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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 27 aprile 2006, n. 215

Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/2009)
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Testo in vigore dal:  2-7-2006

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e, in particolare, le lettere d) ed f), che definiscono rispettivamente gli strumenti del patto territoriale e del contratto d'area;
Visto il regolamento di cui al decreto 31 luglio 2000, n. 320, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001 con il quale la competenza in materia è stata attribuita al Ministero delle attività produttive;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 26 del 25 luglio 2003, recante «Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma»;
Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante «Disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE»;
Ritenuta l'opportunità di modificare alcune disposizioni del citato regolamento n. 320/2000;
Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 750/2006 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la nota 06111-17.21.6/l del 26 aprile 2006, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalità e termini per le erogazioni in favore delle iniziative imprenditoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca
1. All'articolo 10 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e della conseguente delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'11 novembre 1998, n. 127, l'apporto dei mezzi propri necessario ai fini dell'erogazione delle quote annuali di agevolazione deve essere non inferiore al 20 per cento».
Avvertenza:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amminsitrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comnia 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 2006, n. 662, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e in particolare le lettere d) ed f). Il testo della legge di conversione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:
a) - c) (omissis);
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) (omissis);
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.».
- Il regolamento di cui al decreto 31 luglio 2000, n. 320, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2000, n. 260, S.O.
- La delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 26 del 25 luglio 2003, recante «Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2003, n. 215.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, concernente la «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2000, n. 260, S.O., come modificato dal presente regolamento, è il seguente:
Art. 10 (Modalità e termini per le erogazioni). - 1.
L'istituto convenzionato ai sensi dell'art. 8 provvede all'erogazione, in favore dei soggetti beneficiari, delle agevolazioni destinate alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali contenuti nei contratti d'area e nei patti territoriali sottoscritti o approvati, nei limiti delle somme ivi previste per ciascuna iniziativa o intervento.
«2. Al fine di consentire le erogazioni di cui al comma 1, il responsabile unico e il soggetto responsabile, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione o approvazione dei contratti e dei patti, trasmettono all'istituto convenzionato l'elenco delle iniziative e degli interventi ammessi alle agevolazioni con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, unitamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie e all'elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti con l'indicazione dei conti correnti bancari o di tesoreria sui quali vanno effettuati i pagamenti secondo gli schemi di cui agli allegati n. 5 e n. 6 al presente regolamento.
3. Per le iniziative imprenditoriali l'importo dell'agevolazione prevista è reso disponibile dall'istituto convenzionato in quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti. Ciascuna quota è comunque erogata subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti nonché all'immissione di mezzi propri non inferiore al 30%, fatta eccezione per la prima quota, che può essere erogata a titolo di anticipazione.
3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e della conseguente delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'11 novembre 1998, n. 127, l'apporto dei mezzi propri necessario ai fini dell'erogazione delle quote annuali di agevolazione deve essere non inferiore al 20 per cento.
4. L'istituto convenzionato dà corso a ciascuna delle erogazioni di cui al precedente comma sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario delle agevolazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al presente regolamento.
5. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione, di quota annuale o di ultimo rateo dell'agevolazione, quest'ultima predisposta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7 al presente regolamento, devono essere, rispettivamente, corredate delle documentazioni di cui all'allegato n. 2 e delle dichiarazioni e certificazioni prodotte sulla base degli schemi di cui agli allegati numeri 1, 3, 4, 7 e 8 al presente regolamento, e precisamente:
a) nel caso di erogazione a titolo di anticipazione, all'allegato n. 1, 3 e 4; l'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purché risulti il relativo contratto;
b) nel caso di erogazione a titolo di quota annuale, all'allegato n. 1 e 3;
c) nel caso di erogazione a titolo di ultimo rateo, all'allegato n. 7 e 8.
6. L'erogazione dell'ultima rata dell'agevolazione è subordinata alla:
a) predisposizione da parte del soggetto beneficiario del finanziamento della documentazione finale di spesa, contenente le indicazioni e gli elementi di cui agli allegati indicati al quinto comma, lettera c);
b) positiva verifica, da parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area di cui l'iniziativa fa parte, della documentazione di cui alla lettera a);
c) comunicazione all'istituto convenzionato da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'intervenuta verifica di cui alla lettera b).
7. Per gli interventi infrastrutturali, l'importo del finanziamento previsto è reso disponibile dall'istituto convenzionato con le seguenti modalità.
a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10% dell'importo;
b) in più quote successive fino al 90% dell'importo, da erogare in relazione all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;
c) a saldo, per l'importo residuo.
8. L'istituto convenzionato da corso a ciascuna delle erogazioni di cui al comma 7 sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario dell'agevolazione. Le richieste di erogazione ai sensi del comma 7, lettera b), sono corredate di dichiarazioni, rese dal responsabile unico del procedimento individuato dal soggetto beneficiario dell'agevolazione ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero, in sua assenza, dal capo dell'ufficio tecnico del soggetto beneficiario dell'agevolazione, che attestino che sono state effettuate spese per lavori e forniture di beni per importi non inferiori a quelli richiesti in riferimento ai fondi agevolati, nonché la relativa conformità al progetto esecutivo. L'erogazione del saldo è, inoltre, subordinata alla comunicazione da parte del responsabile unico o del soggetto responsabile dell'avvenuta approvazione del certificato finale di collaudo, nonché alla comunicazione all'istituto convenzionato da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'intervenuta positiva verifica, effettuata da parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area di cui l'intervento fa parte, della documentazione finale di spesa, predisposta dal soggetto beneficiario del finanziamento.
9. Le domande e le documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all'istituto convenzionato dal responsabile unico ovvero dal soggetto responsabile, i quali ultimi attestano la effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti.
10. L'istituto convenzionato verifica la documentazione di spesa relativa a ciascuna iniziativa e intervento predisposta dal soggetto beneficiario delle agevolazioni e trasmessa tramite il responsabile unico o il soggetto responsabile, ed eroga le singole quote annuali di ogni iniziativa e intervento previsti nel contratto d'area o nel patto territoriale entro venti giorni dalla data in cui è resa disponibile la documentazione medesima.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di protocolli aggiuntivi ai patti territoriali e ai contratti d'area approvati ai sensi dei punti 2.7 e 3.8 della delibera del CIPE del 21 marzo 1997.».