  con  conseguente  ripristino di quella
          sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
          ricorso  per  cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
          lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
          piu' di due volte.
              6.  Se  il  fatto  e' commesso da tre o piu' persone in
          concorso tra loro, la pena e' aumentata.
              7.  Le  pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
          dalla  meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
          l'autorita'   giudiziaria   nella  sottrazione  di  risorse
          rilevanti per la commissione dei delitti.".
              "Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito
          di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope) (Legge 26 giugno
          1990,  n.  162,  articoli 14, comma 1, e 38, comma 2). - 1.
          Quando  tre  o  piu'  persone  si  associano  allo scopo di
          commettere  piu'  delitti tra quelli previsti dall'art. 73,
          chi  promuove,  costituisce,  dirige,  organizza o finanzia
          l'associazione  e'  punito  per cio' solo con la reclusione
          non inferiore a venti anni.
              2.  Chi  partecipa  all'associazione  e'  punito con la
          reclusione non inferiore a dieci anni.
              3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
          di  dieci  o  piu'  o se tra i partecipanti vi sono persone
          dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
              4.  Se  l'associazione  e'  armata  la  pena,  nei casi
          indicati  dai  commi 1  e  3,  non  puo' essere inferiore a
          ventiquattro  anni  di  reclusione e, nel caso previsto dal
          comma 2,  a  dodici  anni  di reclusione. L'associazione si
          considera   armata   quando   i   partecipanti   hanno   la
          disponibilita'  di  armi  o  materie  esplodenti,  anche se
          occultate o tenute in luogo di deposito.
              5.  La  pena  e' aumentata se ricorre la circostanza di
          cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.
              6.  Se  l'associazione  e'  costituita per commettere i
          fatti  descritti  dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il
          primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
              7.  Le  pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
          dalla  meta'  a  due  terzi  per  chi  si sia efficacemente
          adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
          all'associazione  risorse  decisive  per la commissione dei
          delitti.
              8.  Quando  in  leggi  e decreti e' richiamato il reato
          previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
          abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990,
          n.  162,  il  richiamo  si  intende  riferito  al  presente
          articolo.".
              "Art. 80 (Aggravanti specifiche) (Legge 26 giugno 1990,
          n.  162,  art.  18,  comma 1). - 1.  Le pene previste per i
          delitti  di cui all'art. 73 sono aumentate da un terzo alla
          meta';
                a) nei   casi  in  cui  le  sostanze  stupefacenti  e
          psicotrope  sono  consegnate o comunque destinate a persona
          di eta' minore;
                b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo
          comma dell'art. 112 del codice penale;
                c) per  chi  ha  indotto  a  commettere il reato, o a
          cooperare  nella  commissione  del  reato,  persona  dedita
          all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
                d) se  il fatto e' stato commesso da persona armata o
          travisata;
                e) se  le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope sono
          adulterate  o  commiste  ad  altre  in  modo che ne risulti
          accentuata la potenzialita' lesiva;
                f) se  l'offerta  o  la  cessione  e'  finalizzata ad
          ottenere   prestazioni   sessuali   da   parte  di  persona
          tossicodipendente;
                g) se   l'offerta   o   la   cessione  e'  effettuata
          all'interno  o  in  prossimita'  di scuole di ogni ordine o
          grado,  comunita'  giovanili,  caserme,  carceri, ospedali,
          strutture   per   la   cura   e   la   riabilitazione   dei
          tossicodipendenti.
              2.  Se  il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope,  le  pene sono aumentate dalla
          meta'  a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione
          quando  i  fatti  previsti  dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73
          riguardano  quantita'  ingenti  di  sostanze stupefacenti o
          psicotrope  e  ricorre  l'aggravante di cui alla lettera e)
          del comma 1.
              3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole
          per  commettere  il delitto o per conseguirne per se' o per
          altri  il profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di
          armi.
              4.    Si    applica   la   disposizione   del   secondo
          comma dell'art. 112 del codice penale.
              5.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
          15 dicembre  1979,  n.  625  (Misure  urgenti per la tutela
          dell'ordine   democratico   e   della  sicurezza  pubblica)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
          n. 15:
              "Art.  1.  -  Per  i  reati  commessi  per finalita' di
          terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili
          con   pena   diversa  dall'ergastolo,  la  pena  e'  sempre
          aumentata   della  meta',  salvo  che  la  circostanza  sia
          elemento costitutivo del reato.
              Quando  concorrono  altre  circostanze  aggravanti,  si
          applica  per  primo  l'aumento  di  pena  previsto  per  la
          circostanza aggravante di cui al comma precedente.
              Le  circostanze  attenuanti, diverse da quelle previste
          dagli  articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con
          l'aggravante  di  cui  al  primo  comma, non possono essere
          ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle
          circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una
          pena  di  specie  diversa  o ne determina la misura in modo
          indipendente   da   quella   ordinaria   del  reato,  e  le
          diminuzioni  di  pena  si  operano  sulla quantita' di pena
          risultante    dall'aumento    conseguente   alle   predette
          aggravanti.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 7 del decreto-legge
          13 maggio  1991,  n.  152 (Provvedimenti urgenti in tema di
          lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon
          andamento  dell'attivita'  amministrativa),  convertito con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:
              "Art.  7. -  1. Per i delitti punibili con pena diversa
          dall'ergastolo   commessi   avvalendosi   delle  condizioni
          previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
          di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
          stesso  articolo,  la  pena  e'  aumentata da un terzo alla
          meta'.
              2.   Le   circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle
          previste   dagli  articoli 98  e  114  del  codice  penale,
          concorrenti  con l'aggravante di cui al comma 1 non possono
          essere  ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa
          e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena
          risultante    dall'aumento    conseguente   alla   predetta
          aggravante.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del decreto-legge
          26 aprile  1993,  n.  122  (Misure  urgenti  in  materia di
          discriminazione  razziale,  etnica e religiosa) convertito,
          con modicazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205:
              "Art.  3  (Circostanza  aggravante). - 1.  Per  i reati
          punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi
          per   finalita'   di  discriminazione  o  di  odio  etnico,
          nazionale,   razziale   o  religioso,  ovvero  al  fine  di
          agevolare   l'attivita'  di  organizzazioni,  associazioni,
          movimenti  o  gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime
          finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'.
              2.   Le   circostanze  attenuanti,  diverse  da  quella
          prevista  dall'art.  98  del codice penale, concorrenti con
          l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute
          equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni
          di  pena  si  operano  sulla  quantita'  di pena risultante
          dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.".