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DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 216

Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/6/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2013)
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Testo in vigore dal:  20-6-2006 al: 18-2-2011
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, ed in particolare l'articolo 14 che delega il Governo ad emanare la normativa per recepire la direttiva 2003/87/CEE;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;
Vista la segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo del 6 settembre 2004, concernente le modalità di adozione della direttiva n. 2003/87/CE nel settore elettrico e loro possibili ricadute sui prezzi finali dell'energia e sulla concorrenzialità;
Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2004, recante modifica della direttiva n. 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Considerato che nelle more dell'approvazione del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive hanno predisposto il Piano nazionale di assegnazione ai sensi all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE;
Considerato che il Piano nazionale di assegnazione è stato notificato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 con nota n. 5164/RAS/2004;
Considerato che il Piano nazionale di assegnazione è stato successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, a seguito del completamento della raccolta dei dati relativi agli impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE;
Considerate le trasformazioni in atto nella struttura del parco di generazione nazionale e nelle modalità di dispacciamento e l'esigenza di contenere gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica conseguenti all'attuazione della direttiva 2003/87/CE;
Vista la decisione della Commissione C(2004)/130, del 29 gennaio 2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
Considerato che la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, consentirà, a partire dal 2005, ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario le riduzioni delle emissioni certificate ed a partire dal 2008 di utilizzare le unità di riduzione delle emissioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
Visti i pareri espressi in data 15 febbraio 2006, dalla VIII e dalla XIV Commissione permanente della Camera dei deputati e, in data 22 febbraio 2006, dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati, nonché il parere espresso, in data 28 febbraio 2006, dalla 13ª Commissione del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso in data 9 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

O g g e t t o
1. Il presente decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.
«Art. 14. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'art. 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;
b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;
c) assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
d) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicità delle infrazioni stesse e delle relative sanzioni;
e) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'art. 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza già raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint Implementation, secondo quanto previsto dall'art. 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
f) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo le modalità stabilite dalla delibera del CIPE 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sia dell'efficienza già raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;
g) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e le modalità di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della citata direttiva, nonché le modalità di informazione e di accesso del pubblico.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- La direttiva 2003/87/CEE è pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 275 del 25 ottobre 2003.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.
-La legge 15 gennaio 1994, n. 65, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1994, n. 23, supplemento ordinario.
- La legge 1° giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, supplemento ordinario.
- La decisione 2004/280/CE è pubblicata nella G.U.C.E 19 febbraio 2004 n. L 49.
- La direttiva 96/61/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 257 del 10 ottobre 1996.
- Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 312, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93, supplemento ordinario.
- La direttiva 2004/101/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 13 novembre 2004, n. L 338.
- Il regolamento (CE) 2216/2004 è pubblicato nella G.U.C.E. 29 dicembre 2004, n. L 386.
- La decisione C(2004)130, è pubblicata nella G.U.C.E. 10 marzo 2005, n. L 64.
Note all'art. 1:
- Per le direttive 2003/87/CEE, 96/61/CE e 2004/101/CE, vedi note alle premesse.
- Per la legge 1° giugno 2002, n. 120, vedi note alle premesse.